Le tabelle a punti per il danno da morte: un innovativo strumento per misurare il diritto. La predittività giuridica resa concreta

21 Settembre 2022

Le nuove tabelle del danno da morte del tribunale di Milano, che utilizzano punteggi per valutare i risarcimenti, hanno una innovativa portata nella prospettiva della misurazione del diritto. L'Osservatorio della Giustizia civile di Milano ha sviluppato un innovativo metodo che misura elementi giuridici che finora erano stati trattati esclusivamente attraverso parole e concetti.Attribuire punteggi ai concetti costituisce un paradigma di riferimento per un diritto calcolabile.Misurazioni, algoritmi, predittività e sistemi di automazione digitale non sono più concetti del futuro; il lavoro svolto dagli Osservatori della giustizia civile (e prima di esso dal tribunale di Roma) è un importante passo in questo percorso virtuoso e rende concreta la nozione di predittività.Il metodo ha una sua intrinseca affidabilità solo se compiuto da giuristi.
Qualche cenno della genesi delle tabelle a punti

La liquidazione del risarcimento del danno c.d. da perdita del rapporto parentale (uccisione del congiunto) è privo di riferimenti normativi ed è il frutto di una inevitabile equitativa discrezionalità del giudicante.

Raggiungere l'ideale equità del caso concreto è operazione che oscilla tra la discrezionalità pura (che può facilmente sfociare in arbitrarietà) e la discrezionalità ponderata (che offre, per contro, delle spiegazioni, sia pur tendenzialmente succinte).

I tribunali italiani, sull'onda dei fermenti culturali originati (anno 1996) dalla realizzazione delle tabelle del c.d. danno biologico, hanno auto-limitato la loro discrezionalità anche nel settore del c.d. danno parentale, ovverossia il danno da uccisione del congiunto. Quasi tutti i tribunali (negli anni passati si contavano oltre 100 tabelle diverse) individuavano una “forbice” in cui veniva indicata l'entità del risarcimento tra un minimo ed un massimo monetario.

Per molti anni (dagli anni'90 fino al 2007) la misura delle liquidazioni è stata affidata ad una “forbice” che individuava un minimo ed un massimo.

Il tribunale di Roma, nel 2007 elaborò una innovativa tabella “a punti” che attribuiva un valore di risarcimento tenendo presenti vari parametri e attribuendo così un valore numerico in una scala di graduazione. La nuova modalità di liquidazione “a punti” divenne così molto più articolata; i criteri tecnico-applicativi furono spiegati in dettaglio da una nota di accompagnamento del Tribunale di Roma del 2007; mancò, invece, una relazione che illustrasse approfonditamente quali fossero stati i presupposti culturali, la metodologia di fondo e la genesi del nuovo metodo.

Le tabelle romane a punti ebbero, però, un limitato successo; il momento storico era ancora non maturo per una tale evoluzione culturale; le tabelle a punti furono ritenute. All'epoca, troppo meccanicistiche e furono applicate quasi esclusivamente dai Tribunali del Lazio che adottavano le tabelle di Roma.

La Corte di Cassazione nel 2011 (sentenza “Amatucci”) individuò il Tribunale di Milano come quello le cui tabelle del danno biologico apparivano maggiormente meditate. La applicazione delle tabelle milanesi a livello nazionale fu, conseguentemente, ampiamente diffusa con applicazione anche delle tabelle (accessorie) del danno da perdita parentale.

La Corte di Cassazione, con una serie di pronunzie (tra il 2020 e il 2022) ha, però, preso una decisa posizione a favore delle liquidazioni a punti sul danno da perdita parentale (prendendo come paradigma virtuoso le tabelle romane) ritenendo che questa metodologia garantisse una migliore valutazione delle circostanze e l'uniformità di giudizio in casi analoghi. In concreto ha riportato le categorie, così come individuate nelle originarie tabelle romane del 2007: età della vittima primaria e della vittima secondaria, la convivenza tra le due, la sopravvivenza di altri congiunti, la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.

La redazione delle nuove tabelle a punti da parte del Tribunale di Milano nel giugno del 2022 è stata una risposta di adeguamento che ha coniugato la conservazione dei livelli di liquidazione precedenti (che era basata su rilevazioni di dati reali della giurisprudenza locale, con oltre 600 sentenze esaminate) con una articolazione di dettaglio dei vari parametri risarcitori.

