Danno da perdita del rapporto parentale: prime applicazioni pratiche a quattro mesi dalla nuova tabella di Milano

Giuseppe Chiriatti
09 Novembre 2022

A quattro mesi dalla sua pubblicazione, la nuova tabella milanese è stata già impiegata presso numerosi uffici giudiziari dislocati in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Da un esame delle prime sentenze raccolte emergono, tuttavia, alcune criticità applicative che dovranno essere attentamente monitorate per prevenire il rischio che un inappropriato utilizzo della nuova tabella si risolva in indebite duplicazioni risarcitorie.
Introduzione

Successivamente alla sentenza del Tribunale di Milano (Dott. Spera) 11 luglio 2022 n. 6059 anche altri 17 uffici giudiziari hanno fatto ricorso alla nuova tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale così come integrata dall'Osservatorio ambrosiano al fine di adeguare i criteri orientativi “storici” al più recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 10579/2021 (per una ricognizione dei lavori condotti dal Gruppo 3 dell'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano si legga SPERA D., Tabelle milanesi integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Edizione 2022, Ridare, 29 giugno 2022)

In quella sentenza la Corte di Cassazione aveva infatti rilevato come la tabella “storica” si limitasse ad individuare un range piuttosto ampio tra un valore minimo ed un valore massimo (secondo la Corte ci ritroveremmo al cospetto di una “clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità”) e dunque non potesse assolvere alla funzione di “garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi”.

Sulla base di tali argomentazioni la Corte aveva così statuito che il danno da perdita del rapporto parentale “deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi”.

Sebbene il principio di diritto espresso dalla Corte potesse essere interpretato - almeno ad una prima lettura - come un'espressione di chiaro favore per le tabelle approvate dal Tribunale di Roma, occorre nondimeno notare come la Corte avesse espressamente chiarito che il valore medio del punto dev'essere estratto dai precedenti ed è proprio per tale ragione che, all'indomani di quella pronuncia, il Tribunale di Milano (Dott. Spera) 7 luglio 2021 n. 5947 tenne a evidenziare che:

- “il monitoraggio in corso presso l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano - di oltre cinquecento decisioni aventi ad oggetto il risarcimento del danno parentale ed emesse da Uffici Giudiziari di tutta Italia - ha già comprovato che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale è generalmente effettuata in applicazione delle Tabelle milanesi”;

- conseguentemente“i parametri minimi e massimi previsti dalle Tabelle milanesi costituiscono con tutta evidenza l'humus da cui far germogliare il valore del punto”.

Muovendo da tale rilievo, era dunque apparso evidente come la sentenza della Cassazione, più che esprimere il proprio favore per le tabelle romane, avesse piuttosto rivolto un vero e proprio invito all'Osservatorio milanese affinché quest'ultimo integrasse una tabella a punti partendo dai valori monetari previsti dalla vecchia forbice (sul punto sia consentito rinviare a CHIRIATTI G. La liquidazione del danno parentale secondo Cass. 10579/2021: più che un endorsement per Roma, un invito a Milano, Ridare, 22 giugno 2021).

E a ben vedere, quell'impressione è stata espressamente condivisa da uno tra i primi uffici giudiziari che, oltre al Tribunale di Milano, hanno già fatto applicazione della nuova tabella e cioè la Corte di Appello di Venezia che nella sentenza n. 1577/2022 (pubblicata il 08/07/2022) afferma espressamente: “le recenti critiche mosse alle Tabelle di Tribunale di Milano del danno ai superstiti non concernono i valori monetari ma l'eccessiva discrezionalità lasciata al giudice nel valutare i parametri che possono influire sulla liquidazione nell'ambito del range compreso fra valore monetario base e massima personalizzazione. È l'assenza del sistema a punti a essere criticato non lo sono i valori monetari utilizzati. Sui valori monetari restano, almeno fino a oggi, insuperate le considerazioni contenute nel noto precedente (Cass. 12408/2011) che ha riconosciuto nei fatti una sorta di vocazione nazionale alle tabelle utilizzate attualmente, secondo l'Osservatorio del Tribunale di Milano, da circa l'80% dei Tribunali italiani”.

“Ultrattività” della tabella storica

Oltretutto, che i valori monetari espressi dalle tabelle storiche siano tuttora percepiti come attuali è confermato da un dato certamente significativo e cioè che, nonostante la pubblicazione delle nuove tabelle, alcuni uffici giudiziari hanno continuato a fare applicazione della vecchia forbice.

