La comunicazione tardiva della requisitoria nell'ambito della disciplina emergenziale COVID-19
08 Settembre 2022
La Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza di condanna nei confronti di un uomo accusato di avere contraffatto 4 nulla-osta per lavoro subordinato stagionale, rilasciati a cittadini stranieri.
Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, poi dichiarato inammissibile dal Collegio, il ricorrente eccepiva la nullità assoluta della sentenza per l'omessa notifica del decreto di citazione in Appello, in quanto la suddetta era stata eseguita presso il difensore di fiducia dell'imputato, nonostante questi avesse dichiarato di non accettare le notifiche destinate al suo assistito.
Il secondo motivo, invece, accolto dalla Corte di Cassazione, denunciava il diniego di derubricazione del reato contestato al ricorrente, in quello di falso materiale in autorizzazione amministrativa commesso dal privato.
La sentenza deve essere annullata.
Nell'ambito di questa vicenda il Collegio aveva ribadito di fare seguito al principio secondo il quale «in tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da COVID-19 nei procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione, l'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020, non prevede alcuna sanzione processuale in caso di violazione del termine di comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal Procuratore Generale alla Cancelleria della Corte, sicché, l'eventuale ritardo nella comunicazione, può determinare il rinvio dell'udienza soltanto laddove abbia effettivamente pregiudicato l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altri parti del procedimento».
Quanto poi al primo motivo lamentato dal ricorrente, al riguardo la Corte di Cassazione ricorda che «in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p., questa Corte ha affermato che la notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, pur in mancanza di un'elezione di domicilio da parte dell'imputato, determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale cui l'atto è stato notificato, con la conseguente applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. e, comunque, con la decadenza dalla possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180 c.p.p.».
Pertanto, alla luce di questi motivi, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata.
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