Prescrizione diritti derivanti dal contratto di assicurazione

Filippo Rosada
04 Maggio 2014

Il nostro ordinamento giuridico, al fine di salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici, ha previsto che il decorso del tempo, tra i vari effetti, sia causa di estinzione del diritto. Trattasi dell'istituto della prescrizione estintiva, regolamentata nel libro VI, titolo V del c.c. (artt. da 2934 a 2969 c.c.). Essendo, la prescrizione, stabilita per un interesse generale, è norma di ordine pubblico e quindi inderogabile. Rispetto alla durata del termine prescrizionale, si distingue la prescrizione ordinaria e le prescrizioni brevi, tra le quali è ricompresa anche quella inerente l'argomento in oggetto. La brevità del termine è giustificata dalla peculiarità della materia.
Nozione

Il nostro ordinamento giuridico, al fine di salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici, ha previsto che il decorso del tempo, tra i vari effetti, sia causa di estinzione del diritto. Trattasi dell'istituto della prescrizione estintiva, regolamentata nel libro VI, titolo V del c.c. (artt. da 2934 a 2969 c.c.).

Essendo, la prescrizione, stabilita per un interesse generale, è norma di ordine pubblico e quindi inderogabile.

Rispetto alla durata del termine prescrizionale, si distingue la prescrizione ordinaria e le prescrizioni brevi, tra le quali è ricompresa anche quella inerente l'argomento in oggetto.

La brevità del termine è giustificata dalla peculiarità della materia.

Nello specifico, l'art. 2952 c.c. – intitolato Prescrizione in materia di assicurazione - così dispone:

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Il secondo comma, prima sostituito dall'art. 3, l. 28 agosto 2008, n. 134, come modificato dall'allegato alla l. 27 ottobre 2008, n. 166, con decorrenza dal 28 ottobre 2008, è stato poi così sostituito dall'art. 22, comma 14, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione l. 17 dicembre 2012 n. 221 (G.U. 18 dicembre 2012, n. 294 , S.O. n. 208, con decorrenza dal 19 dicembre 2012).

Elemento oggettivo

L'art. 2952, comma 1, c.c. dispone che il diritto al pagamento delle rate del premio assicurativo si prescrive in un anno.

Il termine decorre dalla scadenza di pagamento contrattuale, senza che abbia rilievo il “termine di tolleranza”.

La dottrina più accreditata ritiene che in mancanza di specifiche disposizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, detto termine si applichi anche alla riassicurazione (A. LA TORRE, Le Assicurazioni, Giuffrè, Milano, 2014, 573).

Per quanto riguarda, invece, le assicurazioni fideiussorie, in riferimento ai crediti relativi ai “premi”, in virtù della diversa funzione dei contratti – di garanzia anziché di assicurazione – dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono non si applichi il comma 2 dell'articolo in commento, salvo espressa previsione dei patti d polizza.

Il secondo comma circoscrive l'applicazione della prescrizione biennale agli altri diritti derivanti dal contratto: questi sono rappresentati dai diritti spettanti all'assicuratore, al contraente, all'assicurato e al beneficiario, che siano collegati ad un contratto di assicurazione.

Nel passaggio dalla prescrizione annuale a quella biennale ed in seguito a quella decennale limitatamente al contratto di assicurazione sulla vita, in assenza di una norma transitoria chiarificatrice, si è posto il problema di successione di norme nel tempo.

Non c'è dubbio che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, per i quali il termine annuale era già spirato prima dell'entrata in vigore della nuova norma, siano definitivamente prescritti. Per essi, infatti, il prolungamento del termine prescrizionale non ha alcun effetto, non potendo certo “rivivere” diritti per i quali è già stato raggiunto il termine prescrizionale.

Qualche profilo problematico potrebbe porre la questione dell'applicabilità dei nuovi termini prescrizionali ai diritti che, all'entrata in vigore della novella, erano già sorti ma non erano ancora prescritti. In assenza di giurisprudenza sul tema, la questione dovrebbe trovare soluzione con l'applicazione dei termini prescrizionali più lunghi in tutti i casi in cui il diritto, alla data dell'entrata in vigore della novella, non sia già prescritto secondo il precedente termine breve.

