Le nuove informazioni provvisorie delle Sezioni Unite Penali
15 Luglio 2022
Informazione provvisoria n. 13/2022. Le Sezioni Unite Penali hanno risposto al seguente quesito in modo negativo: «se, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, sia impugnabile con ricorso per cassazione, da parte della persona offesa, l'ordinanza con cui il giudice abbia disposto la revoca o la sostituzione di misura cautelare coercitiva, diversa da quelle del divieto di espatrio o dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, senza attendere il decorso del termine di due giorni previsto per l'eventuale memoria della stessa persona offesa».
Mancando la previsione di legge a riguardo, la persona offesa «può» però, «presentare richiesta motivata al PM, affinché questi proponga impugnazione ex art. 572 c.p.p.».
Informazione provvisoria n. 14/2022. Altra risposta negativa anche al seguente quesito: «se, ai fini del sindacato di legittimità della sentenza di applicazione della pena, configuri pena illegale quella determinata a seguito della erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee in violazione del criterio unitario previsto dall'art. 69, comma 3, c.p.».
Le Sezioni Unite sottolineano a riguardo che «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione assume natura illegale solo ove il risultato finale del procedimento di computo sia inosservante dei limiti edittali generali, nonché dei limiti edittali propri delle singole previsioni di reato, restando irrilevanti i passaggi intermedi».
*Fonte: DirittoeGiustizia |