È consentito creare un varco nel muro comune per poter accedere al proprio box
10 Ottobre 2022
Due condomini di un medesimo stabile, evocavano in un giudizio un'altra proprietaria per accertare e sentire dichiarare l'illegittimità di una costruzione interrata realizzata dalla convenuta nel sottosuolo del giardino di sua proprietà, per condannarla al ripristino della situazione iniziale e alla chiusura del varco realizzato sul muro condominiale. Il Condominio era formato da otto unità abitative e un piano seminterrato con tre laboratori e l'accesso a questi ultimi era servito da una rampa di proprietà dello stabile. Il regolamento del Condominio, prevedeva, altresì che l'area di servizio, che era al piano seminterrato, doveva essere utilizzata solo per accedere a quegli immobili, consentendo la sosta diurna per il carico e lo scarico delle merci e quella notturna per i condomini. Si precisiva inoltre, che la condomina citata in giudizio fosse stata autorizzata dal Comune stesso a poter realizzare un'autorimessa interrata nel sottosuolo del proprio giardino, il cui accesso era stato ricavato tramite un varco nel muro. Dopo questa premessa, il Tribunale di primo grado decideva per il rigetto della domanda attorea, in quanto secondo i giudici di merito, pur cambiando la modalità della sosta, l'uso fatto dalla condomina, non recava alcun pregiudizio alla possibilità di parcheggiare lo stesso numero di vetture posteggiate in precedenza. Tuttavia, in secondo grado i condomini appellanti sostenevano che l'apertura creata per accedere al box interrato impedisse il parcheggio dei mezzi, come avveniva in passato, aggiungendo inoltre che, la demolizione del muro per creare il varco, avesse alterato la sua destinazione e avesse leso i diritti degli altri condomini di parcheggiare. Specifica la Corte d'Appello che «la realizzazione del varco sul muro condominiale della rampa, non costituisce servitù (la rampa è bene in comproprietà tra le parti) e rappresenta attività consentita riconducibile nell'ambito di operatività dell'art. 1102 c.c., norma che consente un uso più intenso della cosa comune a condizione che non ne sia compromesso il pari utilizzo da parte degli altri condomini». Alla luce di questi motivi, la Corte d'Appello rigetta il ricorso dei condomini.
Fonte: dirittoegiustizia.it |