La condotta imprudente del pedone non esclude la responsabilità del vettore negligente

Serena Gentile
29 Agosto 2022

«In materia di circolazione stradale, il principio di affidamento trova un forte temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche della condotta imprudente altrui, purché questa rientri nello spettro di prevedibilità».

La Corte di cassazione si pronuncia in tema di reati stradali e sull'esatto inquadramento del principio di affidamento sulla condotta prudente degli altri utenti della strada.

La Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento aveva condannato un soggetto alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di lesioni stradali, per colpa consistita nella violazione dell'art. 141 Codice della strada.

Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione l'imputato, lamentando tra i vari motivi di doglianza quello di violazione di legge e vizio di motivazione con particolare riferimento alla condotta della persona offesa.

Più precisamente, secondo le argomentazioni del prevenuto, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel travisamento della prova per non aver valutato la condotta imprudente e imprevedibile del pedone distratto dallo smartphone durante l'attraversamento pedonale.

La Corte di Cassazione, in via preliminare, sancisce l'inammissibilità delle doglianze proposte, in quanto meramente riproduttive delle censure già proposte in sede di appello. Tuttavia, la Corte di legittimità, con la sentenza in commento, coglie l'occasione per ribadire alcuni principi di fondamentale importanza in materia di circolazione stradale.

Innanzitutto, viene precisato che in caso di cd. “doppia conforme” il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo qualora il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l'argomento probatorio travisato è stato valutato per la prima volta nella motivazione di secondo grado.

Tanto rilevato, il Collegio della Quarta Sezione, in risposta alle contestazioni difensive, precisa che nel caso di specie il comportamento imprudente del pedone non assume rilevanza come causa interruttiva del nesso causale rispetto alla condotta dell'investitore. Siffatta ipotesi, infatti, è ammissibile laddove il guidatore abbia posto in essere una condotta diligente ed ineccepibile.

Ciò deriva dall'inquadramento ermeneutico consolidato a tenore del quale il principio di affidamento trova un forte temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche della condotta imprudente altrui purché questa rientri nello spettro di prevedibilità.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di detti principi, atteso che la condotta imprudente del pedone deve ritenersi prevedibile e, pertanto, non ha interrotto il nesso causale tra la condotta negligente del vettore e l'evento lesivo

Pertanto, la Corte di cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

*Fonte: DirittoeGiustizia

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