La valutazione critica delle nuove tabelle a punti

Diversi autori, in questo scorcio di estate del 2022, stanno approfondendo analisi e valutazioni sulle cd. Tabelle del danno da morte pubblicate dal tribunale di Milano.

I dibattiti svolti sino ad ora hanno, però, approfondito aspetti tecnico-funzionali: si incentrano, quasi tutti, sulla critica alle precedenti e semplicistiche “forbici” tra minimi e massimo, sulla feroce contrapposizione tra le tabelle romane e quelle milanesi, sulle tortuose vicende dell'evoluzione decisionale della Suprema Corte e sull'adeguatezza o meno dei risultati economici che scaturiscono nelle varie combinazioni e dalle comparazioni

Manca sinora il dibattito sulla importante novità del metodo che si propone, attraverso la misurazione, di offrire elementi quantitativi alle fattispecie giuridiche e di dare concretezza operativa al diritto computabile, alla predittività giuridica e alla costruzione (da parte di giuristi) di algoritmi giuridici trasparenti e documentati.

Il metodo di calcolo a punti

La ricostruzione storica delle evoluzioni del danno da perdita parentale aiuta a comprendere meglio, con esempi concreti presi dall'esperienza reale, in cosa consista davvero la predittività giuridica.

È l'occasione per fornire ai giuristi indicazioni utili a districarsi nel complesso mondo delle tecnologie emergenti. Rendersi conto dei meccanismi portati dalle nuove tecnologie significa ridurre l'ansia dei giuristi di non capire e il timore di essere tagliati fuori dal mondo che cambia.

Nel mondo paludato dell'accademia le tabelle liquidatorie (in primis quelle del danno biologico) vengono relegate a mero strumento pratico, non degno di un approfondimento dogmatico.

Ben pochi dei giovani avvocati (e giudici) che si affacciano alla professione sanno davvero cosa sta dietro le c.d. tabelle del danno biologico. Con l'esercizio concreto della professione imparano, poi, ad apprenderne l'utilizzo pratico; non ne conoscono però l'origine e gli studi che le hanno generate.

L'approfondimento della genesi delle tabelle del c.d. danno da perdita parentale (e vieppiù per quelle del danno biologico) evidenzia che esse sono ben più di un comodo strumento liquidatorio o di un efficace filtro per la deflazione del contenzioso giudiziario.

Attribuire dei punteggi ai parametri di riferimento delle valutazioni giuridiche è operazione complessa e connotata da un importante afflato culturale.

La genesi delle tabelle del Tribunale di Roma

Le vicende genetiche delle tabelle romane e quelle milanesi sono state decisamente diverse.

La nascita delle tabelle Tribunale di Roma fu stata alquanto repentina e inaspettata. Nel 2007 vennero pubblicate delle tabelle tradizionali che ripetevano, aggiornando i valori, le tabelle da morte già utilizzate negli anni precedenti. Qualche settimana dopo furono, però, pubblicate nuove tabelle a punti (definite ufficiali) che sostituirono quelle precedenti.

La relazione di accompagnamento riferì che si è «immaginato un diverso sistema basato su di una impostazione diversa, meglio in grado di garantire una adeguata personalizzazione del risarcimento» e ciò per ovviare alla incompletezza dei casi, alla parziale considerazione del rapporto di convivenza e dell'età della vittima e del congiunto. Erano stati enucleati quindi i fattori che qualificano il risarcimento, ripartendoli in cinque classi (rapporto parentale, età della vittima, età del superstite, convivenza e composizione del nucleo familiare) ed in ciascuna classe erano state previste specifiche variabili a ciascuna delle quali è stato assegnato un punteggio numerico.

Era stato costruito un sistema che, attribuendo un punteggio per ciascuna classe, permetteva un procedimento aritmetico che sommava i relativi punteggi e li moltiplicava, poi, per un coefficiente monetario. Il sistema era altamente innovativo in quanto ancorava il procedimento liquidatorio a elementi obbiettivi e con trattamenti uniformi.

L'operazione della costruzione di tale metodo si era svolta in tre passaggi concettuali:

1) la scelta dei parametri da considerare; nella relazione si dice genericamente che sono stati estrapolati gli elementi più frequenti, quelli indefettibili, ovverossia quelli che non potevano mai mancare).

2) la successiva costruzione di una scala ordinata di situazioni che avevano un diverso e crescente valore di intensità risarcitoria e l'attribuzione a ciascuna situazione di un punteggio in forma numerica. Sui criteri attributivi dei punteggi non risulta, comunque, essere stata svolta alcuna elaborazione. La tabella è stata pubblicata con i punteggi preconfezionati e senza alcun preventivo dibattito sul tema.

