L'impresa in liquidazione non può accedere alla composizione negoziata della crisi
12 Aprile 2022
La procedura di composizione negoziata della crisi, di cui al d.l. n. 118/2021, è riservata, ai sensi dell'art. 2, alle ipotesi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa e deve, pertanto, essere rigettata la domanda di accesso presentata da una società inattiva e in liquidazione da dieci anni, senza che venga dedotta la sussistenza dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione, né venga fornito alcun elemento da cui ricavarsi una prospettiva di recupero dell'equilibrio economico-finanziario, né, infine, venga allegato il piano finanziario per i successivi sei mesi, richiesto dall'art. 7, comma 2, lett. d).
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