Revoca dell'assegnazione della casa familiare e cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne
19 Settembre 2022
Massima
Ai fini del riconoscimento dell'obbligo del genitore di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti e del diritto all'assegnazione della casa familiare, il giudice del merito è tenuto ad effettuare, con prudente apprezzamento, una valutazione in concreto e con rigore proporzionalmente crescente in relazione all'età dei beneficiari, delle circostanze che giustificano la permanenza del predetto obbligo o l'assegnazione dell'abitazione.
L'obbligo di mantenimento non può però essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. Il caso
Il Tribunale di Brindisi dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di due coniugi, assegnando la casa familiare (di proprietà del marito) alla ex moglie convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente.
La sentenza del giudice di prime cure, su impugnazione dell'ex marito, veniva riformata dalla Corte d'Appello di Lecce con la revoca alla ex coniuge dell'assegnazione dell'immobile, poiché all'esito di una perquisizione domiciliare effettuata nello stesso, erano stati rinvenuti sostanze stupefacenti e denaro contante, ed il figlio ventunenne insieme alla madre erano stati tratti in arresto con l'accusa di spaccio di stupefacenti. Secondo il giudice d'appello, pertanto, doveva considerarsi estinto l'obbligo a carico del padre di mantenimento del figlio dedito alla predetta attività illecita.
La vicenda giungeva dinanzi ai giudici della Corte di Cassazione con ricorso della ex moglie, la quale riteneva, al contrario, che l'obbligo di mantenimento del figlio dovesse considerarsi ancora esistente, giacché, secondo la ricorrente, l'accusa a suo carico era infondata e, in ogni caso, non era stata pronunciata alcuna sentenza definitiva di condanna. La questione
Con l'ordinanza che si annota i giudici di legittimità si occupano della questione relativa al riconoscimento dell'obbligo del genitore non convivente di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente e del diritto all'assegnazione della casa familiare in capo al genitore con cui il figlio vive, quando quest'ultimo non abbia alcun progetto finalizzato ad intraprendere un'attività lavorativa onesta. Soluzioni giuridiche
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ritiene congrua la motivazione della sentenza della Corte territoriale che ha revocato l'assegnazione della casa familiare alla ex moglie, dal momento che l'avvenuto arresto e gli esiti della perquisizione domiciliare costituiscono gravi indizi dai quali il giudice d'appello ha desunto la mancanza di impegno da parte del figlio maggiorenne nella ricerca di un lavoro onesto, e, pertanto, la mancanza di autosufficienza economica, allo stesso imputabile, non può gravare sul padre.
Precisa, inoltre, la Corte di Cassazione che appare irrilevante, nel caso di specie, la presunzione di innocenza ex art. 27 Cost. invocata dalla ricorrente, considerato che nella causa si discute solo del comportamento colpevole del figlio nella ricerca di un'occupazione, non risultando invece alcuna contestazione dei fatti storici a cui fa riferimento la Corte territoriale relativamente all'esito della perquisizione e all'arresto del figlio e della madre per detenzione di sostanze stupefacenti.
La Suprema Corte, nella sua motivazione, richiama il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in merito al riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti e del diritto all'assegnazione della casa familiare, secondo cui il giudice del merito è chiamato ad effettuare, con prudente apprezzamento, una valutazione in concreto e con rigore proporzionalmente crescente in relazione all'età dei beneficiari, delle circostanze che giustificano la permanenza del predetto obbligo o l'assegnazione dell'abitazione, precisando inoltre che «tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni» (Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183; nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2021, n. 27904).
Secondo i giudici di legittimità, la ratio decidendi espressa dalla Corte territoriale è conforme all'orientamento giurisprudenziale citato, in quanto afferma la sussistenza del diritto del figlio maggiorenne al mantenimento «solo fin quando è in atto un percorso formativo avente ad oggetto la ricerca di un'attività lavorativa e l'inserimento nel mondo professionale, non quando invece manca qualsiasi progettualità o iniziativa in ordine all'inserimento nel mondo del lavoro come nella fattispecie in cui il figlio non ha dimostrato alcun interesse ad intraprendere una qualsiasi carriera».
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, confermando pertanto il provvedimento impugnato. Osservazioni
La pronuncia in commento offre lo spunto per una disamina, nell'ambito dei procedimenti relativi alla crisi della coppia genitoriale, dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegnazione della casa familiare in presenza di figli maggiorenni e dell'obbligo di mantenimento degli stessi.
L'assegnazione della casa familiare trova oggi la sua disciplina nella disposizione di cui all'art. 337 sexies c.c., introdotta dall'art. 55 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), la quale - riportando nel primo comma la medesima formulazione letterale del corrispondente comma dell'art. 155 quater c.c., abrogato dallo stesso decreto legislativo - prevede che «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli». Con ciò, l'art. 337 sexies c.c. si riferisce genericamente alla prole, senza operare, dunque, alcuna differenziazione sotto il profilo della tutela tra figli minori e figli maggiorenni.
