Consulenza tecnica d'ufficio

Federico Rolfi
09 Giugno 2014

La scelta dei C.T.U., ai sensi dell'art. 61, comma 2, c.p.c. “deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice”. Peraltro il conferimento d'ufficio dell'incarico di C.T.U. ad un professionista non iscritto negli appositi albi dei periti, non spiega di per sé effetti invalidanti, dato che l'art. 61 c.p.c., non esclude il potere discrezionale del giudice di avvalersi dell'ausilio di soggetti diversi” (Cass. civ., 2 ottobre 1984, n. 4884). Ex artt. 13 segg. disp. att. c.p.c. l'albo è costituito in ogni tribunale ed è diviso in categorie. L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente. Ex artt. 15 e 16 disp. att. c.p.c. possono ottenere l'iscrizione nell'albo “coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia” e sono “di condotta morale specchiata”. Nessuno può essere iscritto in più di un albo ma ciò non comporta una limitazione territoriale alla possibilità di svolgere le funzioni di C.T.U.
L'albo dei consulenti tecnici del giudice

La scelta dei C.T.U., ai sensi dell'art. 61, comma 2, c.p.c. “deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice”. Peraltro il conferimento d'ufficio dell'incarico di C.T.U. ad un professionista non iscritto negli appositi albi dei periti, non spiega di per sé effetti invalidanti, dato che l'art. 61 c.p.c., non esclude il potere discrezionale del giudice di avvalersi dell'ausilio di soggetti diversi” (Cass. civ., 2 ottobre 1984, n. 4884).

Ex artt. 13 segg. disp. att. c.p.c. l'albo è costituito in ogni tribunale ed è diviso in categorie. L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente.

Ex artt. 15 e 16 disp. att. c.p.c. possono ottenere l'iscrizione nell'albo “coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia” e sono “di condotta morale specchiata”. Nessuno può essere iscritto in più di un albo ma ciò non comporta una limitazione territoriale alla possibilità di svolgere le funzioni di C.T.U.

La funzione della consulenza d'ufficio

Il giudice può nominare uno o più consulenti tecnici “per il compimento di singoli atti o per tutto il processo”. Il consulente tecnico viene chiamato ad integrare le conoscenze del giudice allorché per la risoluzione della causa siano necessarie cognizioni specifiche in materie che il giudice stesso non conosce né è tenuto a conoscere. Si tratta di un ausiliario del giudice il cui compito è quello di integrare le conoscenze del giudice laddove quest'ultimo se ne ritenga privo o insufficientemente fornito.

Peraltro, è dato ormai acquisito da tempo quello per cui la consulenza può avere un duplice valore:

a) strumento di mero ausilio per il giudice ai fini della comprensione e valutazione del materiale probatorio già acquisito alla causa (C.T.U. deducente);

b) fonte oggettiva ed autonoma di prova allorché costituisca il mezzo indispensabile per l'accertamento di fatti rilevabili esclusivamente con il ricorso a particolari cognizioni tecniche (C.T.U. percipiente).

Tuttavia la C.T.U., può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito, non può invece mai essere mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti. Ne consegue che, ad esempio, qualora la consulenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata (Cass. civ., sez. III, 19 aprile 2011, n. 8989; Cass. civ., sez. VI, 8 febbraio 2011, n. 3130).

La decisione di dare corso a C.T.U. rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, ma tale discrezionalità deve essere contemperata con il principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa. Pertanto, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo. (Cass. civ., Sez. II, 3 gennaio 2011, n. 72).

Poiché la C.T.U. non costituisce un mezzo di prova, il ricorso ad essa prescinde dalla presenza di un'istanza di parte, ed anche quando la parte ne faccia richiesta, non si tratta di un'istanza istruttoria in senso tecnico ma di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo. Una simile richiesta non può mai considerarsi tardiva, ancorché formulata dalla parte tardivamente costituitasi in giudizio (Cass. civ., sez. lav., 21 aprile 2010, n. 9461).

La nomina di più consulenti può avvenire, ex art. 191 c.p.c. "soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone", e cioè, in particolare, quando si rende necessario il richiamo a più cognizioni tecniche di cui un unico consulente non può avere conoscenza; oppure quando la complessità dell'incarico richieda più di una persona.

