Danno da trattamento radioterapico errato: il danno morale copre anche il dolore continuo

Redazione Scientifica
21 Settembre 2022

Il danno morale patito a seguito di trattamenti radioterapici che hanno causato disturbi cronici al paziente è compreso nell'indicazione del danno morale prevista dalle tabelle milanesi; il continuo dolore fisico patito è già da valutarsi nella componente del danno e non costituisce ulteriore danno morale.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso avverso una sentenza di appello che confermava l'esatta quantificazione operata dal Tribunale di primo grado del danno patito da un uomo a seguito di trattamenti radioterapici.

La somma proposta dalla compagnia assicurativa della struttura fu infatti ritenuta satisfattiva dell'istanza del ricorrente. Ha costituito motivo di doglianza e ricorso innanzi la Suprema Corte la ritenuta non corretta valutazione del danno operata dalla Corte di Appello, che pur incrementando ulteriormente la personalizzazione del danno, avrebbe omesso ogni valutazione circa la componente morale.

Secondo il ricorrente, per via della particolare sofferenza che gli esiti delle cure radioterapiche gli avrebbero causato, avrebbe avuto diritto a una componente ulteriore del danno da liquidare, da non ritenersi già compresa nelle tabelle milanesi per via del carattere eccezionale rispetto alla casistica comune.

Del tutto non corretta e non conforme a giurisprudenza sarebbe infatti anche la tripartizione dei componenti del danno non patrimoniale offerta dal ricorrente (biologico, morale, esistenziale), secondo la quale la somma offerta coprirebbe solo la componente biologica ed esistenziale.

Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte (Cass. civ., n. 901/2018), ricorda che la morfologia del danno non patrimoniale è caratterizzata solo dalla duplice componente dinamico/relazionale e morale; ciò è confermato anche dalla l. n. 124/2017 di modifica degli artt. 138 e 139 c.d.a.

La Corte territoriale, applicando le tabelle milanesi, ha altresì dato atto di aver considerato la componente morale del danno, ricomprendendolo nella liquidazione unitaria conformemente a quanto affermato da Cass. civ., n. 25164/2020, e secondo la quale una tale componente potrebbe anche essere esclusa in caso di accertamento negativo da parte del giudice di merito. L'insistente richiesta del ricorrente di un ulteriore danno morale per il continuo dolore sofferto è da ricomprendersi nel risarcimento per danno non patrimoniale già offerto e nulla ha a che vedere con la sofferenza morale.

La Suprema Corte in conclusione ritiene totalmente satisfattiva della richiesta la somma già offerta a titolo di risarcimento dalla compagnia assicurativa della struttura sanitaria.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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