Riforma processo civile: la relazione illustrativa
10 Agosto 2022
Come si legge nel testo stesso della relazione, la complessità delle modifiche, rispetto al sistema delle fonti, «si giustifica in ragione del fatto che una organica revisione del processo civile di cognizione e degli ulteriori modelli giudiziali e stragiudiziali interessati dalla riforma presuppone, come del resto la stessa legge delega prevede e autorizza (articolo 1, comma lett. a)), un'attenta opera di “coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega” “operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie”».
Il decreto abbraccia diverse aree tematiche, intervenendo innanzitutto sul rapporto tra giurisdizione ordinaria e giustizia alternativa, con importanti innovazioni nella disciplina dei metodi ADR: - mediazione: il testo individua e specifica «gli incentivi fiscali indicati dalla legge delega (comma 4, lett. a), l. 206/2021), rideterminata l'area del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, estendendola, secondo la scelta ponderata tracciata dalla delega, alle controversie che investono rapporti di durata (comma 4, lett. b), l. 206/2021) e data attuazione agli ulteriori principi contenuti nel comma 4 l. n. 206/2021 relativi al procedimento di mediazione nel suo complesso, a specifiche aree nelle quali la mediazione può intervenire, alla mediazione demandata dal giudice, nonché alla disciplina sulla formazione e l'aggiornamento dei mediatori, sugli organismi e sui responsabili di questi ultimi». - negoziazione assistita: è stata valorizzata la portata dell'istituto estendendolo ad aree prima precluse o ampliandone i contenuti (in particolare nell'ambito delle controversie di lavoro e famiglia), è stata introdotta l'istruttoria giudiziale mediante acquisizione delle dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti e con la richiesta alla controparte di «dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, con finalità ed effetti propri della confessione stragiudiziale (comma 4, lett. s), l. 206/2021)». - arbitrato: viene rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e i quali potranno, laddove vi sia una volontà delle parti in tal senso, emanare provvedimenti cautelari. Diversi sono gli interventi del decreto sull'assetto del giudizio di primo grado: - ampliamento delle competenze dei giudici di pace e riduzione dei casi in cui opera il tribunale collegiale, - ampliamento della fase delle verifiche preliminari anticipate con lo scopo «di perseguire una maggiore concentrazione e pervenire alla prima udienza con la già avvenuta completa definizione del thema decidendum e del thema probandum, consentendo al giudice, attraverso le necessarie verifiche preliminari anticipate, un più esteso case management volto, tra le altre possibilità, anche a favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato», - semplificazione dell'iter giudiziale con la scomparsa di alcune udienze come quella di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte, - snellimento della fase decisoria con termini difensivi finali ridotti e a ritroso dalla finale rimessione della causa in decisione. La riforma prevede poi diversi interventi semplificatori delle impugnazioni, con una «rivalutazione della figura del consigliere istruttore in grado di appello e la devoluzione in capo allo stesso di ampi poteri di direzione del procedimento, la revisione dell'attuale disciplina dei “filtri” nelle impugnazioni, prevedendo per l'appello che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi, modificando conseguentemente gli artt. 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile». Per quanto riguarda il giudizio di Cassazione, il testo mira a rendere «più celere la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (comma 9, lettera e), l. 206/2021) e a introdurre un nuovo istituto, il rinvio pregiudiziale in Cassazione, consistente nella possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di Cassazione per la risoluzione del quesito posto». Ampio spazio è poi riservato al settore del diritto processuale della famiglia con l'introduzione di un procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie per tutti i procedimenti contenziosi sul tema dei diritti della persona, dei minori e delle famiglie. E' stato poi individuato un giudice unitario competente per tutte le controversie sui temi citati. Infine, sono previste novità “trasversali” con l'estensione e il rafforzamento del processo civile telematico nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di Cassazione, la semplificazione delle modalità di versamento del contributo unificato e la possibilità per il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza o siano sostituite dalla modalità cd. a trattazione scritta, dallo scambio di note. |