Ex artt. 22 e 23 disp. att. c.p.c.: i giudici della circoscrizione debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo, ed ove vogliano nominare un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, devono sentire il presidente e «indicare nel provvedimento i motivi della scelta». Con intervento normativo del 2009 è stato previsto il compito del Presidente del Tribunale di vigilare affinché, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio; e di garantire che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

In ogni caso l'inosservanza delle norme sulla selezione del C.T.U. da parte del giudice del merito, non produce alcuna nullità e non è censurabile in sede di legittimità (Cass. civ., 28 gennaio 1985, n. 453).

L'astensione e la ricusazione del consulente

Ex art. 63 il consulente ha l'obbligo di prestare il suo ufficio tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell' art. 51 c.p.c. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione. Nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. La presentazione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 192 c.p.c. preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente sia venuto a conoscenza della pretesa causa di incompatibilità del consulente soltanto dopo l'espletamento dell'incarico conferitogli dal giudice (Cass. civ.,sez. II, 6 giugno 2002, n. 8184; Cass. civ., sez. II, 11 maggio 2000, n. 6039). La presentazione dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 192 c.p.c. preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente sia venuto a conoscenza della pretesa causa di incompatibilità del consulente soltanto dopo l'espletamento dell'incarico conferitogli dal giudice (Cass. civ.,sez. II, 6 giugno 2002, n. 8184; Cass. civ., sez. II, 11 maggio 2000, n. 6039).

Mentre i motivi di astensione sono specifici e sono quelli elencati all'art. 51 c.p.c., per l'astensione non sono tipizzati specifici motivi, ma è ragionevole, ad esempio, utilizzare le ipotesi di astensione del giudice o del testimone (art. 249 c.p.c.), cui si possono aggiungere altre (impegni che gravano sul consulente per altri incarichi; incompetenza specifica; segreto professionale).

Competente a pronunciarsi sull'istanza di astensione o di ricusazione è il giudice che ha proceduto alla nomina del consulente.

Non sussiste la nullità della consulenza se il consulente d'ufficio che aveva l'obbligo di astenersi (Cass. civ. sez. II, 9 aprile 1971, n. 1054).

La sostituzione del C.T.U. e la rinnovazione delle indagini

Ai sensi dell'art. 196 c.p.c. il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico. Pertanto, qualora il risultato finale della consulenza appaia inattendibile – e quindi dopo che la relazione è stata depositata – il Giudice può disporre una nuova consulenza o una consulenza integrativa affidandola allo stesso consulente o ad altro consulente. Prima del deposito della relazione il giudice può invece disporre la sostituzione del consulente in presenza di gravi motivi (ritardo nel deposito dell'elaborato; la conoscenza sopravvenuta di motivi che avrebbero giustificato la ricusazione). La sostituzione dovrebbe avvenire dopo avere sentito il C.T.U.

Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere, con ordinanza emanata su istanza di parte o su iniziativa officiosa e revocabile ex art. 177, comma 2, c.p.c., non é sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito. (Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2008, n. 27247).

Tuttavia tale facoltà deve conciliarsi in grado di appello con il principio dell'effetto devolutivo dell'appello stesso, sicché, qualora l'appellante non abbia censurato la consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado e anzi ne abbia posto le risultanze a fondamento del gravame, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che disponga la rinnovazione delle operazioni peritali, derivandone la nullità della nuova consulenza e della sentenza che vi aderisca (Cass. civ.sez. lav., 9 agosto 2012, n. 14338).

L'udienza di giuramento del C.T.U.

All'udienza fissata per l'assunzione dell'incarico, il consulente presta il giuramento, ma va ricordato che la mancata prestazione del giuramento da parte del consulente tecnico costituisce una mera irregolarità formale, inidonea a determinare l'invalidità del verbale e del relativo conferimento dell'incarico, ostandovi il principio di tassatività delle nullità (Cass. civ.,s ez. II, 6 luglio 2011, n. 14906).

La riforma 2009 ha introdotto l'obbligo per il giudice di formulare il quesito contestualmente al provvedimento che dispone la C.T.U., e non nella successiva udienza (art. 191 c.p.c.).

