Cessioni di credito in blocco e prova del negozio di cessione
21 Marzo 2022
In materia di cessioni di credito in blocco da parte di una banca, il mero deposito dell'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale può fondare la sussistenza della prova legale circa la conoscenza legale in capo al debitore dell'operazione di cartolarizzazione in senso lato, ma non fornisce indicazioni sufficienti ad accertare che il credito oggetto di causa sia incluso nell'operazione di cessione in blocco in contestazione, non essendo acquisiti elementi tali da individuare senza incertezze i singoli rapporti oggetto della cessione. L'onere della prova dell'esistenza di un contratto di cessione e della titolarità del diritto di credito azionato in caso di contestazione è posto in capo alla società cessionaria. Nel caso di specie, in particolare, la pubblicazione dell'avviso in G.U. è l'unico elemento documentale fornito dalla cessionaria, mentre non vi è alcuna documentazione dalla quale poter trarre elementi validi in ordine alla titolarità del diritto azionato e utili a dimostrare che l'obbligazione in capo all'attore rientri tra quelle oggetto dell'operazione di cartolarizzazione in esame.
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