3) infine, vi era la identificazione di un valore monetario che veniva moltiplicato per il numero di punti complessivamente attribuiti (in sommatoria) tra le varie categorie

Venne messa come nota di chiusura che «È superfluo aggiungere che la Tabella costituisce un mero parametro di riferimento, e quindi i valori in essi sono puramente indicativi. Nulla vieta al giudice, dandone adeguata motivazione di liquidare somme maggiori od anche minori, ove lo richiedano le particolari circostanze del caso concreto»

Nel 2009, dopo due anni di applicazione della tabella a punti, il Tribunale di Roma ha aggiornato la tabella, offrendo una serie di delucidazioni e messe a punto sui parametri. Furono illustrate le valutazioni correttive nell'attribuzione dei punteggi. Fu evidenziato che le tabelle a punti non erano solo un metodo liquidatorio alternativo, ma che diventavano «il punto di arrivo di una riflessione collettiva che ha come scopo rendere meglio interpretabile l'iter logico della decisione che verrà adottata ed in qualche misura la sua prevedibilità, sia pure a soli fini indicativi».

La genesi della tabella del Tribunale di Milano

Tribunale di Milano ha realizzato le nuove tabelle a punti nel 2022.

Il precedente criterio tabellare milanese (tra il 1995 e il 2021) era basato su un semplice elenco di rapporti parentali tra vittima e i congiunti; accanto a ciascuna categoria vi era l'indicazione di due valori monetari, il minimo e il massimo (“la forbice”) entro i quali si esercitava la discrezionalità della liquidazione risarcitoria.

La Corte di cassazione con la nota sentenza “Scoditti” (Cass. 21 aprile 2021, n. 10579) ha inaugurato un nuovo percorso interpretativo che, criticando come inadeguato e troppo indeterminato il metodo liquidatorio tra minimo e massimo (c.d. “a forbice”), ha imposto un criterio che desse analiticamente conto degli elementi in gioco per la valutazione della gravità del danno. La Suprema Corte non si è limitata a valutare la inadeguatezza delle motivazioni liquidatorie, ma ha altresì indicato il concreto modello di riferimento, implicitamente indicando come paradigma virtuoso la tabella romana a punti (definita la tabella conforme a diritto).

A questa pronunzia ne sono seguite altre, del medesimo tenore.

L'osservatorio della Giustizia Civile di Milano ha quindi iniziato un dibattito sul da farsi ritenendo, poi, di adeguarsi alle prescrizioni provenienti dalla Suprema Corte e costruendo una nuova tabella a punti che, però, non riproducesse pedissequamente la metodica delle tabelle romane e soprattutto fosse congruente con l'esperienza giudiziaria del passato e con i precedenti livelli liquidatori.

Vi è ampia documentazione sulla genesi ed elaborazione di tale prodotto. Il dibattito svolto tra il Gruppo dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano nel corso degli anni 2021 e 2022 è stato molto ricco e articolato (e anche condito da talune contestazioni e polemiche sul metodo di lavoro e sulle scelte tecniche).

In buona sostanza l'intero percorso rielaborativo delle tabelle milanesi ha avuto come obbiettivo quello di ristrutturare, in scale numeriche dettagliate e articolate, i parametri indicati dalla Suprema Corte, avendo di mira di mantenere il più possibile i concreti livelli risarcitori (a valle dei calcoli) congruenti con i limiti superiore e inferiore degli importi monetari delle precedenti tabelle “a forbice”. L'attività si è concretata in una complessa operazione di creazione di scale di misure e di correlazioni quantitative tra i precedenti valori e quelli che erano la risultante dei calcoli dei vari punti attribuiti a ciascuna categoria.

Si è proceduto, poi, ad una importante rilevazione dei dati reali ricavati da circa 600 sentenze emesse da giudici. La rilevazione scontava comunque l'ampia diffusione delle precedenti tabelle milanesi e fotografava una sostanziale uniformità liquidatoria parametrata ai valori di quelle tabelle. Sotto il profilo della uniformità dei valori risarcitori il sistema liquidatorio risente del fatto che le liquidazioni future sono sempre armoniche con i precedenti e, tenendo conto delle periodiche rivalutazioni monetarie, appare logico e non cristallizzato.