Il conferimento dell'incarico al consulente tecnico disposto non all'udienza all'uopo fissata ma in altra successiva, e non comunicata alle parti e l'omesso avviso a queste ultime della data di inizio delle operazioni peritali importano la nullità relativa della consulenza tecnica, da eccepirsi nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. La relativa eccezione deve essere, inoltre, riprodotta nelle conclusioni definitive, intendendosi altrimenti rinunziata (Cass. civ. S.U., 29 novembre 1974, n. 3907).

All'udienza fissata per il giuramento il Giudice, determina il termine entro il quale la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite e fissa altresì il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La previsione di legge lascia aperti alcuni profili interpretativi, come quello se la trasmissione della relazione debba avvenire ai procuratori delle parti o direttamente ai C.T.P.; e quello della forma assunta dalla relazione “finale” (si tratta, come sembrerebbe, stando al dato testuale, della relazione iniziale con allegate le osservazioni delle parti e le repliche, oppure si tratta di una relazione finale - con allegata quella iniziale e le osservazioni - in cui il C.T.U. prende anche posizione sulle osservazioni?), e sul punto non sembra si possa registrare una prassi consolidata.

Ex art. 201 c.p.c. il giudice, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro C.T.P.

Il C.T.P., oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Il termine di cui all'art. 201 c.p.c. ha natura ordinatoria ed è previsto al fine di rendere edotti il giudicante, il C.T.U. e tutti i contraddittori della generalità dei soggetti aventi diritto ad assistere ex art. 194 c.p.c. alle operazioni peritali, nonché di consentire alle altre partì processuali l'esercizio dei diritti di difesa. Pertanto la violazione del termine previsto dall'art. 201 c.p.c. non determina decadenza dalla facoltà di nomina del CTP dove non risultino essere lesi in alcun modo il regolare decorso temporale del procedimento, il governo delle operazioni peritali da parte del giudicante e del nominato c.t.u., né i diritti di difesa delle altre parti (Trib. Milano, sez. I, 18 settembre 2012). Tuttavia il C.T.U. ha diritto di escludere dalle operazioni peritali il soggetto che non sia in grado di attestare regolarmente la propria qualifica di C.T.P.

Va chiarito che il ruolo delle parti e del C.T.P. concerne in primo luogo la fase di acquisizione dei dati che saranno posti alla base della C.T.U. Di qui il principio per cui le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti tecnici deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare (Cass. civ., sez. lav., 7 dicembre 2010, n. 24792).

Le operazioni peritali

La prassi quotidiana può aver fatto obliterare il dato primigenio di cui all'art. 194 c.p.c., a mente del quale il C.T.U. “assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice; compie le indagini rimesse nel quesito da sé o insieme col giudice, a seconda di come questi ha disposto”. Il codice di rito, quindi, prevede un'alternativa circa l'espletamento dell'incarico: mera partecipazione del C.T.U. alle udienze comunque celebrate innanzi al Tribunale, oppure espletamento delle operazioni peritali da parte del Consulente da solo.

La distinzione ha una ricaduta anche in materia di verbalizzazione. Dispone infatti l'art. 195 c.p.c. che delle indagini del consulente si forma processo verbale, solo quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore (perché in tal caso si è “in udienza”), mentre se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne solo relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. Tuttavia, anche quando le operazioni peritali sono svolte senza la supervisione del giudice è opportuno redigere un verbale di operazioni, per registrare le attività svolte e le dichiarazioni rese dalle parti, facendo firmare tutti i partecipanti.

Abbastanza frequente è la prassi del C.T.U. di avvalersi ausiliari per specifici compiti di natura tecnica. Si tratta di una prassi del tutto ammissibile, purché il ruolo dell'ausiliario sia limitato a specifici profili, e non si estenda all'intero espletamento dell'incarico. Così è stato affermato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il consulente può avvalersi dell'opera di specialisti, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, purché non vi sia una traslazione dell'incarico giudiziario del perito d'ufficio allo specialista, ma il consulente elabori il proprio documento peritale contenente anche autonome considerazioni di carattere medico - legale, sicché l'operato dello specialista non risulti integralmente sostitutivo di quello del consulente (Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2006, n. 21728). In ogni caso è evidente che il C.T.U. assume la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore (Cass. civ.,sez. III, 29 marzo 2006, n. 7243).