In una ipotesi inversa, in cui un termine prescrizionale era diminuito rispetto al precedente, i Supremi Giudici, con riferimento ai diritti già sorti alla data dell'intervenuta modifica, avevano optato per l'applicazione del termine prescrizionale più lungo "in conformità ai principi di affidamento, di ragionevolezza e di tutela effettiva dei diritti. (Cass. civ., sent. n. 13054/2004).

In presenza di accordi novativi che si sovrappongano al contratto di assicurazione, quali la transazione, viene meno l'applicabilità dell'art. 2952 c.c. per lasciare spazio alla prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c.

Si discute dell'incidenza della previsione contrattuale di una procedura arbitrale irrituale o perizia arbitrale. La giurisprudenza prevale nel ritenere che non comporti novazione la previsione di demandare ad arbitri il quantum debeatur (Cass. civ., n. 6299/1996). Mentre la dottrina distingue l'ipotesi in cui l'incarico ai periti preveda la mera quantificazione del danno, piuttosto che la ricerca di una transazione: nel primo caso si applica la prescrizione breve, nel secondo quella decennale (DE MARCO, La prescrizione nell'assicurazione privata, Milano, 1982, 28).

Per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione, il comma 2 prevede che essa abbia origine dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

La predetta disposizione non pare essere derogativa del principio generale di cui all'art. 2935 c.c. che prevede la decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Pertanto, in ambito assicurativo, la prescrizione del diritto all'indennizzo decorre dal verificarsi dell'evento che il contratto prevede quale condizione per il suo riconoscimento.

Nel caso in cui la polizza preveda la nomina di periti per la quantificazione del danno, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'azione giudiziaria sia improponibile sino alla conclusione della procedura. Da ciò consegue che anche il decorso della prescrizione è sospeso sino al compimento della perizia (Cass. civ., n. 3961/2012).

In merito all'incidenza di un procedimento penale per fatti che hanno comportato un danno coperto da garanzia assicurativa, la giurisprudenza prevalente ne asserisce la non incidenza nel decorrere della prescrizione, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva; in tal caso, la pendenza del giudizio penale rappresenta un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto, che, a norma dell'art. 2935 c.c., impedisce il decorso della prescrizione (Cass. civ., n. 21601/2010).

Il termine iniziale della prescrizione decorre dalla data in cui il diritto può essere esercitato; vale, in tal senso, anche la richiesta risarcitoria del danneggiato, anche se proposta in via stragiudiziale (Cass. civ. n. 6296/2013).

In caso di pluralità di danneggiati, il termine prescrizionale avrà decorrenze differenti caso per caso, e l'assicurato avrà l'onere di dare formale comunicazione all'assicurazione di ciascuna richiesta risarcitoria.

La forma della domanda da parte del danneggiato deve essere quella della messa in mora e deve contenere l'esplicita richiesta di indenizzo.

In merito all'assicurazione “per conto di chi spetta” vi è contrasto in giurisprudenza se il termine debba decorrere dal giorno in cui l'assicurato è venuto a conoscenza dell'esistenza della polizza, piuttosto che dal verificarsi del fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, così come per quelle che prevedono un'indennità in conseguenza di una invalidità permanente, pare più convincente l'indirizzo che prevede la decorrenza della prescrizione non dal fatto dal quale è conseguito l'evento morboso, ma da quando questo possa essere oggettivamente percepito dall'assicurato (Cass. civ., n. 1563/1998).

In relazione all'assicurazione del credito, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che anche se la liquidazione dell'indennizzo è subordinata al previo accertamento del credito, la prescrizione decorre dal manifestarsi dell'insolvenza.

In caso di procedimento penale, la pendenza non sospende il decorso della prescrizione, salvo specifica previsione contrattuale.

Per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione, la comunicazione che l'assicurato rivolge alla compagnia di assicurazione per informala della richiesta del terzo, secondo l'ultima giurisprudenza che ha mutato il precedente indirizzo, in virtù dei principi di buona fede e correttezza nelle trattative, è idonea ad interromperla (Cass. civ., n. 18709/2010).

