GDPR e legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori

03 Marzo 2022

Il giudice del rinvio sottopone alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale interpretativa concernente l'art. 80, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679, in relazione alla quale l'avvocato generale formula le proprie conclusioni.

L'art. 80, par. 2, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto autore di una lesione della protezione dei dati personali, invocando il divieto di pratiche commerciali sleali, la violazione di norme poste a tutela dei consumatori o il divieto di applicare condizioni generali invalide, se l'azione rappresentativa di cui trattasi mira a ottenere il rispetto di diritti che le persone oggetto del trattamento contestato traggono direttamente da detto regolamento.

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