Separazione consensuale e decorrenza dell'assegno di mantenimento

Sabina Anna Rita Galluzzo
18 Marzo 2022

L'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento a favore dei coniugi e dei figli decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione da parte del Tribunale o la sua decorrenza può retroagire al momento del deposito del ricorso congiunto?
Massima

L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l'omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell'omologa.

Il caso

A seguito di una separazione consensuale, la moglie notificava al marito atti di precetto relativi all'assegno di mantenimento stabilito nell'accordo omologato. La donna in particolare chiedeva il pagamento dell'assegno per il periodo compreso tra la domanda giudiziale e l'omologa della separazione. L'opposizione del marito veniva accolta in primo grado in quanto i coniugi, in sede di separazione, non avevano previsto alcunché in merito alla decorrenza dell'assegno stesso. Il Tribunale fondava la sua decisione sulla base della considerazione secondo cui il regolamento concordato tra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell'accordo, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione.

La Corte d'appello, al contrario, accoglieva le istanze della donna. Secondo i giudici territoriali in particolare l'assegno di mantenimento decorre dalla data della domanda anche quando è previsto da un accordo omologato. In virtù della natura negoziale dell'accordo l'effetto obbligatorio dello stesso decorrerebbe infatti dal momento della sua conclusione.

Contro tale provvedimento l'uomo proponeva ricorso in Cassazione.

La questione

È ben noto come secondo orientamento consolidato l'assegno stabilito dal giudice in sede di separazione giudiziale decorra non dalla data della sentenza che dichiara i coniugi separati ma dal momento della domanda giudiziale. La novità del caso in esame riguarda la possibilità di applicare tale conclusione anche al procedimento di separazione consensuale. Ci si chiede cioè se l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento a favore dei coniugi e dei figli decorra dalla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione da parte del Tribunale o se la sua decorrenza possa retroagire al momento del deposito del ricorso congiunto. La questione, a lungo dibattuta in relazione alla separazione giudiziale, risulta nuova in materia di separazione consensuale.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso facendo sue le conclusioni della Corte d'Appello ma correggendone le motivazioni.

La Corte territoriale in particolare aveva ritenuto che l'assegno decorresse dalla data della domanda giudiziale e aveva richiamato, a sostegno della sua decisione, copiosa giurisprudenza di legittimità. I provvedimenti citati peraltro, si riferiscono alla separazione giudiziale, procedimento che ha, come sottolinea la stessa sentenza in esame, una natura ben diversa da quella giudiziale.

L'orientamento giurisprudenziale attualmente consolidato in materia sostiene in particolare che l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. 2960/2017).

L'origine di tale orientamento risale a un intervento della Corte costituzionale che sottolineava il profilo funzionale più che quello nominalistico dell'assegno e precisava come in questa prospettiva il credito alimentare e quello di mantenimento, pur strutturalmente diversi, assolvono ad una funzione omogenea in senso lato alimentare (Corte cost. 17/2000). In tale linea interpretativa la giurisprudenza applica come conseguenza della funzione “alimentare” la regola, dettata in materia di alimenti dall'art. 445 c.c., secondo cui “gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda” (Cass. 4558/ 2000).

Dottrina e giurisprudenza precisano comunque che il principio in questione riguarda l'an debeatur di tale obbligazione, non il quantum che può senz'altro essere liquidato tenendo conto dell'evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi, nel corso del giudizio e quindi mediante fissazione di misure e decorrenze differenziate in relazione proprio alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (in tal senso si veda Dosi G., Decorrenza dell'assegno di mantenimento, Lessico di diritto di famiglia; Cass. 14886/2002).

L'attenzione si sposta dunque sulla possibilità di applicare tale interpretazione anche alla separazione consensuale.

La Cassazione in proposito precisa che soltanto l'omologa rende efficace l'accordo tra i coniugi. Gli effetti della separazione consensuale, infatti, tra cui l'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli, sorgono in conseguenza del provvedimento giudiziale. Peraltro, evidenziano nella specie i giudici di legittimità, tale efficacia non incide necessariamente, in assenza di accordi espressi tra i coniugi, sulla decorrenza di tali effetti.

Diviene così necessario distinguere tra l'efficacia, ossia la produzione dell'effetto dell'atto, e la decorrenza degli effetti. L'omologa è la condizione necessaria affinché l'effetto si produca, ma tale atto rende operativo l'assetto di interessi che è stato previsto dai coniugi, in un momento precedente ossia, in sede di deposito del ricorso congiunto.

Alla luce di tali considerazioni, conclude la sentenza in esame gli effetti della separazione e pertanto anche l'obbligo di versare l'assegno al coniuge, e a eventuali figli, decorrono dal momento del deposito del ricorso. Tale assunto, si precisa, si fonda anche sul principio generale per il quale "ciò che è dovuto senza una data, è dovuto immediatamente" in conformità alla regola di comune esperienza per la quale il complessivo assetto di interessi, oggetto del ricorso congiunto, si presume riferito al tempo e al contesto in cui esso viene formato. In quel momento infatti diventa definitiva la manifestazione di volontà dei coniugi e la valutazione che essi fanno in relazione alla rispondenza degli accordi ai loro interessi.

In tal modo si valorizza altresì, proseguono i giudici, il principio generale secondo il quale il decorso del tempo necessario per far valere un diritto non può pregiudicare il diritto stesso.

Il diritto che trova la sua fonte nell'accordo tra i coniugi separandi, aggiunge la Cassazione, acquista efficacia solo in seguito al provvedimento giudiziale di omologa: pertanto il tempo necessario affinché il procedimento si concluda non può pregiudicare le parti. Sempre, precisa ulteriormente la Corte, ove non sia diversamente stabilito o, come nella specie, ove non sia precisato alcunché in proposito nell'accordo. In altre parole, il diritto trova la sua fonte nell'accordo tra i coniugi, affinché però tale diritto sorga è necessario un procedimento e il tempo necessario perché il procedimento si concluda non può pregiudicare chi lo ha dovuto attivare.

In conclusione, la Corte afferma il principio di diritto secondo cui l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale è dovuto non dalla data dell'omologa ma, se non è previsto diversamente, dal momento del deposito del ricorso.

Osservazioni

La sentenza si segnala per aver portato la problematica della decorrenza dell'assegno di mantenimento, già ampiamente discussa in relazione alla separazione giudiziale, nel campo della separazione consensuale. In entrambe le situazioni la giurisprudenza ritiene di far decorrere l'assegno di mantenimento dal momento del deposito del ricorso. Non è invece possibile anticipare gli effetti della separazione a una data anteriore a quella della domanda.

Lo stesso si sostiene in relazione ai procedimenti di revisione dell'assegno di mantenimento (art. 710 c.p.c.) allorché si chiede un assegno che non era prima previsto o la modifica di un assegno già attribuito. In proposito la giurisprudenza afferma che in mancanza di specifiche disposizioni, le modifiche possono decorrere solo dal momento della domanda rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno (Cass. 11648/2012; Cass. 283/2020). Gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono pertanto retroagire non già al momento dell'accadimento innovativo, ma alla data della domanda di modificazione (Cass. 19589/2011).

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