La previsione contrattuale che preveda la necessità di comunicare all'assicuratore con lettera raccomandata non ha carattere vessatorio e pertanto non necessita di doppia sottoscrizione (Cass. civ., n. 9916/2010).

Nel caso in cui la lite sia stata gestita per patto di polizza dalla compagnia di assicurazione, la giurisprudenza ha correttamente deciso che il termine prescrizionale non inizia nuovamente a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, bensì dal giorno in cui la compagnia o il danneggiato ne ha comunicato l'esito all'assicurato, il quale, altrimenti, non avrebbe conoscenza della possibilità di far valere il suo diritto indennitario (Cass. civ. n. 9744/1994).

In caso di coassicurazione, l'avviso di sinistro e/o la chiamata in giudizio rivolta ad uno dei coassicuratori non ha efficacia nei confronti degli altri, salvo espressa previsione della clausola di “delega”. A seconda dell'ampiezza della predetta clausola, la comunicazione alla delegataria avrà efficacia anche nei riguardi delle delegate (Cass. civ., n. 13661/2013 – la sentenza statuisce anche l'efficacia della richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato alla delegataria, anche nell'interesse di altri coassicurati).

All'assicurazione della responsabilità civile, l'articolo in esame dedica il terzo e quarto comma, specificando il momento in cui il termine prescrizionale decorre (dalla comunicazione all'assicuratore della richiesta del danneggiato o dall'azione da questo proposta) e prevedendo una speciale causa di sospensione che ha inizio con la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta, e termina quando il credito del terzo diventa liquido ed esigibile o si prescrive.

Il motivo di questa speciale previsione è da ricercarsi in due ordini di ragioni: la prima perché il diritto dell'assicurato verso l'assicurazione può essere esercitato solo quando i suoi possibili obblighi risarcitori si concretizzano con la richiesta del terzo; la seconda, per evitare che il diritto alla prestazione assicurativa dell'assicurato si prescriva prima che sia divenuto liquido ed esigibile il credito del terzo danneggiato.

In merito al diritto di rivalsa dell'assicuratore ex art. 144 cod. ass., giurisprudenza e dottrina concordano nel ritenere applicabile la prescrizione breve ex art. 2952 c.c.

Onere della prova

L'onere di provare la data in cui si è verificato il fatto coperto dalla garanzia assicurativa dal quale decorre il termine prescrizionale spetta all'assicuratore che intende opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato (Cass. civ., n. 701/2004).

Nell'assicurazione per conto di chi spetta, la giurisprudenza ondeggia tra la tesi restrittiva, che fa decorrere la prescrizione comunque dal giorno in cui si verifica il fatto coperto dalla garanzia assicurativa (Cass. civ., n. 15497/2008), e quella estensiva, che identifica il dies a quo dal momento della conoscenza della polizza da parte del beneficiario (Cass. civ., n. 1942/2003).

Nell'assicurazione per infortuni e malattie, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduce o si evidenzia in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che solo da questo momento, decorre la prescrizione biennale ai sensi dell'art. 2952 c.c. (Cass. civ., n. 2587/2002).

Per quanto concerne l'assicurazione dell'invalidità temporanea, la stessa sentenza sopra richiamata precisa come il fatto coperto, salvo diverse pattuizioni, sia ravvisabile in ogni singolo giorno di malattia, senza che abbiano rilievo i segni premonitori e senza che sia necessario attendere la guarigione (Cass. civ., n. 4617/1986).

Per l'indennizzo da invalidità permanente, si ritiene, invece necessario attendere la cessazione della malattia, così che il termine prescrizionale del diritto all'indennizzo inizia a decorre dal momento in cui si stabilizzano i postumi di carattere permanente (Cass. civ., n. 12411/2008).

Aspetti processuali

La compagnia di assicurazione che intende eccepire in giudizio la prescrizione del diritto dell'assicurato, al fine di non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., deve costituirsi nei termini previsti dall'art. 166 c.p.c.

