La tentata truffa è una valida causa di licenziamento anche senza l'affissione del codice disciplinare

La Redazione
22 Aprile 2022

Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione.

Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 2019 aveva respinto il reclamo proposto da una donna nei confronti di un'azienda italiana che si occupa di servizi postali.

Il reclamo riguardava la decisione di primo grado che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento intimato a seguito della contestazione del 2017, nella quale veniva richiamata la sentenza di condanna penale del Tribunale di Roma dalla quale risultava accertata la responsabilità della donna per una «tentata truffa perché con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi come persona disponibile a curare gli interessi della parte offesa, sola ed anziana, ed eseguire alcune pratiche presso l'ufficio postale per conto di questa, la induceva in errore facendosi consegnare documenti (…), con varie operazioni (…)»

L'impiegata ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di otto motivi di doglianza tutti ritenuti infondati dal Collegio.

Meritevole di menzione è l'ultimo motivo lamentato dalla donna, con il quale denunciava che la Corte territoriale avesse ritenuto superflua l'affissione del codice disciplinare presso la sede lavorativa.

Il motivo è infondato e il Collegio ricorda che: «ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione» (Cass. n. 6893/2018, n. 22626/2013 e 16291/2004).

Per questi motivi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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