Persona sottoposta a misura di prevenzione personale: il reato di guida senza patente è incostituzionale?
19 Ottobre 2022
La disciplina impugnata e le censure dei giudici a quibus. La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 (cod. antimafia) che punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. I rimettenti censurano la scelta del legislatore di non aver trasformato in illecito amministrativo la fattispecie disciplinata dalla norma censurata. Innanzitutto, i giudici a quibus affermano che tale disciplina contrasterebbe con l'art. 25, comma 2, Cost., sotto il profilo della violazione del principio di offensività, in quanto essa, richiedendo nella fattispecie incriminatrice la qualità personale del soggetto, in assenza di un collegamento materiale tra l'essere stato sottoposto a una misura di prevenzione personale e la condotta di guida senza patente, attribuirebbe alla contravvenzione i tratti del c.d. reato d'autore. I rimettenti sostengono, poi, che sarebbe violato anche l'art. 3 Cost., atteso che la disposizione censurata determinerebbe un trattamento differenziato della persona sottoposta ad una misura di prevenzione personale, non solo rispetto agli altri cittadini, ma anche con riguardo alle persone che risultino pregiudicate, pure per gravi reati, nei cui confronti la condotta di guida senza patente, di cui all'art. 116, comma 15, c.d.s., non è più prevista dalla legge come reato, per effetto dell'art. 1 d.lgs. n. 8/2016 che l'ha trasformata in illecito amministrativo.
L'evoluzione del quadro normativo: la prima fase... Inizialmente l'art. 80, comma 13 d.p.r. n. 393/1959 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), prevedeva come reato la condotta di chiunque guidasse autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando ciò fosse prescritto. Simmetricamente, l'art. 6 l. n. 575/1965 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) sanzionava penalmente colui che sottoposto, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione avesse posto in essere la condotta di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente fosse stata negata, sospesa o revocata. Successivamente, l'art. 80 d.p.r. n. 393/1959 è stato abrogato dall'art. 231 del nuovo Codice della strada, il quale però, all'art. 116, comma 13, continuava a contemplare il reato di guida senza patente. Con l'entrata in vigore dell'art. 19 d.lgs. n. 507/1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio) veniva trasformata in illecito amministrativo la condotta di guida di autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente, o con patente revocata o non rinnovata. Sul versante del contrasto alle organizzazioni criminali rimaneva, invece, immutata la previsione come reato della corrispondente fattispecie di guida senza patente commessa da coloro che fossero sottoposti a misure di prevenzione personali. Si era determinata, quindi, una situazione analoga a quella attuale: una condotta che, in generale, costituiva un illecito amministrativo continuava ad essere sanzionata penalmente se la stessa era posta in essere da chi era sottoposto a misure di prevenzione personali.
… e la seconda fase. Con il d.l. n. 117/2007 è stato reintrodotto nel Codice della strada il reato contravvenzionale di guida senza patente. Simmetricamente, la fattispecie prevista dalla l. n. 575/1965 continuava a rimanere inalterata fino a quando nel 2011 confluiva nella disposizione censurata. Da ultimo, l'allineamento delle due discipline ha subito, ancora una volta, una modifica, avendo il d.lgs. n. 8/2016 depenalizzato, tra gli altri, il reato di guida senza patente punito dal codice della strada, introducendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Invece, sul piano delle disposizioni sul contrasto alla mafia, l'intervento legislativo di depenalizzazione, anche questa volta (come nel 1999), non ha inciso sull'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 che, in quanto norma speciale rispetto a quella del codice della strada, continua a prevedere una fattispecie distinta di reato, allo scopo di rafforzare l'obbligo di osservare le norme idonee a contenerne la pericolosità (cfr. Cass. pen., n. 8223/2018). Nel complesso, quindi, si registra un risalente e costante parallelismo tra la fattispecie generale (di guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata) e quella speciale (in cui la stessa condotta è posta in essere da chi è sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo). Esse hanno sempre visto, a fasi alterne, una disciplina ben distinta, sia quando entrambe hanno configurato fattispecie di reato, differenziate per gravità e pena edittale, sia quando la fattispecie comune è stata depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, mentre quella speciale è rimasta reato.
Guida in assenza di patente da parte del soggetto sottoposto a misure personali di sicurezza: non è reato d'autore. Come più volte osservato dal giudice delle leggi, il rispetto del principio di offensività (nullum crimen sine iniuria), desumibile dall'art. 25, comma 2, Cost., comporta che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, può reprimere sul piano penale, come fattispecie di reato, soltanto condotte che, nella loro descrizione tipica comunque rispettosa del principio di legalità, consistano, altresì, in comportamenti dal contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera esposizione a pericolo (cfr., ex plurimis, C. cost., n. 354/2002). Con la precisazione che anche i reati di pericolo presunto – ai quali va ascritta la previsione di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 – devono essere connotati dalla necessaria offensività della fattispecie criminosa (cfr. C. cost., n. 360/1995). Non è, quindi, compatibile con il principio di offensività l'incriminazione di un mero status, anziché di una condotta, pur potendo rilevare, nei reati propri, la condizione soggettiva dell'autore. Orbene, nella fattispecie, la Corte Costituzionale ritiene che non sia ravvisabile una ipotesi di “responsabilità penale d'autore”. L'applicazione delle misure di prevenzione personale ha lo specifico obiettivo, tra gli altri, di garantire l'attuazione della necessaria vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza, anche attraverso la previsione di limitazioni della libertà di circolazione (C. cost., n. 24/2019). Quindi, la perdurante rilevanza penale della condotta di guida in assenza del titolo abilitativo, invece depenalizzata per coloro che non sono sottoposti a misure di prevenzione (salva l'ipotesi della “recidiva” nell'illecito amministrativo che rimane reato), si ricollega alla violazione di una regola specifica, quale è quella desumibile dall'art. 120 c.d.s. (che stabilisce i requisiti per il rilascio ed il permanere del titolo abilitativo) e non semplicemente al generico obbligo di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”. Si ha, dunque, che la violazione della regola, che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto sussistere un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo. La Consulta esclude, quindi, la dedotta violazione dell'art. 25, comma 2, Cost., sotto il profilo del mancato rispetto del principio di offensività.
Nessuna disparità di trattamento. Dalle argomentazioni sopra svolte deriva anche la non fondatezza dell'ulteriore questione riferita alla violazione dell'art. 3 Cost. La differente risposta punitiva per la condotta di guida senza patente prevista, da un lato, per i soggetti non colpiti da misure di prevenzione personali, e dall'altro, per coloro che a causa dell'accertata pericolosità vi siano sottoposti, risponde ad una non irragionevole scelta del legislatore in materia di politiche sanzionatorie, coerente ad un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell'offesa ai beni protetti. Rientra, infatti, nella non irragionevole opzione legislativa graduare la reazione dell'ordinamento rispetto ad un illecito commesso, sanzionando l'ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale; e, al contempo, punire più severamente la stessa condotta, realizzata da persone pericolose perché soggette in via definitiva a misure di prevenzione personali. L'elemento differenziale della pericolosità di chi è assoggettato a una misura di prevenzione personale – che vale ad assicurare l'offensività della fattispecie di reato per tutte le considerazioni sopra svolte – rappresenta anche la ragione giustificatrice della diversa disciplina sanzionatoria.
*Fonte: DirittoeGiustizia |