Sinistro grave: criteri di riparto del massimale incapiente tra pluralità di trasportati danneggiati

Alessandro Benni de Sena
21 Ottobre 2022

La Suprema Corte si pronuncia su una questione molto importante, ossia l'interpretazione degli artt. 140 e 141 cod. assic. e di criteri di riparto del massimale minimo di legge tra una pluralità di trasportati danneggiati. Se è vero che le norme non autorizzano a distinguere se i danneggiati viaggiassero o meno sulla medesima vettura, si pone il problema del riparto nel caso in cui alcuni danneggiati non agiscano verso l'assicuratore: costui come deve ripartire il massimale? Deve operare decurtazioni tenendo presente tutti i danneggiati? La Cassazione fa chiarezza sul punto.

In un grave sinistro stradale tra due autovetture, i trasportati convennero in giudizio la compagnia di assicurazione della vettura su cui viaggiavano per ottenere il risarcimento del danno. Si costituirono in giudizio anche i trasportati dell‘altra vettura, chiedendo analogo risarcimento verso la stessa compagnia di assicurazioni. Il Tribunale accolse le domande condannando al risarcimento di euro 548.878,00 da ripartire tra i danneggiati, rigettando la domanda di risarcimento oltre i massimali per mala gestio nei confronti dell'assicuratrice. La Corte di Appello confermò la sentenza di primo grado.

All'attenzione della Supr. Corte si pongono alcune questioni, ma indubbiante quella principale riguarda l'interpretazione degli artt. 140, 141 e 142 Cod. Assicur. sul riparto del massimale di legge per il caso di pluralità di danneggiati in più autovetture.

Come noto, l'art. 140 co.1 cod. assic. stabilisce che «qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate». I commi successivi regolano la procedura, nonchè i meccanismi di ripetizione.

L'art. 141 co. 1 cod. assic. prevede che, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato:

  • è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro
  • entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140,
  • a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro,
  • fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

La Supr. Corte osserva che, sebbene non si comprenda il senso di limitare il risarcimento al massimale minimo di legge anche nell'ipotesi in cui fosse stato stipulato un massimale superiore, il dettato normativo è sufficientemente chiaro: è una tutela rafforzata, per cui il trasportato ha diritto al risarcimento dall'assicurazione del conducente dell'auto su cui viaggiava senza doverne provare la responsabilità, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno verso l'assicurazione del responsabile civile se coperto da un massimale superiore. È vero che, in generale, la limitazione prevista dall'art. 140 opera in tutti i casi, senza che si possa presupporre che si riferisca al caso di danneggiati trasportati in una sola autovettura. Dunque il massimale era da ripartire tra la pluralità di danneggiati.

Tuttavia, nel caso concreto l'affermazione non è corretta, perché alcuni danneggiati non avevano avanzato domanda verso l'assicurazione, quindi non era corretto il riparto tra tutti i danneggiati.

Il presupposto di applicabilità dell'art. 141 è che il trasportato agisca verso l'assicuratore del mezzo si cui viaggiava, mentre la possibilità di agire anche verso l'assicuratore del responsabile civile è residuale, per il danno ulteriore. L'assicuratore non può autoridursi il massimale senza avere alcun elemento che gli consenta o gli imponga di farlo; essendo pacifico che alcuni danneggiati avevano chiesto l'estromissione, l'interpello ex art. 140 cod. assic. era superfluo.

Dunque, la Supr. Corte esprime il seguente principio di diritto: «in caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o più veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi dell'art. 141 d. lgs. n. 209 del 2005, al risarcimento del danno, da parte dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilità di rivalersi per l'eventuale maggior danno a carico dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 140 del d. lgs. cit., tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l'assicuratore del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l'intero massimale minimo, senza decurtazioni».

Sullo sfondo rimane la questione della mala gestio dell'assicuratore, che la Cassazione ha ritenuto non configurabile, in quanto le doglianze e gli addebiti erano generici. Ricordiamo che in tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati le cui richieste risarcitorie superino il massimale, l'assicuratore deve mettere a disposizione il massimale a norma dell'art. 140, comma 4, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, altrimenti incorrendo in responsabilità per il ritardo nell'adempimento, tanto nei confronti dell'assicurato quanto nei confronti dei danneggiati (Cass. civ., sez. sez. III, 28.06.2022, n. 20778; Id., 29.5.2018, n. 13394).

La responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore c.d. impropria - che deriva dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato - ha come conseguenza l'obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale; la responsabilità per "mala gestio" c.d. propria - derivante dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'assicurato per violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., comporta il diritto dell'assicurato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi oltre il massimale di polizza, ma l'ammissibilità di tale pretesa, avente specifici "petitum" e "causa petendi", postula la proposizione di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la "mala gestio", sin dall'atto introduttivo del giudizio e non può ritenersi contenuta nella domanda di garanzia, avente diverso "petitum" e "causa petendi" (Cass. civ., sez. III, 7.4.2022, n. 11319).

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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