Quando può essere liquidata al titolare dell'assegno divorzile la quota di TFR maturata dell'ex coniuge?

Redazione scientifica
25 Agosto 2022

Il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno, ad ottenere la quota di TFR dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e non ha alcuna incidenza, sulla debenza della menzionata quota, la presentazione della richiesta di revoca dell'assegno.

Con la sentenza in commento la Corte di cassazione si è pronunciata sul momento in cui matura per l'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile la spettanza della quota di TFR maturata dall'altro, valutando anche l'incidenza della domanda di revoca dell'assegno divorzile.

I giudici di legittimità hanno a riguardo affermato il seguente principio: «Il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, l. 898 del 1970, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando - e nei limiti in cui – l'importo è effettivamente erogato; una volta cessato il rapporto di lavoro, non ha, dunque, alcuna incidenza sulla debenza della menzionata quota la presentazione, nel corso del giudizio instaurato per la relativa liquidazione, della richiesta di revoca dell'assegno divorzile, il cui eventuale accoglimento, anche se disposto dalla data della domanda, è successivo alla insorgenza del diritto previsto dall'art. 12-bis l. 898 del 1970».

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