Capacità lavorativa generica e specifica

Elisabetta Mangili
12 Maggio 2014

Il concetto di capacità lavorativa generica, intesa come capacità di riserva indifferenziata e potenziale, fu denominata nel 1928 anche capacità ultra-generica, intrinseca ad ogni individuo, per sopperire ad una sostanziale iniquità del metodo risarcitorio del tempo là ove veniva risarcito il danno solo nel caso del soggetto che produceva un reddito e ove, di conseguenza, venivano penalizzati coloro che nulla potevano produrre (il minore, la casalinga, il disoccupato, il pensionato). La capacità lavorativa specifica, invece, in senso proprio, è la capacità di un individuo a svolgere una specifica attività lavorativa, quella di fatto esercitata, ovvero, dando un significato più estensivo al termine, la capacità di un individuo di estrinsecare diverse attività lavorative, ma tutte, comunque, afferenti alla sua sfera attitudinale, in quanto coerenti con l'età, il sesso, il grado di istruzione e l'esperienza lavorativa dello stesso, con il configurarsi in tal modo del concetto di capacità lavorativa propria del soggetto, ovvero di “capacità lavorativa attitudinale”. “Il medesimo insieme menomante permanente può poi talora influire negativamente anche sulla capacità lavorativa del soggetto leso diminuendone l'efficienza lavorativa nella (o nelle) attività di fatto esercitata (la cosiddetta capacità lavorativa specifica) con conseguente tecnicamente attendibile, ove comprovato, minore reddito lavorativo, ovvero in rapporto ad altre attività lavorative confacenti in quanto coerenti con l'età il sesso, il grado di istruzione, l'esperienza lavorativa del soggetto leso….è da ricordare che il termine “capacità lavorativa specifica “ appare piu' opportunamente sostituibile con la dizione “capacità lavorativa propria del soggetto”, in quanto la prima risulta piuttosto restrittiva …..” .
Nozione

Il concetto di capacità lavorativa generica, intesa come capacità di riserva indifferenziata e potenziale, fu introdotto da Cazzaniga (A. Cazzaniga Le basi medico legali per la stima del danno alla persona da delitto e quasi delitto, Ist. Ed. Scient., Milano, 1928) nel 1928 denominandola anche capacità ultra-generica, intrinseca ad ogni individuo, per sopperire ad una sostanziale iniquità del metodo risarcitorio del tempo là ove veniva risarcito il danno solo nel caso del soggetto che produceva un reddito e ove, di conseguenza, venivano penalizzati coloro che nulla potevano produrre (il minore, la casalinga, il disoccupato, il pensionato).

La capacità lavorativa specifica, invece, in senso proprio, è la capacità di un individuo a svolgere una specifica attività lavorativa, quella di fatto esercitata, ovvero, dando un significato più estensivo al termine, la capacità di un individuo di estrinsecare diverse attività lavorative, ma tutte, comunque, afferenti alla sua sfera attitudinale, in quanto coerenti con l'età, il sesso, il grado di istruzione e l'esperienza lavorativa dello stesso, con il configurarsi in tal modo del concetto di capacità lavorativa propria del soggetto, ovvero di “capacità lavorativa attitudinale”. “Il medesimo insieme menomante permanente può poi talora influire negativamente anche sulla capacità lavorativa del soggetto leso diminuendone l'efficienza lavorativa nella ( o nelle) attività di fatto esercitata (la cosiddetta capacità lavorativa specifica) con conseguente tecnicamente attendibile, ove comprovato, minore reddito lavorativo, ovvero in rapporto ad altre attività lavorative confacenti in quanto coerenti con l'età il sesso, il grado di istruzione, l'esperienza lavorativa del soggetto leso….è da ricordare che il termine “capacità lavorativa specifica “ appare piu' opportunamente sostituibile con la dizione “capacità lavorativa propria del soggetto”, in quanto la prima risulta piuttosto restrittiva …..” (in F. Mangili, Medicina Legale e delle Assicurazioni, Milano 1990, 159).

Occorre ricordare, per lo stretto legame che ha con la capacità lavorativa, anche il concetto di “usura lavorativa”, ancora di frequente utilizzato in ambito medico legale, dovendosi ritenere, che, “l'abnorme usura lavorativa costituisce una dimensione funzionale che consiste nella sproporzione fra energie richieste dall'espletamento di una determinata attività lavorativa e le energie che l'individuo è effettivamente in grado di mettere in campo” (F. Buzzi, Prologo. L'usura nella sua accezione e fruibilità in campo medicolegale. In L'attività usurante in responsabilità civile, a cura di, M. Valdini, T. Galli, Giuffrè 2008, 2 richiamando L. Macchiarelli, P. Albarello, N.M. Di Luca, T. Feola, Trattato di Medicina Legale, Minerva Medica, 2005, 921).

