Nessuna inammissibilità se il software dell'ufficio non è in grado di leggere la firma digitale
19 Settembre 2022
Massima
“La verifica della firma digitale deve prescindere dalle caratteristiche del software utilizzato dall'ufficio giudiziario, l'eventuale impossibilità di leggere e verificare la firma digitale a causa delle caratteristiche del programma utilizzato non si riverbera sulla validità dell'atto depositato telematicamente". Il caso
Il Tribunale della Libertà di Bologna dichiarava inammissibile il riesame depositato telematicamente da un difensore, poiché il programma in dotazione all'ufficio non riusciva a “leggere” (e quindi a verificare) la firma digitale con cui esso era stato sottoscritto. Il suo estensore, quindi, proponeva ricorso per cassazione lamentando l'erroneità dell'ordinanza dichiarativa della inammissibilità. La questione
La questione affrontata nella sentenza riguarda la refluenza della impossibilità di eseguire la verifica della firma digitale sulla validità dell'atto depositato telematicamente. Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla difesa: la disciplina emergenziale che ha aperto le porte alla depositabilità degli atti giudiziari, e quindi anche delle impugnazioni, con modalità telematica ha stabilito delle regole ben precise e ha previsto anche un corredo di inedite cause di invalidità. L'atto, quindi, deve essere in formato .pdf al quale deve essere apposta una firma digitale valida in uno dei formati previsti dalle circolari del DGSIA. Gli eventuali allegati saranno sottoscritti digitalmente dal difensore che dovrà quindi attestarne la conformità agli originali.
Tra le cause di inammissibilità previste dal decreto “Ristori” 137/2020 è espressamente contemplata quella della mancanza della sottoscrizione digitale. Nel caso che ci occupa, invece, l'ufficio del giudice ad quem aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta sol perchè la cancelleria non era riuscita a validare la firma digitale a causa della tipologia di programma utilizzato. Senza addentrarsi troppo nelle questioni tecniche, la Corte ha così stabilito – richiamando il principio di tassatività delle cause di invalidità – che essa non contempla le eventuali limitazioni alla verifica della firma derivanti dall'utilizzo degli applicativi a ciò funzionali. Osservazioni
La sentenza in commento costuisce un rassicurante punto d'approdo di una disciplina in continua magmatica interpretazione per via della novità dei concetti e degli elementi che ne formano l'ossatura.
E' oltremodo apprezzabile che si sia posto l'accento sulla stretta interpretazione delle cause di invalidità e, segnatamente, di quella consistente nella mancanza della firma digitale. Quest'ultima manca quando è del tutto assente, o quando non è valida. Non è invece né mancante, né invalida una firma che non si riesce a leggere per ragioni eminentemente tecniche. Potrebbe interessarti |