Per ciò che attiene le operazioni peritali vere e proprie, fondamentale è la garanzia del contraddittorio: le parti hanno il diritto di partecipare alle operazioni peritali e pertanto il consulente deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni.

Va chiarito che il consulente ha l'obbligo di comunicare alle parti soltanto il giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, mentre incombe alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. L'omissione della comunicazione dà luogo a nullità, sempreché dalla stessa sia derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa (Cass. civ., sez. I, 19 aprile 2001, n. 5775). Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa (Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2008, n. 18598).

Parimenti non si deve dimenticare che il diritto di partecipazione delle parti concerne le operazioni peritali vere e proprie, mentre la presenza dei consulenti di parte o dei difensori non è invece necessaria nella fase della acquisizione di informazioni o di documenti. Il C.T.U., infatti, può assumere informazioni anche presso terzi e procedere alla acquisizione di documenti, ma nei limiti degli accertamenti accessori necessari per l'espletamento dell'incarico e quindi senza violazione della distribuzione degli oneri probatori. In ogni caso l'acquisizione di notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto dell'accertamento del C.T.U., presuppone non solo che ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito, ma anche che siano indicate le fonti di tali acquisizioni, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, giacché solo in tal modo dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice (Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2010, n. 1901).

Il C.T.U. può anche acquisire informazioni ai sensi dell'art. 194 c.p.c. - che consente di chiedere chiarimenti alle parti ed assumere informazioni dai terzi – su circostanze di fatto relative alla controversia e all'oggetto dell'incarico. Tali circostanze di fatto, se accompagnate dall'indicazione delle fonti e se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori validamente acquisiti al processo che possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice ed essere da questi posti a base della decisione unitamente ai fatti principali. (Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2007, n. 24323). È stato anzi chiarito che il C.T.U. nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso (Cass. civ., sez. III, 10 agosto 2004, n. 15411; Cass. civ., sez. II, 27 agosto 2012, n. 14652). Il limite è costituito dal fatto che il C.T.U. non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti e, se sconfina dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio e perciò privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario. Per contro la valutazione del C.T.U., che il giudice riscontri erronea, di elementi probatori acquisiti al processo e costituenti premessa necessaria della risposta ai quesiti, determina unicamente l'inattendibilità delle conclusioni su di essa basate (Cass. civ. sez. III, 4 settembre 2003, n. 12869; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2003, n. 9090).

Assai problematico è il profilo dell'acquisizione di documenti da parte del C.T.U. In passato la Suprema Corte ha affermato che il C.T.U. può tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti, in mancanza del quale la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale (Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2002, n. 12231; Cass. civ., sez. lav., 14 agosto 1999, n. 8659). Un simile orientamento si presentava tuttavia di dubbia compatibilità con l'ormai acquisita rilevanza anche pubblicistica delle preclusioni processuali, e ciò sembra spiegare successive revisioni del principio, come quella che ha escluso - nel corso di una consulenza contabile - l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (Cass. civ.sez. I, 2 dicembre 2010, n. 24549). In questa diversa ottica le produzioni documentali dovrebbero essere limitate ai fatti accessori, come nel caso della documentazione relativa alla certificazione catastale ed alla regolarità urbanistica dell'immobile oggetto di divisione (Cass. civ., sez. II, 21 agosto 2012, n. 14577).

Nel corso della C.T.U. frequente è l'espletamento del tentativo di conciliazione. Sul piano strettamente codicistico l'ipotesi di conciliazione davanti al C.T.U. – da registrarsi in un processo verbale – era contemplata solo all'art. 199 c.p.c., e cioè in una norma che secondo i più era inerente alla sola consulenza contabile.

