Sezioni Unite: registro in misura fissa per gli atti di scissione delle società semplici

Francesco Brandi
27 Luglio 2022

L'atto di scissione relativo a una società semplice sconta l'imposta di registro in misura fissa, ex art. 4 Tariffa, parte prima allegata al d.P.R. 131/1986, dato che il requisito normativo dell'oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non concerne le società ma soltanto gli enti diversi di queste. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione che, con sentenza n. 23051 del 25 luglio 2022, hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

L'imposta di registro per gli atti di scissione.

Nonostante la sua indubbia rilevanza giuridica ed economica, il tema della tassazione degli atti di scissione societaria è stato affrontato solo in due pronunce dalla giurisprudenza di legittimità, in entrambi i casi a sostegno della seconda opzione interpretativa dianzi illustrata. Con sentenza n. 4763/2009 la Cassazione ha ritenuto che la lettera dell'art. 4, comma 1, «...è chiara nel limitare i suoi destinatari ai soggetti che svolgano esclusivamente o principalmente attività commerciale od agricola. Ne deriva che la specie degli atti di fusione, considerati nella lett. b), non possono essere che atti di fusione tra quei soggetti che, indipendentemente dal fatto che essi siano società od enti diversi dalle società, svolgano comunque, esclusivamente o principalmente, attività commerciale od agricola». Tale principio viene ripreso nella più recente da Cass. ord. 227/2021 ove si afferma che l' imposta di registro relativa a fusione o incorporazione di enti, si applica in misura fissa, ai sensi dell'art. 4 lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, nei casi in cui la fusione riguardi enti e società svolgenti esclusivamente o principalmente attività commerciale o agricola, mentre si applica l'imposta proporzionale del 3%, prevista dall'art. 9 della medesima tariffa, qualora l'operazione riguardi enti svolgenti attività diverse da quelle commerciali o agricole.


In particolare, con quest'ultima pronuncia la Cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate che lamentava la violazione dell'art. 9 della Tariffa, avuto riguardo alla misura dell'imposta da applicare. Secondo l'amministrazione l'atto di fusione non è equiparabile a una mera modifica statutaria e neanche all'atto di costituzione di un nuovo soggetto. Secondo l'Onlus l'atto di fusione è tipico delle società a norma dell'art. 2501 c.c., per cui la devoluzione del patrimonio è mera conseguenza fiscalmente irrilevante.
Per i Supremi giudici, al contrario, l'imposta di registro relativa a fusione o incorporazione di enti, si applica in misura fissa, ai sensi dell'art. 4 lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, nei casi in cui la fusione riguardi enti e società svolgenti esclusivamente o principalmente attività commerciale o agricola, mentre si applica l'imposta proporzionale del 3 per cento, prevista dall'art. 9 della medesima tariffa qualora l'operazione riguardi enti svolgenti attività diverse da quelle commerciali o agricole.

Sul punto esiste un precedente conforme rappresentato da Cass. 4763/2009. In quella occasione l'Associazione, ritenendo doversi applicare l'art. 4, lett. b), della Tariffa, che prevedeva originariamente un'imposta dell'1% e poi ha introdotto un'imposta fissa di L. 250.000, chiedeva il rimborso su cui si era formato il silenzio rifiuto. La Cassazione aveva ribaltato l'esito dei gradi di merito secondo cui l'art. 4 della tariffa comprende tutte le operazioni di fusione, indipendentemente dai soggetti che le pongono in essere, atteso che la mancata applicazione della tariffa fissa alla fusione di enti aventi finalità non lucrative comporterebbe l'assoggettamento ad un trattamento fiscale più oneroso rispetto a quello riservato ad altri soggetti.


Sul punto si segnala che la riforma del Terzo settore (come ricordato dalla pronuncia in commento) ha innovato la disciplina in materia di imposta di registro. Infatti, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, le operazioni di fusione poste in essere da enti del terzo settore comprese le cooperative sociali scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.


In attesa dell'operatività del Registro unico, tale disciplina si applica in via provvisoria (a partire del 1° gennaio 2018) alle Onlus, odv e aps iscritte negli appositi registri (rispettivamente art. 10 del D.Lgs. 460/1997, legge 266/1991 e art. 7 legge 383/2000).

Il caso concreto.

Con ordinanza interlocutoria n. 33312 dell'11 novembre 2021 la Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite l'interpretazione del predetto articolo 4. La questione investe la tassazione a titolo di imposta di registro degli atti di scissione di società. Punto decisivo è stabilire se il riferimento contenuto nella predetta norma agli "atti degli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali od agricole" sia relativo solo agli enti diversi dalle società oppure si riferisca ad ogni tipo di società ed ente.
In particolare la questione da risolvere è capire se la norma che parla di imposta fissa in caso di scissione è valida anche per le società semplici.

Per le Sezioni Unite la risposta è affermativa.

I Supremi giudici hanno infatti spiegato come, con particolare riguardo alla disposizione tributaria, il primato del criterio letterale debba massimamente concorrere - per il suo carattere di oggettività e nel suo naturale obiettivo di ricerca di un senso normativo il più possibile riconoscibile e palese – alla definizione in termini di certezza, determinatezza e tassatività della fattispecie impositiva, fattispecie che il legislatore dello Statuto vuole in via generale sorretta da disposizioni chiare e trasparenti.


Ebbene, venendo alla letteralità della norma in esame nell'adozione di una sua quanto più lineare esegesi, va in primo luogo osservato come essa specifichi espressamente che le società prese in considerazione dalla tariffa ex art.4 sono quelle “di qualunque tipo ed oggetto", trovando il termine qualunque sinonimo corrente in ogni, qualsivoglia, tutte.


Detto questo le Sezioni unite hanno concluso affermando che «l'atto di scissione relativo a società semplice è assoggettato, ex art. 4 Tariffa Parte Prima ali. d.P.R. 131/86, a imposta di registro in misura fissa, dal momento che il requisito normativo dell'oggetto esclusivo a principale di natura commerciale o agricola non concerne le società ma soltanto gli enti diversi da queste».

[Fonte: Diritto e Giustizia]

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