Tutela del rapporto fratello-sorella e affidamento monogenitoriale nell'interesse del minore
13 Ottobre 2022
La Corte d'Appello confermava le statuizioni che in primo grado decidevano dell'affidamento dei due fratelli minori. La relazione particolarmente conflittuale dell'ex coppia di coniugi aveva già reso la convivenza particolarmente gravosa per i minori, oggetto altresì di strumentalizzazione e convincimento da parte della madre per allontanarli definitivamente dalla figura paterna. In ragione di ciò, i genitori venivano sospesi dalla responsabilità genitoriale, veniva disposta la permanenza diurna di fratello e sorella presso una struttura di accoglienza indicata dai servizi sociali e veniva deciso che durante le ore notturne e i fine settimana venissero affidati ciascuno a un genitore. Tale regime semiresidenziale e differenziato di affidamento avrebbe dovuto garantire il diritto dei fratelli a frequentarsi e continuare a costruire il proprio rapporto lontano dalla conflittualità dei genitori. Adita la Cassazione dalla madre, che lamentava l'assenza di presupposti per la sospensione della responsabilità genitoriale e la violazione del diritto di fratellanza tra fratello e sorella, ha dichiarato inammissibile il ricorso, soffermandosi sul regime disposto dai giudici, affermandone la piena opportunità e non contrarietà ad alcun principio nazionale o europeo. L'affidamento della prole, posta la prevalenza della regola dell'affidamento condiviso, è rimesso alla valutazione del giudice e, se adottato dando sufficientemente conto delle ragioni fondanti, non è suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass. civ., sez. VI-1, 4 novembre 2019, n. 28244). Nel caso di specie, l'affidamento ai servizi sociali dei minori rientra tra i provvedimenti convenienti per l'interessi degli stessi di cui all'art. 333 c.c. nei casi di particolare conflittualità e permette di non ricorrere alla misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale. Nessun diritto alla fratellanza può dirsi poi violato, avendo anzi i giudici fatto tutto il possibile per permettere una frequentazione continua tra fratello e sorella, che infatti sono stati inseriti nella medesima struttura e si separano solo durante le ore notturne e i fine settimana. Tale frequentazione è stata, a maggior interesse dei minori, disposta in luoghi lontani dalla conflittualità degli ex coniugi. Infine, con riguardo alla conservazione del rapporto tra i minori e i genitori, la Cassazione ricorda che la frequentazione del tutto paritaria tra genitori e figli ha natura tendenziale e può essere disposto, nell'interesse del minore, un assetto che se ne discosti senza che possa ritenersi violato alcun diritto alla bigenitorialità. A fronte delle precisazioni svolte, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso in quanto diretto ad affermare violazione di principi correttamente interpretati dai Giudici di merito.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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