Naspi e lavoratore padre

26 Ottobre 2022

Le novità introdotte dal d.lgs. 105/2022 sulle possibilità da parte del padre di beneficiare della Naspi al pari grado di quanto previsto per le lavoratrici madri.

Quali sono le condizioni affinché il padre lavoratore (dipendente privato), che presenta dimissioni volontarie entro il primo anno di vita del figlio, possa beneficiare della Naspi al pari grado di quanto previsto per le lavoratrici madri? Cosa cambia con le novità introdotte dal d.lgs. 105/2022?

In base a quanto oggi previsto dall'art. 55, co.1, D.lgs. n. 151/2001, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento (art. 54 del medesimo decreto), la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di Legge e contrattuali per il caso di licenziamento, ergo alla Naspi. Sia la lavoratrice che il lavoratore, qualora diano le dimissioni nel predetto periodo, non sono tenuti al preavviso. Il secondo comma del medesimo art. 55 precisa che quanto disposto dal comma subito precedente si applica (anche) al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

Tale ultima disposizione si ricollega al congedo alternativo di cui all'art. 28 D.lgs. n. 151/2001. Con il D.lgs. n. 105/2022, tuttavia, è stato introdotto un ulteriore strumento a tutela della paternità, ossia il congedo obbligatorio, potendo il dipendente-padre, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (art. 27-bis). L'intervento legislativo non ha, però, interessato anche l'art. 55, co.2, il quale continua genericamente a riferirsi al congedo di paternità.

In forza del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, sembrerebbepossibile affermare che anche il lavoratore, così come la lavoratrice, possa beneficiare della Naspi qualora comunichi le proprie dimissioni nell'arco temporale considerato dal primo comma dell'art. 54 prefato. Non si dubita, tuttavia, della opinabilità di una tale conclusione, tenuto conto della diversa direzione funzionale dei due congedi previsti a favore del padre-lavoratore, il che porterebbe a concludere che la Naspi possa essere richiesta solo qualora si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 28 prefato e non anche qualora il congedo di paternità si aggiunga, in quanto autonomo, a quello di maternità.

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