Un'espressa attribuzione al C.T.U. di poteri conciliativi è stata invece operata con l'introduzione dall'art. 696-bis (consulenza tecnica ai fini della composizione della lite), ed anche in tal caso è prevista la formazione di un verbale cui il giudice attribuisce efficacia di titolo esecutivo. Resta il fatto che nella consulenza tecnica “ordinaria” non sembra invece contemplato un così rilevante potere conciliativo, ma il C.T.U. può sempre prospettare alle parti una soluzione ragionata della controversia ed è opportuno che il giudice, nel verbale di giuramento, conferisca al C.T.U. espressamente una simile facoltà. È tuttavia da escludere che un eventuale verbale in cui viene raccolto l'accordo conciliativo possa acquisire il valore di titolo esecutivo come previsto dall'art. 696-bis c.p.c. (norma, comunque, eccezionale).

Va chiarito che il compito del C.T.U. non è semplicemente quello di scrivere la relazione, ma di fornire al Giudice quanta più informazione utile possibile sui dati tecnici. Per contro, il compito del Giudice non è delegare al C.T.U. la soluzione della controversia, ma avvalersi di una specifica professionalità per chiarire aspetti tecnici della controversia. Vale sempre il disposto di cui all'art. 92 disp. att. c.p.c.: durante le operazioni peritali svolte dal C.T.U. da solo, se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico ricevuto dal C.T.U., questi ne deve informare il Giudice, il quale, “sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni”.

La relazione del C.T.U. e la sua redazione

L'art. art. 195 c.p.c., nella formulazione introdotta nel 2009, stabilisce che se (come avviene nella maggior parte dei casi) le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, “nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti”.

Un buona relazione dovrebbe contenere:

  1. la descrizione delle attività svolte (allegando il verbale di operazioni peritali che non è previsto dalla legge ma che è sempre opportuno predisporre);
  2. le questioni tecniche (non giuridiche) poste dal quesito;
  3. le valutazioni accompagnate dalla motivazione delle medesime e dal richiamo alle sottostanti regole dell'arte;
  4. le risposte alle osservazioni delle parti;
  5. le ragioni del mancato espletamento di ulteriori accertamenti eventualmente richiesti dalle parti;
  6. l'indicazione dei parametri di riferimento (baréme, listini, cataloghi, etc.) adottati per computi, calcoli, etc.;
  7. ogni altra indicazione utile per la comprensione delle valutazioni tecniche ed ogni altra notizia utile per orientare la decisione del giudice (rimettendo allo stesso la valutazione sulla rilevanza ed utilizzabilità).
Il consulente tecnico di parte

Il C.T.P. è il soggetto la cui partecipazione alle operazioni peritali è fondamentale e pertanto deve essere sempre avvisato di ogni rilievo effettuato, compresi quelli a sorpresa (eventualmente con preavviso telefonico o fax minimo), in quanto il suo diritto alla partecipazione alle operazioni peritali è sancito dall'art. 194, comma 2, c.p.c.

Il C.T.P. deve essere nominato a verbale al giuramento o con dichiarazione scritta ricevuta dal cancelliere (art. 201 c.p.c.), contenente il domicilio o il recapito del C.T.P. (art. 91 disp. att. c.p.c.).

Il C.T.P. – come pure il legale di parte – può presentare, per iscritto o a voce, osservazioni o istanze (art. 194 c.p.c.). A parte tali tipi di osservazioni o istanze il C.T.U. “non può ricevere altri scritti difensionali” (art. 90, comma 2, disp. att. c.p.c. ).

Il diritto delle parti e dei C.T.P. a partecipare alle operazioni peritali esclude la possibilità di espletare operazioni peritali in totale autonomia da parte del C.T.U. (se non autorizzato dalle parti) e limita la possibilità di rilievi “a sorpresa” in quanto questi devono comunque avvenire con preavviso ai C.T.P. tale da consentire la loro partecipazione.

Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico nominato dalla parte ai sensi dell'art. 201 c.p.c., ammissive di fatti sfavorevoli alla stessa, sono prive di valore confessorio, non essendo vincolanti per la parte rappresentata (Cass. civ.sez. lav., 26 gennaio 1996, n. 600). Rientra nella discrezionalità del giudice istruttore stabilire se la mancata partecipazione del consulente tecnico di parte alle operazioni peritali sia stata determinata da un impedimento riconducibile ad eventi eccezionali e, in ogni caso, l'eventuale nullità della consulenza derivante dalla sua mancata partecipazione a dette operazioni ha carattere relativo e, conseguentemente, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva al deposito della relazione (Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2003, n. 2589).

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