Il valore della convivenza nella quantificazione dell’assegno divorzile
21 Ottobre 2022
La Corte di Cassazione viene chiamata a pronunciarsi sul peso che la convivenza prematrimoniale ha nella quantificazione dell'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge e dei figli.
La pronuncia tra spunto dall'impugnazione di una sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva rideterminato la misura dell'assegno divorzile senza considerare la lunga convivenza precedente il matrimonio, avendo come unico riferimento i criteri individuati dall'art. 5 della legge 898 del 1970 che considera unicamente la durata del vincolo formale di matrimonio.
Tuttavia, i due ex coniugi, prima di sposarsi, avevano convissuto per sette anni, instaurando una relazione fondata su reciproci obblighi di assistenza e stabilità affettiva, alla luce dei quali la parte ricorrente chiedeva una nuova quantificazione.
La Corte ha evidenziato anche come la convivenza prematrimoniale sia ormai un fenomeno di costume ampiamente diffuso nella nostra società e come essa sia pienamente riconosciuta come costituzione di una formazione familiare e sociale di dignità pari al vincolo matrimoniale.
Pur in assenza di una previsione normativa specifica, è riscontrabile un nuovo orientamento nella giurisprudenza, di cui si è fatta interprete la Cassazione con la pronuncia a Sezioni Unite n. 32198 del 2021 che, limitatamente alla conservazione dell'assegno divorzile, ha riconosciuto la sua componente compensativa sussistendo i relativi presupposti anche in presenza di una convivenza di fatto.
La questione si presenta come “massima di particolare importanza a norma dell'art. 374 c.p.c.” e per tale ragione viene trasmessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione per un'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione proprio della sua importanza e attualità. |