È stato innanzitutto individuato il valore monetario da attribuire alle categorie di congiunti ricavandolo dal range della forbice. La scelta è stata una ripartizione dei punteggi distribuita su un range di 116 e 118 punti (preferendola a quella più canonica della base di 100 punti).

Si è poi posto un classico problema delle scale di graduazione create ex novo; vi è una indubbia complessità nel creare una scala di graduazione di concetti giuridici e di situazioni da rappresentare in una sequenza numerica di crescente rilevanza.

Rappresentare con i numeri una scala di valorizzazione comporta stabilire (con un certo grado di arbitrarietà, inevitabile, ma è “il bello della interpretazione”) gli intervalli numerici in maniera armonica per ciascuna situazione; infatti mentre con una funzione matematica calcolata attraverso computer i valori incrementali possono anche essere molto piccoli, in una tabella a valori numerici discreti (ovverossia caratterizzati da salti, per l'utilizzo di numeri interi) vi sono problemi di “salti di valori” che i matematici conoscono bene ma che i giuristi debbono gestire.

Il gruppo di lavoro milanese ha, quindi, dovuto scegliere se partire dalla individuazione di un valore medio di base da aumentare o diminuire oppure partire da una scala con inizio a zero e progressivamente accresciuta dai punteggi in accumulo. La soluzione prescelta è stata questa seconda.

La parte più laboriosa è consistita, poi, nel rendere congruenti i precedenti criteri liquidatori che erano basati sulle rilevazioni concrete della realtà giudiziaria. Si è proceduto a un progressivo affinamento delle scale e nelle attribuzioni di valori a ciascun livello così da rendere coerenti le simulazioni che si andavano compiendo.

Si è, poi, creata una categoria concettuale (il parametro E) che permettesse di preservare un ampio mantenimento delle valutazioni discrezionali attribuite al giudice con la possibilità di assegnare fino a 30 punti ulteriori «per poter tener conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto».

È stata introdotta, infine, una regola di chiusura del sistema tabellare: si prevede un limite valicabile di valore risarcibile. Per armonizzare il calcolo a punti con i valori massimi dalle vecchie tabelle è stato introdotto il limite massimo, definito “cap” (un brutto termine finanziario), che coincide con il limite superiore monetario a “forbice”. Si tratta di un metodo grezzo ma efficace, per continuare a rispettare il limite massimo della precedente tabella milanese, applicato anche se le operazioni di moltiplicazione dei punti per il valore monetario fornissero un valore superiore.

Costruzione di scale di misurazione di concetti per un diritto “computabile”

Questa nota intenzionalmente non svolge alcuna valutazione critica o comparativa circa i metodi utilizzati dagli uffici giudiziari di Roma e di Milano; ci basta mettere in luce il metodo, adoperato da entrambi gli uffici, per costruire una logica algoritmica del processo decisionale liquidatorio. Entrambi i metodi hanno gran pregio di aver costruito delle scale di misurazione numeriche basate sulla cultura giuridica, che permettono l'operazione di moltiplicazione dei punti per il valore monetario; individuano e parcellizzano gli elementi giuridici che entrano nel processo decisionale e permettono di attribuire a ciascuno una misura.

La loro differenziazione è espressione della nuova tecnica di interpretazione giuridica realizzata attraverso elementi numerici a cui corrispondono espressioni di valore.

Saper scegliere e costruire le scale di misurazione costituisce un importante e soddisfacente passo avanti nella cultura del diritto.

In conclusione

La costruzione delle tabelle del danno da perdita parentale è una modalità altamente innovativa di ripensare il metodo della interpretazione giuridica, realizzando nello specifico settore delle valutazioni tipicamente discrezionali una forma di auto-regolamentazione basata su elementi a cui vengono attribuiti valori numerici.

La metodologia utilizzata, indipendentemente dalle eventuali controversie di disegno della struttura delle scale, ha comportato un'attività altamente creativa. La cultura del diritto deve coniugare l'analisi degli elementi giuridici (che i giuristi estrapolano dalla realtà magmatica dei fatti) con la costruzione numerica di scale valoriali, capaci di essere sottoposte ad un computo (algoritmico e numerico).

Il metodo è virtuoso in quanto ideato, progettato e realizzato da giuristi che hanno saputo coniugare il metodo realizzativo di una serie di scale di graduazione numeriche con l'analisi giuridica delle fattispecie.

