Efficacia probatoria delle dichiarazioni rese al perito nel procedimento penale

Redazione scientifica
23 Agosto 2022

Le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali al perito o al consulente tecnico officiato di un accertamento personologico esauriscono la loro funzione nella definizione delle risposte ai quesiti circa la credibilità della persona offesa e la sussistenza degli indici di patito abuso sessuale, ma non possono essere utilizzate come fonte di prova per la ricostruzione del fatto.

La Corte di cassazione, nella sentenza in esame, si è espressa sulla seguente questione: qual è il valore probatorio, nell'ambito di un giudizio civile di risarcimento dei danni, delle dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali al perito nell'ambito di un procedimento penale?

Nel caso in esame la zia tutrice di due fratelli, T.F. e T.F.S., conveniva in giudizio S.R. davanti al Tribunale S.R., chiedendo il risarcimento del danno in relazione al compimento di atti sessuali sulla minore T.F. Il Tribunale adito accoglieva la domanda, con decisione confermata in sede di appello.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione S.R., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello, ai fini che qui interessano, ritenuto utilizzabili le dichiarazioni della minore raccolte dal perito in sede di procedimento penale.

In merito i giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibile il ricorso, atteso che le dichiarazioni ricevute dal perito in sede penale non sono state valutate dal giudice di appello nella loro portata di notizie sui fatti, ma solo ai fini per le quali le ha utilizzate il perito, e cioè per l'accertamento peritale, nella specie avente ad oggetto l'attendibilità di quanto dichiarato dalla minore.

Invero «le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali al perito o al consulente tecnico officiato di un accertamento personologico esauriscono la loro funzione nella definizione delle risposte ai quesiti circa la credibilità della persona offesa e la sussistenza degli indici di patito abuso sessuale, ma non possono essere utilizzate come fonte di prova per la ricostruzione del fatto».

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