L'accertamento e la valutazione della riduzione della capacità lavorativa

La capacità lavorativa specifica, nei termini innanzi esposti, è relativamente facile da individuare nel caso di soggetti in attualità di lavoro o che, seppur non occupati al momento dell'accertamento, abbiano, comunque, una anamnesi lavorativa o per i quali sia possibile fare riferimento ad un indirizzo lavorativo specifico, come nel caso degli studenti delle scuole secondarie od universitari. Non lo è altrettanto, diversamente, nel caso del minore ancora alla scuola primaria di primo e secondo grado, ove non vi sono parametri certi di riferimento. In tali casi dovrà farsi riferimento ad una capacità lavorativa potenziale di tipo indifferenziato, dovendosi ritenere che il minore abbia in sé le potenzialità per svolgere in futuro una qualsiasi attività lavorativa.

La capacità lavorativa della casalinga, che per lungo tempo è stato motivo di vivaci discussioni sia in sede giudiziale che stragiudiziale, è stato superato, essendo ormai stata riconosciuta alla attività di casalinga il ruolo di vera e propria attività lavorativa con mansioni sia di tipo manuale che direttivo in seno alla famiglia meritevole di tutela (Cass. civ., sez. III, sent., 13 luglio 2010 n. 16392; Cass. civ., sez. III, sent., 11 novembre 2011 n. 23573).

Come la riduzione della integrità psicofisica, anche quella della capacità lavorativa derivante al soggetto leso da un fatto illecito altrui, potrà avere carattere temporaneo, ovvero perdurare per un determinato periodo di tempo sino alla stabilizzazione delle lesioni con successiva ripresa della attività lavorativa svolta all'epoca dell'evento lesivo, oppure permanente, per il persistere di un quadro anatomodisfunzionale tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la ripresa della attività lavorativa precedentemente svolta. La riduzione permanente dell'integrità psicofisica potrà essere attuale o futura, mentre quella della capacità lavorativa potrà essere attuale, futura o potenziale, considerato quanto innanzi detto per il caso del minore ancora alla scuola primaria, sia di primo che di secondo grado.

Il primo passo inerente la valutazione dei riflessi delle menomazioni in atto sulla capacità lavorativa, processo, invero, alquanto articolato e complesso, consiste in una analisi quali e quantitativa delle menomazioni residuate alle primitive lesioni, ovvero del tipo, della sede, dell'entità e della eventuale emendabilità delle stesse e di come queste si inseriscono nel contesto di un eventuale stato anatomodisfunzionale preesistente, non potendo prescindere, infatti, la valutazione dell'incapacità lavorativa dallo stato preesistente del soggetto leso. Il processo valutativo continuerà con l'analisi delle caratteristiche proprie della attività lavorativa svolta in concreto dall'individuo all'epoca dell'evento lesivo e tenendo conto dell'età, del sesso, del suo grado di istruzione, delle sue esperienze lavorative, della possibilità di riqualificazione professionale e dei meccanismi di riadattamento, si giungerà alla caratterizzazione della sua capacità lavorativa specifica/attitudinale.

La riduzione temporanea della capacità lavorativa in caso di lavoratore dipendente configura di fatto una inabilità temporanea assoluta, mentre nel caso di lavoratore autonomo si prospetta, di norma, dopo un primo periodo di inabilità temporanea assoluta, un periodo di inabilità temporanea parziale, mediamente valutabile, per convenzione, al 50%. Nella prassi non può, peraltro, escludersi sotto il profilo tecnico, la possibilità di ricorrere, in casi particolari, ad una ulteriore graduazione della inabilità temporanea con percentuali al 25%.

L'incapacità lavorativa permanente potrà essere totale (per perdita completa della capacità lavorativa) ovvero parziale ( per perdita solo in parte della capacità lavorativa).

Se la valutazione della riduzione permanente dell'integrità psicofisica è un problema sicuramente complesso, ancor di più lo è quello della valutazione dell'incapacità lavorativa permanente.

Infatti, mentre per la valutazione della riduzione della integrità psicofisica permanente sono state elaborate in dottrina autorevoli Guide (M. Bargagna, M. Canale, F. Consigliere, L. Palmieri, G. Umani Ronchi, Guida orientativa per la valutazione del danno biologico, Giuffrè 2001, R. Luvoni, L.Bernardi, F. Mangili, Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente, Giuffrè 2002, E. Ronchi, L. Mastroroberto, U. Genovese, Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente, Giuffrè 2009 ) ed in sede legislativa sono state emanate tabelle (l. 17 maggio 1999 n. 144 e d.l. 23 febbraio 2000, n 38, l. 5 marzo 2001, n. 57 e D.M. 3 luglio 2003) con indicazioni percentuali alle quali è possibile fare riferimento, non altrettanto può dirsi per quanto attiene alla valutazione della incapacità lavorativa permanente. Molteplici sono stati in dottrina i contributi finalizzati alla risoluzione del problema e si possono sostanzialmente sintetizzare in due fondamentali orientamenti: quello di coloro che ritengono che sia possibile giungere ad una sua, seppur indicativa, quantificazione numerica e quello di coloro che, invece, sostengono che il medico legale possa solo formulare una descrizione delle possibili influenze che il quadro menomante in atto ha sulla capacità lavorativa del soggetto leso.

