Il deposito via PEC di memorie scritte e loro mancata trattazione: quali conseguenze?

Redazione scientifica
08 Settembre 2022

Il deposito di memorie scritte, ammesse anche a mezzo PEC a seguito dell'emergenza da Covid-19, costituisce una facoltà di partecipazione attiva e cosciente al processo per l'imputato, la cui mancata trattazione comporta la nullità intermedia del procedimento.

La Cassazione ha confermato la funzione delle memorie scritte in giudizio, quali strumento di partecipazione attiva e cosciente per l'imputato.

La pronuncia è avvenuta a seguito di un ricorso, in cui l'imputato lamentava la mancata valutazione delle note conclusive in sede di decisione, atteso che queste erano state depositate in cancelleria a mezzo pec.

Come affermato dalla giurisprudenza più recente in materia di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata valutazione, in sede di giudizio, delle conclusioni inviate a mezzo pec, determina una nullità generale a regime intermedio, ex art. 178 comma 1, lett. c) c.p.p., non consentendo all'imputato il pieno esercizio del suo diritto di partecipare al processo, da cui discende proprio la facoltà di presentare conclusioni scritte (art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137).

In fase d'appello, secondo quanto stabilito dalla disciplina emergenziale (art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 176) è prevista la trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato e la facoltà per quest'ultimo di far pervenire le proprie conclusioni scritte.

La Corte ribadisce, in tal modo, come la partecipazione al processo non debba avvenire necessariamente come presenza fisica, ma in tutte le forme che permettono alla parte di esercitare il proprio diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Tuttavia, evidenzia la Suprema Corte, la nullità generale non si prospetta in un dovere del giudice di confutare specificamente ogni elemento trattato nelle memorie difensive e non si configurerà alcuna nullità ove risulterà evidente che il giudice ha considerato le memorie in fase di decisione, pur non pervenendo a una loro puntuale e specifica confutazione in motivazione.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha respinto il ricorso, dal momento che dalla motivazione della Corte d'Appello risultavano pervenute al giudice le memorie depositate dall'imputato, nonché riportate nel verbale.

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