a) Da qualche anno l'art. 603 c.p.p. è tornato al centro dell'attenzione.
I) La prima tappa è segnata da Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2016, Dasgupta che ha affermato che la previsione contenuta nell'art. 6, § 3, lett. d), CEDU, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, implica che:
- il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p. a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado;
- anche il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio;
- la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative, ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, c.p.p. è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1 c.p.p.
II) La seconda tappa è rappresentata da Cass. pen., sez.un., 19 gennaio 2017, n. 18620, Patalano che ha confermato la sussistenza della anzidetta nullità con riguardo alla sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, «in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato».
III) È, poi, arrivato il comma 3-bis, entrato in vigore il 3 agosto 2017 («Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») del quale forse non c'era bisogno, ma che ha consentito alla dottrina di porsi domande, di darsi risposte, di affacciare critiche e ai giudici di appello di interrogarsi sul requisito di specificità dell'appello del pubblico ministero.
IV) Sono, infine, seguite altre quattro pronunce delle Sezioni unite: Cass. pen., sez. un., 12 dicembre 2017, P.G. in proc. Troise (non vi è obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale nel caso di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna di primo grado); Cass. pen., sez. un., 28 gennaio 2019, Pavan (anche le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento costituiscono prove dichiarative); Cass. pen., sez. un., 28 gennaio 2021, Cremonini (l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale riguarda anche il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado) e Cass. pen., sez. un., 30 settembre 2021, D. (la riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante), una della Corte costituzionale: C. cost. 23 maggio 2019, n. 124 (che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., ha avallato l'interpretazione delle Sezioni unite) e una della Corte EDU: 25 marzo 2021, Di Martino e Molinari c. Italia (che ha affermato l'inesistenza di una copertura convenzionale del diritto alla rinnovazione delle testimonianze quando l'imputato ha rinunciato volontariamente al diritto al contraddittorio, scelta giustificata e bilanciata dalla concessione di un beneficio sanzionatorio, che esclude l'obbligo di rinnovare in appello testimonianze non assunte in primo grado, anche nel caso in cui riformi radicalmente la decisione assolutoria, ma non impedisce agli Stati di prevedere garanzie maggiori).
b) Il Parlamento ha imposto una modifica dell'art. 603, comma 3-bis, imponendo al legislatore delegato di prevedere che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative “assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado”.
c) Il legislatore delegato ha sostituito (con l'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. n. 150/2022) il citato comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p. che ora prevede che «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato» a norma degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5 c.p.p.
Si è esclusa, dunque, la sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato.
d) Sempre con riguardo alla disciplina dell'assenza dell'imputato nel giudizio di appello il legislatore delegato (art. 34, comma 1, lett. i), n. 2) ha inserito, nell'art. 603 c.p.p., il comma 3-ter per prevedere che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere disposta anche quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi dell'art. 604, commi 5-ter e 5-quater c.p.p. (sul quale v. infra).
Ma se nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3 c.p.p. (dichiarazione di latitanza o, comunque, volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo.), la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell'art. 190-bis c.p.p.,che prevede che l'esame sia ammesso i) solo quando riguarda un testimone o una delle persone imputate in un processo connesso indicate nell'art. 210 che abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati acquisiti a norma dell'art. 238, ii) solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono sulla base di specifiche esigenze e iii) quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p., nonché per uno dei reati previsti dagli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 609-quinquies e 609-octies c.p., se l'esame riguarda un testimone minore degli anni diciotto e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità (art. 90-quater).
e) Venendo all'art. 604 c.p.p., che disciplina le questioni di nullità nel giudizio di appello, il legislatore delegato (con l'art. 34, comma 1, lett. l), n. 1 e 2, d.lgs. n. 150/2022) ha sostituito il comma 5-bis e aggiunto i commi 5-ter e 5-quater.
Il comma 5-bis stabilisce che il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza di primo grado (e disporre la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità) qualora si sia proceduto in assenza dell'imputato nonostante la dichiarazione di assenza fosse avvenuta in mancanza dei già citati presupposti previsti dall'art. 420-bis, commi 1, 2 e 3 c.p.p.
È necessario, peraltro, che la questione di nullità sia sollevata nell'atto di appello. La nullità è altrimenti sanata (le sanatorie generali delle nullità sono previste dall'art. 183).
In ogni caso – così si chiude il comma - «la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata».
Il divieto, nel caso anzidetto, di rilevare o eccepire la nullità strappa un sorriso; forse era più semplice dire che in tal caso non si verifica alcuna nullità.
Il comma 5-ter prevede, poi, che, fuori dai casi previsti dal comma 5-bis e ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto a) se prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa, b) se prova, nei sopra indicati casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 420-bis c.p.p., di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.
f) Collegata è la nuova lettera b-bis) inserita (con l'art. 35, comma 1, lett. b), n. 2, d.lgs. n. 150/2022) nel comma 1 dell'art. 623 c.p.p. dedicato all'annullamento con rinvio della Corte di cassazione.
La nuova disposizione prevede che, se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'art. 604, comma 5-bis c.p.p. (dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti), la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall'art. 604, comma 5-ter c.p.p.(dichiarazione di assenza correttamente dichiarata alla quale fa seguito la dimostrazione da parte dell'imputato che una reale conoscenza del procedimento penale non c'era stata), al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata
Infine, il comma 5-quater stabilisce che, in presenza di tali prove, la sentenza va annullata (con trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto) a meno che l'imputato chieda di patteggiare (art. 444 c.p.p.) oppure, in caso di contravvenzione, richieda l'oblazione (art. 141 disp. att. e artt. 162 e 162-bis c.p.) al fine di giungere all'estinzione del reato o formuli esclusivamente istanza (ecco il collegamento con l'art. 603) di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
In questi casi è lo stesso giudice di appello a provvedere e, qualora decida di rigettare l'istanza, la stessa non può essere riproposta. E si procede oltre nel giudizio di appello. Resta da stabilire se l'imputato, vistasi rigettare una delle istanze, possa proporne una delle altre due. Una risposta che abbia un minimo di fondamento passa dal significato che si deve attribuire all'avverbio “esclusivamente” collegato alla sola richiesta di rinnovazione.
D'altro canto, sarebbe contrario all'economia del processo, non accogliere fondate richieste di patteggiamento o di oblazione solo perché la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che le ha precedute è stata rigettata.