Ben si delinea questa duplice anima presente in dottrina nella scissione che vi è stata sul tema in seno alla FAMLI (Federazione della Associazioni Medico Legali Italiane) quando l'AMLA (Associazione Medico Legale Ambrosiana) non aderì al Decalogo approvato nel corso della Consensus Conference tenutasi al II Congresso della FAMLI a Varese nel settembre del 2007 (Il danno alla persona da compromissione della capacità lavorativa (a cura di) F. Buzzi, M. Tavani, M. Valdini, Giuffrè 2008 ). Sulla scia di tale evento, alcuni soci dell'AMLA hanno elaborato delle tabelle indicative per la valutazione del danno alla capacità lavorativa specifica (E. Mangili, M. Giannini, Guida alla valutazione medico legale del danno alla capacità lavorativa, Giuffrè 2011) utilizzando il metodo piu' frequentemente utilizzato dalla medicina legale nella valutazione di un pregiudizio, ovvero quello percentualistico.

La modalità valutativa percentualistica trova conferma della propria utilità, non solo nella nota formula di norma usata per la liquidazione del danno patrimoniale da ridotta capacità di guadagno (ove deve essere introdotta una percentuale di riduzione della capacità lavorativa ) ma anche nel nuovo quesito medico legale elaborato da una specifica Commissione, presieduta dal Dott. Damiano Spera, interna all'Osservatorio per la Giustizia di Milano, là ove al n. 5 il Giudice chiede specificatamente al consulente tecnico di Ufficio “5) se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano impedito e/o impediranno in futuro, in tutto o in parte (indicandone la percentuale), l'attività lavorativa di ….. svolta dal periziando all'epoca dell'evento; nell'ipotesi di perdita o limitazione della capacità lavorativa, dica in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue”.

Dalla riduzione della capacità lavorativa al danno patrimoniale

Dalla riduzione della capacità lavorativa, sia essa temporanea e/o permanente, può derivare un danno che rientra nell'alveo del danno patrimoniale, che si affianca a quello non patrimoniale nell'attuale assetto risarcitorio delineato nel 2008 dalla Sentenze di San Martino (Cass. civ., S.U., 11 novembre 2008 n. 26972-5).

La riduzione della capacità lavorativa (o incapacità lavorativa) è il substrato antomodisfunzionale sul quale si fonda l'eventuale riduzione della capacità di guadagno. Si è detto eventuale: l'accertamento medico legale è, infatti, esclusivamente un accertamento di tipo tecnico finalizzato a valutare se e in che modo un certo quadro menomante in atto riduca la capacità lavorativa, ma che non necessariamente deve ridurre anche la capacità di guadagno. Si deve ricordare, infatti, che la capacità di lavoro è nozione medico legale e che la sua riduzione è “il presupposto della riduzione della capacità di guadagno (la quale è nozione giuridica)” (M. Rossetti, Il danno da lesione della salute, Padova, 2001, 918, Parte Seconda, Il danno patrimoniale). Sono, infatti, del medico legale l'accertamento e la valutazione dell'incapacità lavorativa mentre spetta al giudice quella dell'incapacità di guadagno, non essendoci diretta corrispondenza tra la prima e la seconda, che dalla prima può discendere ma che deve essere, comunque, provata.

Quanto all'usura lavorativa, la prevalente giurisprudenza e dottrina indicano che costituiscono un pregiudizio alla cenestesi lavorativa “ la maggior stancabilità, la necessità da parte del lavoratore di attingere alle energie di riserva e di fruire di tempi di recupero piu' lunghi, il maggior sforzo per compiere le stesse attività lavorative di prima “e che un tale pregiudizio non può non essere ricompreso nel concetto di danno alla salute…” (M Rossetti, Il danno da lesione della salute Padova 2001, 918 Parte seconda, Il danno patrimoniale), concetto confermato anche dalla Suprema Corte che afferma che “ la maggior pena o fatica nello svolgimento della attività lavorativa è un ipotesi di danno alla salute e non di lucro cessante” (Cass. civ, sez. III sent., 4 dicembre 1998, n. 12319).

Come per il danno biologico, è sul danneggiato che chiede il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante che grava l'onere di provare l'effettivo danno subito.

Infatti “il danno patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione della capacità di guadagno, e, a sua volta, della capacità lavorativa specifica (e non, dunque, della sola inabilità temporanea o dell'invalidità permanente) è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito (o parte di esso) non sia stato in concreto conseguito” (Cass. civ., sez. III, sent. 2 febbraio 2001 n. 1512).

Tale interpretazione trova poi una sua specificazione con riferimento alla risarcibilità del danno patrimoniale futuro connesso alla figura della cosiddetta “perdita di chance”.

In proposito, relativamente al regime della prova, la Suprema Corte ha stabilito che, sebbene non sia possibile vagliare con assoluta certezza l'esistenza del danno patrimoniale futuro, deve pur sempre essere verificata la ragionevole e fondata probabilità del suo verificarsi. In tal senso è infatti la sentenza della Cassazione secondo cui: “La cosiddetta perdita di chance costituisce un'ipotesi di danno patrimoniale futuro. Come tale, essa è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza d'un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno” (Cass. civ., sez. III, 25 settembre 1998 n. 9598).

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