Quando l’assicuratore deve rimborsare le spese di lite sostenute dall’assicurato?

Redazione Scientifica
27 Ottobre 2022

L'assicuratore della responsabilità civile è tenuto, secondo l'impegno contrattualmente assunto o comunque nei limiti di cui all'art. 1917, comma 3, c.c., a rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato anche allorquando non abbia aderito alle ragioni di quest'ultimo.

Una paziente richiedeva il risarcimento dei danni in seguito ad errate cure odontoiatriche.

La società assicuratrice dell'odontoiatra (accusato di inadempimento) veniva condannata dal giudice di prime cure a manlevarlo limitatamente alle spese di rispristino, oltre al risarcimento richiesto, nonché a rifondare all'appellante il 50% delle spese di lite, di CTU e CTP. Il medico, ricevendo il rifiuto da parte della compagnia di essere difeso, si avvaleva di legale diverso da quello designato dalla stessa, violando (secondo la Corte di merito) l'obbligo di buona fede o correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c.

Il medico ricorre, quindi, in Cassazione dolendosi del fatto che la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso le spese di soccombenza dall'indennizzo assicurativo operando una ripartizione delle spese di soccombenza in proporzione ai diversi interessi in gioco tra assicurato ed assicuratore, spettando al primo l'intero rimborso di esse.

La doglianza è fondata. Secondo i Giudici di legittimità, «l'assicuratore della responsabilità civile è tenuto, secondo l'impegno contrattualmente assunto o comunque nei limiti di cui all'art. 1917, comma 3, c.c., a rimborsare le spese di lite sostenute dall'assicurato anche allorquando non abbia aderito alle ragioni di quest'ultimo e la presenza in giudizio in proprio del medesimo assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva dell'assicurazione, ma dalle richieste del danneggiato, giacchè l'obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa, in quanto le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si impegna nel contratto o è tenuto a manlevare solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità di affrontare una lite (…)». Infatti, «le spese di resistenza presuppongono che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite determinata da situazioni rientranti nella garanzia assicurativa […]» (Cass. n. 8896/2020).

Nel caso di specie, l'affermazione secondo cui l'art. 1917, comma 3, c.c. sia da considerarsi solo parzialmente operante è quindi erronea.

Per tutti questi motivi la S.C. accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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