Il metodo è destinato ad essere ampliato in un prossimo futuro, con possibilità di essere applicato anche per analisi quantitative dei comportamenti giudiziari discrezionali; si possono così ricavare dai big data giudiziari, con procedure di analisi mutuate dalle tecniche della intelligenza artificiale, le regole delle quantificazioni giuridiche.

Tabelle di misurazione del “danno da uccisione del congiunto” (c.d. “danno da perdita parentale”).Prospetto comparativo

Prospetto comparativo

ROMA 2007

Valore “base” del punto=

nel 2007 = € 8.000,00

ROMA 2009 (tuttora valida)

Valore “base” del punto=

nel 2009 = € 8.477,00

nel 2019 = € 9.806,70

MILANO 2022

Valore “base” del punto=

per categoria 1 = € 3.365,00

per categoria 2 = € 1.461,20

parametri

punti

parametri

Punti

parametri

punti

1

rapporto parentale

(relazione parentela con il de cuius)

9 categorie

figlio

genitore

avo

fratello

zio

cugino

coniuge /parte dell'unione civile

convivente (previa prova dell'effettiva esistenza …)

Da 2 a 20 punti

IDEM

9 categorie

Da 2 a 20 punti

Rapporto tra vittima e sopravvissuto

2 categorie

Categoria 1

(genitore-figlio-coniuge non separato-convivente di fatto)

Categoria 2

(fratello-nipote)

2

età della vittima

5 fasce

anni 0-20

anni 21-40

anni 41-60

anni 61-80

oltre 80 anni

Da 0,5 a 4 punti

IDEM

5 fasce

A. età della vittima primaria

10 fasce di età

da 0 a 10 anni

da 11 a 20 anni:

da 21 a 30 anni:

da 31 a 40 anni:

da 41 a 50 anni

da 51 a 60 anni

da 61 a 70 anni:

da 71 a 80 anni:

da 81 a 90 anni:

da 91 a 100 anni:

1

Da 4 a 28 punti

3

età del superstite

5 fasce da 1 a 80 anni

Da 0,5 a 4 punti

IDEM

5 fasce da 1 a 80 anni

Da 1 a 5 punti

B. età della vittima secondaria

10 fasce di età

Da 4 a 28 punti

4

convivenza tra congiunto e de cuius

Da 0 (zero) a 2 punti

IDEM

2 punti

C. convivenza

-convivevano

-da oltre 30 anni

-da oltre 40 anni

-abitanti nello stesso condominio

-non convivevano

8 punti

16 punti

5

composizione del nucleo familiare

(assenza di altri congiunti conviventi)

2 punti (in caso di assenza)

IDEM

aumento da un terzo alla metà

del punteggio complessivo

"D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius" (“www.milanosservatorio.it”)

Da 9 a 16 punti

6

Non prevista

Non prevista

E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto
parentale perduto

Non vi sono categorie predeterminate ma solo indicazioni di

massima

Fino a 30 punti

Metodo

senza misurazioni

INCERTEZZA

Metodo « numerico»

con misurazioni

PREVEDIBILITA'

Decisioni prese di volta in volta

Riferimenti a scale di misurazione

Nessun numero, ma solo concetti

Calcoli documentati

Utilizzazione solo di parole e aggettivi

Misurazioni numeriche e calcolabili

Incertezza dei soggetti coinvolti

Certezza preventiva dei rapporti

Nessuna necessità di strumentazione

Utilizzazione di strumenti tecnologici

Aumento del contenzioso

Riduzione del contenzioso

Elasticità delle valutazioni

Rigidità delle valutazioni

Riferimenti
  • Osservatorio Giustizia Civile di Milano, sito ufficiale;
  • CARLEO A. (a cura di) - Calcolabilità giuridica, 2017, (Seminari Leibniz per la teoria e la logica del diritto, Accademia Nazionale dei Lincei);
  • BASSOLI E. – Algoritmica giuridica, 2021;
  • CROSBY A.W. - La misura della realtà. Nascita di un nuovo modello di pensiero in Occidente, 1998;
  • Pardolesi R.- Davola Algorithmic legal decision making: la fine del mondo (del diritto) o il paese delle meraviglie? Questione giustizia, 1,2020;
  • Corbetta P. - Metodologia e tecniche della ricerca sociale -2014;
  • Bona M. La tabellazione del danno parentale dopo la proposta milanese: Roma, Milano o altro? - RIDARE.it, Focus del 28 luglio 2022;
  • SPERA D. - Tabelle milanesi integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Edizione 2022 – RIDARE.it.

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