La suddetta norma si applica, in virtù dell'art. 337 bis c.c., introdotto anch'esso dal legislatore delegato, ai procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio nonché a quelli relativi ai figli nati fuori del matrimonio. Con riferimento ai procedimenti divorzili, l'applicabilità dell'art. 337 sexies c.c. si desume altresì dall'art. 98 comma 1 lett. b) del d.lgs. 154/2013, che sostituisce il comma 2 dell'art. 6 della l. 898/1970 nel modo seguente: «il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile». Il comma 6 dell'art. 6 della legge sul divorzio, come modificato dall'art. 11 della l. 74/1987, contiene, inoltre, un espresso riferimento alla assegnabilità della casa familiare al genitore con il quale i figli convivono oltre la maggiore età.
Muovendo da tale impianto normativo, si è consolidato nel corso degli anni un orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, conviventi con i genitori (Cass. civ., 7 febbraio 2018, n. 3015; Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2013, n. 21334; Cass. civ. sez. I, 30 novembre 2007, n. 25010).
La norma di cui all'art. 337 sexies c.c. è finalizzata, dunque, a garantire la permanenza dei figli nell'habitat domestico in cui sono cresciuti, inteso «come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare» (Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18603; Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ., sez. VI, 13 dicembre 2018, n. 32231; Cass. civ., sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11783; Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553; Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2013, n. 21334).
La Corte di Cassazione afferma sul punto che l'assegnazione della casa familiare è «uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità» (Cass. civ., sez.I, 22 luglio 2015 n. 15367; Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604). Pertanto, la ratio protettiva dell'art. 337 sexies c.c., che tutela l'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli indipendenti economicamente, sebbene ancora conviventi, non sussistendo quelle esigenze di protezione che la norma è finalizzata a garantire (Cass. civ., 7 febbraio 2018, n. 3015; Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2013, n. 21334; Cass. civ. sez. I, 30 novembre 2007, n. 25010).
Riguardo al tema di cui si tratta, nel silenzio della norma, la giurisprudenza di legittimità detta un ulteriore criterio di specificazione: affinché la casa familiare possa essere assegnata al genitore convivente con prole maggiorenne, è necessario che il mancato conseguimento dell'autosufficienza economica dei figli non sia imputabile ad un comportamento colpevole degli stessi (v. in proposito: Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1198; Cass. civ., sez. I, 6 aprile 1993, n. 4108). Un concetto, quello di «inerzia colpevole», che, differentemente dal concetto di «indipendenza economica» legato al dato normativo di cui all'art. 337 septies c.c., è stato elaborato dal diritto vivente (cfr. ex multis: Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1858; Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2013, n. 11020; Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589) per descrivere la condotta del figlio di disinteresse e di mancanza di impegno nella ricerca della propria autonomia economica.
Orbene, la decisione in commento richiama un orientamento giurisprudenziale molto stringente a proposito dell'obbligo dei genitori di mantenere i figli che, sebbene maggiorenni, non abbiano conseguito l'indipendenza economica, e tale orientamento è stato esteso anche all'assegnazione della casa familiare (Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183). Secondo l'indirizzo giurisprudenziale citato, la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo di mantenimento dei figli o l'assegnazione della casa familiare deve essere condotta dal giudice del merito caso per caso e con rigore proporzionalmente crescente in relazione all'età dei beneficiari. Viene ribadito dalla Corte di Cassazione il necessario collegamento tra diritto-dovere all'istruzione e all'educazione e diritto al mantenimento, per cui «il diritto del figlio si giustifica nell'ambito del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni» (Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17183).
Il leitmotiv della pronuncia richiamata dai giudici di legittimità, è rappresentato dalla «funzione educativa» del mantenimento che circoscrive entro limiti di tempo e di misura la portata dell'obbligo genitoriale, e dal «dovere di autoresponsabilità» dei figli adulti contrapposto ad un assistenzialismo incondizionato.
La posizione del figlio maggiorenne, pertanto, non trova tutela sotto il profilo del diritto al mantenimento qualora lo stesso si rifiuti di seguire un percorso virtuoso volto al raggiungimento della propria autonomia economica, ovvero quando manchi, come nel caso di specie, qualsiasi impegno finalizzato ad intraprendere un'attività lavorativa onesta.
La sua colpevole non autosufficienza economica così come il conseguimento della sua emancipazione economica, si riflettono nel provvedimento di assegnazione della casa familiare al genitore convivente, venendo meno quelle esigenze di tutela dell'interesse della prole che l'art. 337 sexies c.c. è finalizzato a garantire prioritariamente. |