Convocazione del condomino in conflitto di interessi

Redazione scientifica
16 Settembre 2022

Il condomino in conflitto d'interessi deve essere convocato dall'assemblea?

Il condomino che ha proposto l'impugnativa deve essere convocato all'assemblea straordinaria? Esistono posizioni giurisprudenziali e dottrinali sul tema?

La situazione di conflitto di interessi presuppone la concorrenza di una pluralità di soggetti portatori dello stesso interesse, o di interessi diversi ma relativi a beni o servizi identici. Innanzitutto, nel caso in cui sussista una posizione di conflitto tra condominio e condomino, si pone il problema se convocare o meno quest'ultimo per l'assemblea che dovrà adottare le decisioni su tale argomento posto all'ordine del giorno.

Ebbene, secondo un orientamento giurisprudenziale (minoritario), il condomino in conflitto di interessi non deve essere convocato. Invero, in tal senso, secondo alcuni provvedimenti, se un condomino rivendica l'esclusiva proprietà di parti comuni dell'edificio, viene a determinarsi un insanabile contrasto tra detto condomino e gli altri interessati a resistere all'azione (Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 1956, n. 3596). Dunque, in questo caso, la mancata convocazione del condomino in conflitto d'interessi non determina l'invalidità della deliberazione, in quanto il medesimo non avrebbe potuto comunque partecipare al voto (Trib. Pescara 3 luglio 2003). Inoltre, secondo il Tribunale di Savona, la mancata convocazione del condomino in conflitto d'interessi non determina l'invalidità della deliberazione, atteso che la presenza della controparte processuale lede il diritto di difesa del condominio, condizionando la discussione in merito alla migliore strategia processuale; ne consegue che è corretta la decisione di non convocare il condomino all'assemblea, indetta al fine di assumere decisioni sull'eventualità di procedere al giudizio di appello della pronuncia di primo grado (Trib. Savona 13 dicembre 2021, n. 941).

Diversamente, secondo altro orientamento definito “maggioritario”, i condomini che versano in una situazione di conflitto di interessi con il condominio hanno diritto di partecipare all'assemblea, pur dovendo, poi, astenersi al momento della votazione relativamente a quegli argomenti dell'ordine del giorno su cui esiste il contrasto (Trib. Genova 26 settembre 2003; Trib. Chieti 11 ottobre 2000; App. Milano 5 maggio 1998). Quindi, nella causa promossa da un condomino contro il condominio, l'assemblea del condominio, chiamata a dichiarare se debba costituirsi e resistere (come nel caso in esame), non può deliberare, se non consta che sono stati invitati tutti i condomini, ivi compreso il condomino che ha promosso la causa (Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 1995, n. 1980). Per meglio dire, secondo questo orientamento, se i condomini sono chiamati a deliberare sull'azione promossa da alcuni di essi contro il condominio, non per questo può essere omessa la loro convocazione, posto che qualunque sia l'interesse dei singoli, tutti hanno il diritto di dare il loro apporto al dibattito assembleare (Trib. Napoli 22 dicembre 1987). Difatti, a tal proposito, l'art. 1136 c.c. non prevede alcuna deroga alla partecipazione di ogni condomino, tanto è vero che viene espressamente previsto come l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati (Trib. Bari 8 aprile 2019, n. 1524, ad avviso del quale il condomino in conflitto di interessi deve essere comunque convocato all'assemblea di condominio).

Seguendo questo orientamento (partecipazione all'assemblea), il condomino in conflitto di interesse potrà, ma non dovrà, astenersi dalla votazione: se risulti dimostrata una sicura divergenza tra l'“interesse istituzionale del condominio” e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si siano astenuti ed abbiano, perciò, concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare, la deliberazione approvata sarà invalida (Cass. civ., sez. II, 28 settembre 2015, n. 19131).

Quanto alla dottrina, i maggiori esperti hanno sottolineato che il condomino in conflitto di interessi dovrebbe, in pratica, esercitare il diritto di voto unicamente in direzione favorevole al condominio, non essendo privato in partenza dello stesso diritto, e occorrendo, perciò, che la sua testa ed i suoi millesimi siano computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e dell'accertamento dell'avvenuta approvazione, o meno, della delibera (SCARPA, Il voto del condomino in conflitto di interessi in Giust. Civ. n. 4/2015, 925). Inoltre, come sostenuto anche da altra autorevole dottrina (CELESTE, Commento all'art. 66, disp., att., c.c., in Codice del condominio diretto da A. Celeste, Milano, 2018, 936), in tale situazione, non sembra che si possa negare la partecipazione alla riunione condominiale ad un condomino soltanto per il fatto che l'interesse di questi si trovi in una situazione di ipotetico conflitto con quella del condominio unitariamente considerato. In questa prospettiva, risulta, quindi, invalida la deliberazione adottata nell'ipotesi di illegittima esclusione del condomino dall'assemblea. Per meglio dire, come sottolineato da altro autore, "data l'essenzialità della natura conflittuale del condominio, non avrebbe alcun significato escludere dalle riunioni assembleari i condomini in conflitto con gli altri, dato che la loro posizione di conflitto potrebbe essere superata soltanto da una deliberazione dell'assemblea, in cui le opposte ragioni vengono prese in esame ed eventualmente composte" (SALAFIA, Illegittimità dell'esclusione dal voto nelle assemblee condominiali del condomino in conflitto con altri condomini o con tutto il condominio, in Riv. giur. edil., 1971.138).

In conclusione, secondo la giurisprudenza/dottrina maggioritaria, il problema non riguarda la partecipazione all'assemblea ma la validità del voto del condomino confliggente. Dunque, nel caso in cui la delibera fosse stata adottata grazie al voto del condomino in conflitto di interessi, ai fini dell'annullabilità del provvedimento,occorre fornire la predetta prova di resistenza (Cass. civ., sez. VI, 11 febbraio 2019, n. 3925).

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