Riforma processo civile: col decreto delegato ecco il cronoprogramma

Mauro Di Marzio
22 Settembre 2022

L'art. 35 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della l. 26 novembre 2021, n. 206, ossia la legge delega per la riforma del processo civile ed altro, contiene le disposizioni transitorie concernenti le norme, appunto, in materia di processo civile.
Inquadramento

L'art. 35 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della l. 206/2021, ossia la legge delega per la riforma del processo civile ed altro, contiene le disposizioni transitorie concernenti le norme, appunto, in materia di processo civile.

Dobbiamo premettere che l'art. 1 della legge delega prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi ai due rami del parlamento per il parere affidato alle competenti commissioni parlamentari. Qualora il parere non sia pienamente favorevole, il Governo, ove non intenda conformarsi ad esso, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Ciò significa, da un lato, che in questo momento il pallino lo ha comunque in mano il governo, al quale spetta l'ultima parola. Dall'altro lato, la situazione politica in atto non sembra lasciar presagire che il Parlamento, attraverso i propri pareri, possa in buona sostanza mettersi di traverso, e, del resto, le osservazioni finora formulate nel dibattito in commissione giustizia, per quanto emerge dal sito del Parlamento, non paiono avere particolare consistenza. Sicché, in definitiva, è ragionevole credere che la norma contenuta nello schema di decreto legislativo sarà quella che effettivamente diventerà legge.

Occorre allora anzitutto soffermarsi sull'individuazione delle date in cui la nuova normativa diverrà concretamente operativa nonché del suo ambito di applicazione.

La regola generale

La previsione di ordine generale fissa al 30 giugno 2023 l'entrata in vigore della riforma: nel senso che le nuove norme si applicheranno ai procedimenti instaurati successivamente a tale data; viceversa, ai procedimenti pendenti alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. Per intenderci, le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2003 e cioè a far data dal 1° luglio 2023. Come si fa a stabilire quando un procedimento è instaurato? La risposta è generalmente tratta dalla regola stabilita dall'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., che disciplina la litispendenza e continenza di cause, ove si stabilisce che la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso: e cioè, i procedimenti introdotti con atto di citazione sono «instaurati» nel giorno in cui è stata effettuata la notificazione dell'atto; i procedimenti introdotti con ricorso sono «instaurati» nel giorno in cui è stato effettuato il deposito dell'atto presso la cancelleria.

Si tratta di un sistema ampiamente collaudato, impiegato ad esempio dalla l. 219/2012, dal d.l. 35/2005, convertito con modificazioni dalla l. 80/2005, dalla l. 263/2005, come modificata dal d.l. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. 51/2006, dalla l. 69/2009. Lo stesso congegno è stato anzi già impiegato nell'ambito della legge delega dello scorso anno, giacché, come noto al lettore, alcune delle misure della l. 206/2021, si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 22 giugno 2022. Per fare un esempio, un giudizio di separazione dei coniugi, che secondo lo schema di decreto legislativo, seguirà il rito di cui agli artt. 473 ss. c.p.c., «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» ―, dovrà essere introdotto con ricorso secondo la nuova normativa dal 1° luglio dell'anno prossimo.

Il prezzo che si paga adottando questa soluzione è la convivenza, per un certo arco temporale che può essere non breve, di riti diversi, il vecchio e il nuovo: problema non del tutto trascurabile, come sa il giudice di cassazione che, quando, come tuttora pur di rado accade, si trovi dinanzi ad un giudizio civile esordito, ad esempio, prima del 4 luglio 2009, è costretto a recuperare dai piani più alti della libreria manuali e commentari ormai dismessi. Il vantaggio, indubbiamente più rilevante, è una quasi totale certezza sul rito applicabile, ed anche un altrettanto indubbia semplicità del meccanismo, a fronte dei problemi che porrebbe l'assoggettamento di un processo già pendente secondo un determinato rito ad un rito nuovo e diverso. La soluzione merita perciò consenso.

Certo, qualche problemino potrà presentarsi: si immagini il caso dell'atto di citazione passato alla notifica il 29 giugno e notificato il 1° luglio 2023: si applicherà il nuovo o il vecchio? Ma ovviamente è poca cosa, e quasi sempre la giurisprudenza si è su questioni simili già pronunciata, proprio per effetto dell'impiego, in passato, di norme transitorie dello stesso tenore.

Giustizia digitale, trattazione scritta, deposito telematico

Non tutto però entra in vigore il 30 giugno -1° luglio 2023.

Il comma 2 dell'art. 35 ha lo scopo di saldare senza soluzione di continuità la normativa emergenziale in tema di obbligo di deposito telematico, udienze da remoto e trattazione scritta, avente scadenza al 31 dicembre 2022, alla disciplina ordinaria introdotta dalla riforma. Esso si divide in due periodi.