L'eccezione di intervenuta prescrizione, infatti, rientra tra quelle non rilevabili d'ufficio (Cass. civ., n. 20147/2013).

Di converso, l'eccezione di interruzione della prescrizione, quale eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice sulla base delle allegazioni e prove anche documentali ritualmente acquisite al processo (Cass. civ., n. 18250/2009).

Casistica

Accordi novativi

  • Il credito indennitario dell'assicurato, per sottrarsi alla prescrizione annuale prevista dall'art. 2952, comma 2, c.c., e ricadere nell'ambito della regola generale di cui all'art. 2946 c.c., deve perdere - per effetto di novazione - la qualità di diritto derivato dal contratto di assicurazione. Non comporta novazione l'affidamento ad arbitri irrituali dell'accertamento della spettanza e dell'entità dell'indennizzo, essendo a tal fine necessaria l'individuazione, nelle clausole di polizza e negli accordi di attuazione delle stesse, di un quid pluris rispetto al patto compromissorio, e cioè l'intento di caducare l'originario rapporto, facendone nascere uno nuovo (Cass. civ,n. 6299/1996).

Decorrenza

  • Nell'assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c.; a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in tal modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta di indennizzo sia dilazionata all'infinito. (Cass. civ., n. 3961/2012).
  • La pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno dato luogo a un danno coperto da assicurazione (nella specie, procedimento per incendio doloso a carico dell'assicurato contro i danni derivanti dall'incendio) non costituisce, di per sé, fatto impeditivo del decorso della prescrizione del diritto all'indennizzo, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva, perché, solo in tal caso, la pendenza del giudizio penale rappresenta un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto, che, a norma dell'art. 2935 c. c., impedisce il decorso della prescrizione (Cass. civ. n. 21601/2010).
  • Premesso che la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché - con specifico riferimento all'assicurazione della responsabilità civile - il termine iniziale della decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto - in via giudiziale o stragiudiziale - la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini della decorrenza della prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalente monetario (Cass. civ. n. 6296/2013).

Interruzione

  • In tema di polizza assicurativa per malattia ed infortuni, l'atto scritto con il quale l'assicurato, a termini di contratto, denunci all'assicuratore il verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia (c.d. avviso di sinistro) è idoneo ad esprimere, alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, l'implicita volontà di esercitare i diritti contemplati nel contratto stesso, sul presupposto del verificarsi di determinate condizioni, così da integrare un atto di costituzione in mora, exart. 1219 c.c., utile ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma ultimo, c.c. (Cass. civ., n. 18709/2010).
  • La clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che tutte le comunicazioni a cui l'assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, non ha carattere vessatorio, perché ha per fine di regolare la prestazione dell'assicuratore, sia pure subordinandola all'osservanza di un onere da parte dell'assicurato, e, quindi, è efficace, anche se non approvata specificamente per iscritto (Cass. civ., n. 9916/2010).
  • Il diritto che l'assicurato esercita in forza del patto di gestione della lite, per quanto attiene alla prescrizione, è assoggettato alla specifica disposizione di cui all'art. 2952, comma 2 c.c. e tale termine annuale decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto dall'assicuratore la notizia della sentenza che ha reso liquido ed esigibile il credito del danneggiato (Cass. civ. n. 9744/1994).
  • In tema di coassicurazione contro i danni contenente la cosiddetta "clausola di delega", la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato - anche nell'interesse di altri coassicurati, in virtù di un mandato senza rappresentanza dagli stessi rilasciato - nei confronti della compagnia "delegataria" è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità a beneficio di tutti i coassicurati e nei confronti di ciascun coassicuratore, allorché detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti (Cass. civ., n. 13661/2013).

