Sinistro stradale, azione di surroga dell’INAIL e incapienza del massimale
25 Ottobre 2022
A seguito di un tragico incidente stradale, l'INAIL riconobbe la natura di infortunio in itinere per l'unico sopravvissuto, erogandogli una rendita per i gravi postumi subiti. Successivamente, la compagnia assicuratrice dell'auto su cui l'uomo viaggiava come terzo trasportato chiedeva all'Istituto se avesse già erogato prestazioni conseguenti al sinistro. L'INAIL dava risposta positiva e agiva in surroga nei confronti della compagnia assicuratrice, la quale però comunicava di non poter corrispondere la cifra già versata all'uomo per incapienza del massimale. Veniva quindi stipulata una transazione con cui l'INAIL accettava una quota derivante dalla ripartizione del massimale, riservandosi di agire per il residuo nei confronti dell'Assessorato agricoltura e forestale della Regione Sicilia, quale proprietaria del veicolo. La domanda di pagamento, a titolo di surroga, avanzata dall'INAIL dinanzi al Tribunale di Palermo veniva però rigettata, decisione confermata poi anche in appello. La questione è, dunque, giunta all'attenzione della Suprema Corte.
Il Collegio ritiene che la motivazione della pronuncia impugnata appaia «insanabilmente perplessa in ordine all'effettiva sufficienza del massimale ai fini del soddisfacimento dell'intero danno». Non risulta infatti correttamente applicato il principio secondo cui l'assicuratore sociale ha il diritto di surroga nei confronti del responsabile civile in caso di incapienza del massimale, salvo che il debitore non dimostri che l'assicuratore ha versato l'intero massimale al danneggiato, gravando sul debitore stesso l'onere della prova trattandosi di un fatto impeditivo. Altra circostanza che esclude la possibilità di surroga è la negazione da parte del danneggiato di avere diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale o il suo silenzio a fronte dell'interpello rivoltogli ai sensi dell'art. 142 d.lgs. n. 209/2005. E, continua la sentenza in esame, «è evidente che, ove sia stato lo scorretto comportamento del danneggiato a pregiudicare il diritto di surrogazione, troverà applicazione la previsione dell'art. 142, comma 3, ultimo periodo, del codice delle assicurazioni».
In conclusione, accogliendo il ricorso dell'INAIL, la Corte cristallizza il principio di diritto secondo cui «in materia di sinistri determinati dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all'art. 1916 c.c. e all'art. 142 d.lgs. n. 209/2005 ha diritto di surroga, qualora il massimale risulti incapiente, nei confronti del responsabile civile, a meno che egli dimostri che l'assicuratore ha legittimamente versato l'intero massimale al danneggiato o perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale o perché quest'ultimo è rimasto silente in ordine all'interpello a lui rivolto ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 209/2005».
(Fonte: dirittoegiustizia.it)
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