Secondo il primo periodo, le norme concernenti in generale quella che potremmo chiamare giustizia digitale, ivi compreso il deposito telematico (la norma richiama infatti il Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c., tra cui l'art. 196 quater, dedicato appunto al deposito telematico), nonché la c.d. trattazione scritta, si applicano dal 1° gennaio 2023: e si applicano non soltanto ai procedimenti nuovi, ma anche a quelli già pendenti dinanzi a tribunali, corti di appello e Corte di cassazione, non dunque dinanzi al giudice di pace.

Qui, per alcuni aspetti, si può supporre che l'operatività delle nuove norme non sarà davvero immediata: è chiaro che la realizzazione dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi presuppone che tali collegamenti audiovisivi ci siano e siano pure funzionanti; ora, chi scrive è a conoscenza per esperienza diretta della situazione della Cassazione, che, tanto per dirne una, non è dotata al momento, in qualunque andito del palazzo, di un Wi-Fi formidabile, sicché già ora la camera di consiglio da remoto, pur senza la partecipazione degli avvocati, e dunque tecnicamente più semplice, va incontro alle volte, diciamo così, a qualche piccola difficoltà.

Per quanto riguarda la trattazione scritta e l'obbligatorietà del deposito telematico, anche per gli atti introduttivi, invece, le nuove norme (art. 127-ter c.p.c. per la trattazione scritta, art. 196-quater disp. att. c.p.c. per il deposito telematico) introdotte appunto in sede di schema di decreti delegati, si pongono in continuità con le disposizioni sulla trattazione scritta e sul deposito telematico che sono scaturite dalla legislazione emergenziale volta a contrastare la pandemia.

In buona sostanza, la legislazione emergenziale esordita con l'art. 83 d.l. 18/2020, e successivamente più volte prorogata fino al 31 dicembre 2022 con una serie di provvedimenti che non v'è ragione di rammentare, anche perché appesantirebbero inutilmente l'esposizione (l'ultimo della serie è il d.l. 228/2021, convertito in l. 15/2022, art. 16), si trasforma, con le modificazioni del caso, in legislazione ordinaria facente parte dell'impianto codicistico e di quello delle relative disposizioni di attuazione.

È cioè accaduto, almeno con riguardo alla trattazione scritta, quello che taluni paventavano, e cioè che le norme emergenziali siano divenute ordinarie. Ma qui il tema esula dal ristretto ambito dell'esame delle norme transitorie, e dunque dobbiamo tralasciare.

Dicevamo che il primo periodo del comma 2 dell'articolo 35 (giustizia digitale, deposito telematico, trattazione scritta) si riferisce ai giudizi, anche già pendenti, dinanzi a tribunali, corti d'appello e Corte di cassazione, escluso il giudice di pace. Ciò perché del giudice di pace (e del tribunale superiore delle acque pubbliche) si occupa il successivo comma 3 del medesimo articolo 35, che rinvia al primo periodo del comma 2, ma individua la data di operatività delle disposizioni non al 1° gennaio 2023, bensì al 30 giugno 2023. E cioè, le disposizioni ivi menzionate, con quanto attiene agli aspetti tecnici di dotazione di strumenti elettronici, entrano in vigore per il giudice di pace, e per il TSAP, sei mesi dopo, allo scopo,evidentemente, di consentire ai relativi uffici giudiziari di attrezzarsi. Occorre però, a tal fine, che il Ministro della giustizia adotti prima un decreto che accerti la funzionalità dei relativi servizi.

Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 35 possiede invece un rilievo decisamente marginale. Esso stabilisce che gli artt. 196-quater (obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti) e 196-sexies (perfezionamento del deposito con modalità telematiche) delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023. Si tratta cioè di una norma che non riguarda il deposito telematico in generale, ma il deposito telematico che debbano fare i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio personalmente: per loro il deposito telematico diventa obbligatorio dal 30 giugno 2023. Il che la dice lunga sull'idea che lo stesso legislatore ha della capacità della pubblica amministrazione di andare al passo coi tempi.

Il comma 4 prevede invece che per i procedimenti pendenti davanti a uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le norme in materia di deposito obbligatorio degli atti si applichino al momento dell'entrata in vigore dei decreti con cui il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.

Sul tema occorre ancora aggiungere che l'ultimo comma dell'art. 35 prevede che fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 196-duodecies, comma 5, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, previsto dallo schema di decreto legislativo, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continueranno ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020.

È, questo, un aspetto tecnico che qui non è possibile approfondire.