Onere della prova

  • L'assicuratore che intende opporre la prescrizione annuale del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare la data alla quale si è manifestato l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa e dalla quale, quindi, il diritto avrebbe potuto esser fatto valere nei suoi confronti (Cass. civ., n. 701/2004).
  • Quando per norma collettiva il datore di lavoro abbia l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a favore del suo dipendente, il termine annuale, inderogabile, di prescrizione dei diritti del lavoratore derivanti dal contratto di assicurazione decorre dalla stipulazione dello stesso, senza che il decorso possa essere escluso né dal mancato avviso al lavoratore (assolvendo, il datore, il suo obbligo con la mera stipulazione e non anche, in difetto di specifica previsione, con la comunicazione della conclusione del contratto), essendo l'obbligo del datore adempiuto con la stipulazione e non ricorrendo, in difetto di specifica previsione, l'obbligo accessorio di comunicare al lavoratore la conclusione del contratto, né dalla mancata costituzione del collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo applicabile (non sussistendo, in difetto di convergente volontà delle parti contrattuali, un diritto del lavoratore alla costituzione di questo organismo, né un onere datoriale di nominare il relativo componente) (Cass. civ., n. 15497/2008).
  • In tema di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, qualora sia stipulato un contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.) - nella specie, da parte di un'impresa di gestione di un parcheggio per autoveicoli - contro il rischio del furto di autoveicoli, poiché il rischio assicurato è il furto delle autovetture e non la responsabilità civile dell'impresa nei confronti dei propri clienti per la custodia delle stesse, il diritto di quest'ultima nei confronti dell'assicuratore all'indennizzo per il furto del veicolo è soggetto alla prescrizione annuale che, ex art. 2952, comma 2, c.c., decorre dalla data in cui si è verificato il fatto, non essendo applicabile la disciplina stabilita dall'art. 2952, comma 3, c.c. (Cass. civ., n. 1942/2003).
  • In tema di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che, da questo momento, decorre la prescrizione annuale ai sensi dell'art. 2952 c.c. (Cass. civ., n. 2587/2002).
  • In tema di assicurazione privata dell'invalidità temporanea da infortunio o degli stati di malattia, il diritto all'indennizzo, soggetto alla prescrizione annuale sub art. 2952, comma 2, c.c., va commisurato al decorso di ogni singolo giorno di invalidità ed al rimborso di ogni singola spesa sanitaria, attenendo a fatti non istantanei ma continuati. Ne consegue che l'eventuale interruzione della prescrizione sottrae all'estinzione le (sole) prestazioni maturate nell'ultimo anno anteriore alla data dell'atto interruttivo, ancorché l'evento lesivo o il processo morboso sia accaduto in epoca più remota, salvo che le parti abbiano pattuito di considerare gli eventi coperti dalla garanzia assicurativa nella loro entità globale e finale, subordinando alla guarigione sopravvenuta od alla cura sanitaria ultimata la nascita del diritto all'indennizzo e della corrispondente obbligazione di pagamento (Cass. civ., n. 4617/1986).
  • In tema di assicurazione privata contro gli infortuni, il termine di prescrizione per il diritto all'indennizzo inizia a decorrere dal momento in cui si stabilizzano i postumi di carattere permanente (Cass. civ., n. 12411/2008).

Aspetti processuali

  • Non essendo la prescrizione rilevabile di ufficio , la relativa eccezione deve essere sollevata con la comparsa di costituzione e risposta o, comunque, entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 180, comma 2, c.p.c., nel testo di cui alla l. 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1 marzo 2006 ed applicabile ratione temporis (Cass. civ., n. 20147/2013).
  • L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d' ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo. Ne consegue che, a fronte di una eccezione di prescrizione, colui nei cui confronti viene sollevata non ha l'onere di proporre una controeccezione di interruzione della prescrizione, ma di allegare e provare la sussistenza dell'atto interruttivo, qualora detta prova non risulti già acquisita, nel primo passaggio processuale successivo alla formulazione dell'eccezione di prescrizione. Tale momento coincide, con riferimento al processo del lavoro, con la prima udienza, dovendo il convenuto formulare l'eccezione di prescrizione, che costituisce eccezione in senso stretto, costituendosi ai sensi dell'art. 416 c.p.c., mediante il deposito, almeno dieci giorni prima dell'udienza, di memoria difensiva (Cass. civ., n. 18250/2009).