Introduzione simultanea del procedimento di mediazione nelle materie obbligatorie e del procedimento di merito
28 Settembre 2022
La normativa di riferimento, il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, all'art. 5, prescrive che, ove la causa riguardi determinate materie, si debba «esperire il procedimento di mediazione» (o altro procedimento alternativo previsto in determinate materie).
Ad una prima lettura sembrerebbe che il procedimento di mediazione debba essere, appunto, esperito e, quindi, tentato o messo in opera e, data la sua natura di condizione di procedibilità, debba anche essersi concluso (anche se sulla natura di requisito di procedibilità sorgono non pochi dubbi).
Tuttavia, se proseguiamo nella lettura della norma, ci accorgiamo che la stessa prescrive che «il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6». L'art. 6 contiene quella norma che prevede che la mediazione debba durare non più di tre mesi.
Se questo è il quadro normativo sembra che la proposizione della domanda di merito e l'instaurazione del procedimento di mediazione, ove si tratti di materia che lo preveda obbligatoriamente come condizione di procedibilità dell'azione, possano essere introdotte assieme, non sarà possibile, invece, a parere di chi scrive, introdurre prima la causa di merito e successivamente il procedimento di mediazione essendo quest'ultimo condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ma in senso possibilista, la giurisprudenza).
Nella prassi, infatti, si usa introdurre il procedimento di mediazione e, dopo qualche giorno procedere all'introduzione del procedimento giudiziale relativo.
Vero è, però, che la simultanea introduzione del procedimento di mediazione e di quello di merito è sicuro indice di sfiducia sull'eventuale buon fine della mediazione e, comunque, lascia intravedere una cattiva disposizione d'animo soprattutto da parte di chi introduce la domanda di mediazione.
Senza contare che, se è pur vero che il procedimento di mediazione deve concludersi entro tre mesi, è altrettanto vero che la causa di merito, nel caso di introduzione mediante citazione, deve iscriversi a ruolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione effettuata.
Quindi, nel caso in cui la mediazione andasse a buon fine, si dovrebbe, comunque, procedere a rinunciare all'azione, ove non si opti per la più semplice “assenza” e conseguente cancellazione dal ruolo del procedimento pendente.
Di questo aspetto ha tenuto conto la giurisprudenza che ne ha tratta una ben precisa conseguenza in riferimento alle spese del procedimento di merito ove fallisca il tentativo di mediazione:
«Con atto di citazione notificato il 14 giugno 2019 il sig. ... impugnava la delibera del Condominio di ..., in Roma del 20 maggio 2019 […].
L'attore in pari data alla notifica dell'atto di citazione il 14 giugno 2019, esperiva altresì il tentativo di mediazione obbligatorio depositando apposita istanza presso l'organismo di ...
Deve aggiungersi che se è certamente consentito dall'ordinamento che si introduca un giudizio prima o contemporaneamente alla introduzione di un procedimento di mediazione, non vi è dubbio che in tal modo la finalità deflattiva del contenzioso e di contenimento dei costi viene ad essere frustrata e che sul piano della opportunità sarebbe stato preferibile, per l'attore, attendere l'esito della mediazione prima di introdurre il presente giudizio.
Trattasi di profilo che, si ripete, non rileva sul piano della legittimità della azione ma ben può essere elemento valutabile in sede di determinazione della misura della liquidazione del compenso […].» (Tribunale Roma, sez. V, 15 aprile 2021, n. 6373).
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