Le impugnazioni

La riforma contiene importanti novità concernenti la disciplina delle impugnazioni, sia con riguardo all'appello che al giudizio di cassazione. Forse è lecito dire che il rilievo maggiore concerne le modificazioni dell'appello, sia per la novella dell'art. 342 c.p.c., ossia della disposizione che stabilisce quale contenuto, e quale carattere di specificità debba avere l'atto d'appello, sia per la novella dell'art. 348-bis c.p.c. che prevedeva la dichiarazione di inammissibilità degli appelli che non avessero probabilità di accoglimento.

Ora, se si fosse fatta applicazione, al riguardo, della norma generale dettata dal comma 1, che vuole applicabile la riforma ai procedimenti introdotti a far data dal 1° luglio 2023, la nuova disciplina delle impugnazioni si sarebbe applicata qualche anno dopo, e molti anni dopo se parliamo della Cassazione. Per questo il legislatore, al comma 5 dell'art. 35, stabilisce che il nuovo regime si applichi, in generale, per le impugnazioni proposte contro sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023, e quindi a far data dal 1° luglio 2023. In buona sostanza, per il primo grado il nuovo regime è ancorato al momento dell'introduzione della domanda; per le impugnazioni è ancorato al momento del deposito della decisione da impugnare. Ed anche qui lo soluzione pare condivisibile.

Il comma 6 dell'art. 35 contiene un'eccezione concernente l'impugnazione per cassazione, in quanto si è ritenuto opportuno prevedere l'applicazione di alcune delle nuove norme ai ricorsi notificati successivamente al 1° gennaio 2023: e cioè qui non rileva la data di deposito della decisione da impugnare, ma quella di proposizione del ricorso per cassazione. Inoltre è prevista l'applicabilità anche ai giudizi pendenti delle novità specificamente indicate nella norma: in particolare l'abrogazione del procedimento camerale applicato presso la c.d. «sesta sezione», e l'introduzione del nuovo giudizio accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, oltre al nuovo rito dei procedimenti in camera di consiglio.

Si legge nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo che tale previsione sarebbe stata determinata dall'urgenza di intervenire per assicurare la funzionalità della Corte: e cioè nella mente del legislatore la sostituzione del procedimento di sesta col procedimento attuale dovrebbe giovare alla funzionalità della Corte. Il perché rimane peraltro per ora un mistero.

Non certo per giovare alla funzionalità della Corte, invece, il comma 7, prevede l'applicazione delle norme in materia di rinvio pregiudiziale, introdotte con il nuovo art. 363-bis c.p.c., a far data dal 30 giugno 2023, ma non nei giudizi di nuova introduzione, bensì anche in quelli pendenti a tale data, nell'auspicio che l'impiego del rinvio pregiudiziale possa concorrere ad evitare il proliferare di procedimenti vertenti su una identica questione di diritto. Certo, tra i giudici di merito, potrebbe non mancare l'idea di cominciare fin d'ora ad affilare i coltelli per sbolognare alla Corte di cassazione la soluzione di questioni giuridiche impegnative.

L'arbitrato

Il comma 8, al fine di evitare dubbi interpretativi, precisa che anche per i procedimenti arbitrali, inoltre, che le nuove disposizioni si applicheranno dopo il 30 giugno 2023.

In sintesi

Per il grosso della riforma gli avvocati hanno ancora diversi mesi per approfondire. Per altri aspetti, evidentemente, il 1° gennaio dell'anno prossimo è dietro l'angolo.

ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO

SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

regola generale per le cause di nuova introduzione

il nuovo rito si applica per le citazioni notificate o i ricorsi depositati a far data dal 1° luglio 2023

regola generale per le impugnazioni

il nuovo rito si applica per le impugnazioni proposte contro sentenze depositate a far data dal 1° luglio 2023

ricorso per cassazione, abrogazione della «sesta sezione» e nuovo rito camerale

si applica dal 1° gennaio 2023 anche per i ricorsi non ancora fissati

rinvio pregiudiziale in cassazione

si applica dal 30 giugno 2023, ma anche ai giudizi pendenti

regola generale per il deposito telematico

le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2023

deposito telematico al giudice di pace:

le nuove disposizioni si applicano dal 30 giugno 2023

regola generale per la trattazione scritta:

le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2023

trattazione scritta dinanzi al giudice di pace

le nuove disposizioni si applicano dal 30 giugno 2023

regola generale per le udienze da remoto:

le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2023

udienze da remoto dinanzi al giudice di pace:

le nuove disposizioni si applicano dal 30 giugno 2023

arbitrato:

le nuove disposizioni si applicano dal 30 giugno 2023

(Fonte: Il Processo Civile)

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