Tra questi:

Tribunale di Avezzano

Sentenza n. 235/2022 pubblicata il 01/08/2022 Sentenza n. 290/2022 pubblicata il 03/10/2022

Tribunale di Benevento

Sentenza n. 1940/2022 pubblicata il 23/08/2022

Tribunale di Grosseto

Sentenza n. 487/2022 pubblicata il 22/08/2022

Tribunale di Nocera Inferiore

Sentenza n. 1381/2022 pubblicata il 04/10/2022

Tribunale di Reggio Calabria

Sentenza n. 909/2022 pubblicata il 24/07/2022

Tribunale di Spoleto

Sentenza n. 542/2022 pubblicata il 28/07/2022

Tribunale di Torino

Sentenza n. 3454/2022 pubblicata il 11/08/2022

Tribunale di Trento

Sentenza n. 475/2022 pubblicata il 16/08/2022

Tribunale di Venezia

Sentenza n. 574/2021 pubblicata il 28/07/2022

Tabella 1 - Sentenza in cui sono state applicate le vecchie tabelle di Milano

Differenti sono le ragioni che hanno indotto tali uffici giudiziari ad impiegare la vecchia tabella a forbice.

Degna di nota è certamente l'ultima delle pronunce elencate e cioè quella del Tribunale di Venezia (Sentenza n. 574/2021 pubblicata il 28/07/2022) che dichiara di non condividere il principio espresso da Cass. 10579/2021 e, per l'effetto, di voler applicare la tabella storica in quanto “la difficoltà di tipizzazione delle infinite variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione”, fermo restando “il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche (eccezionalmente) al di fuori della stessa”.

Non meno interessante la pronuncia del Tribunale di Avezzano (Sentenza n. 235/2022 pubblicata il 1° agosto 2022) che giustifica il ricorso alla tabella storica facendo leva sul fatto che Cass. 11719/2021 - successiva di sole due settimane a Cass. 10579/2021 – avrebbe comunque ammesso “l'applicabilità delle Tabelle di Milano, in luogo delle Tabelle di Roma, in quanto non vincolanti per il giudice chiamato ad esplicitare il suo potere di valutazione equitativa”.

Di indubbio rilievo è poi la pronuncia del Tribunale di Grosseto (Sentenza n. 487/2022 pubblicata il 22/08/2022) che - chiamato a pronunciarsi su di un caso (non di perdita bensì) di compromissione del rapporto parentale - ricorre alla tabella storica in quanto Cass. 10579/2021 avrebbe suggerito l'applicazione della tabella a punti “esclusivamente in relazione all'ipotesi di danno da perdita del rapporto parentale e non, dunque, al danno riflesso sui prossimi congiunti indotto dalla diminuzione dell'integrità psicofisica del danneggiato”.

Per mera completezza registriamo infine la pronuncia del Tribunale di Benevento (Sentenza n. 1940/2022 pubblicata il 23/08/2022) che utilizza la tabella storica in quanto “vigente al momento del decesso”.

Prime applicazioni delle nuove tabelle: alcuni profili critici

Ciò rilevato e venendo alle sentenze che in cui è stata fatta applicazione della nuova tabella, occorre intanto rilevare come in tutti i provvedimenti raccolti sia possibile rinvenire un unanime riconoscimento della conformità della nuova tabella ai principi enucleati dalla Cassazione. In tal senso è certamente significativa la motivazione con cui il Tribunale di Latina giustifica il ricorso alle nuove tabelle milanesi, riconoscendo apertis verbis che “l'integrazione delle tabelle meneghine con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti persegue l'obiettivo di aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l'ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell'apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione”(così Tribunale di Latina, sentenza 5 ottobre 2022, n. 1867).

Si noti, inoltre, come gli uffici giudiziari hanno già fatto applicazione delle nuove tabelle risultino dislocati in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Ed infatti, oltre agli uffici giudiziari già sopra richiamati (Tribunale di Milano, Tribunale di Latina e Corte di Appello di Venezia), le nuove tabelle sono state impiegate presso:

Tribunale di Ancona

Sentenza n. 963/2022 pubblicata il 08/08/2022

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Sentenza n. 1101/2022 pubblicata il 21/09/2022

Tribunale di Cosenza

Sentenza n. 1720/2022 pubblicata il 11/10/2022

Sentenza n. 1756/2022 pubblicata il 15/10/2022

Tribunale di Firenze

Sentenza n. 2573/2022 pubblicata il 20/09/2022

Sentenza n. 2689/2022 pubblicata il 28/09/2022

Tribunale di L'Aquila

Sentenza n. 676/2022 pubblicata il 11/10/2022

Tribunale di Latina

Sentenza n. 1867/2022 pubblicata il 05/10/2022

Tribunale di Livorno

Sentenza n. 650/2022 pubblicata il 05/08/2022

Tribunale di Napoli

Sentenza n. 7031/2022 pubblicata il 11/07/2022

Sentenza n. 7032/2022 pubblicata il 11/07/2022

Tribunale di Palermo

Sentenza n. 3831/2022 pubblicata il 29/09/2022

Tribunale di Pavia

Sentenza n. 1183/2022 pubblicata il 20/09/2022

Tribunale di Trieste

Sentenza n. 476/2022 pubblicata il 30/09/2022

Corte d'Appello di Catania

Sentenza n. 1621/2022 pubblicata il 21/07/2022

Sentenza n. 1837/2022 pubblicata il 28/09/2022

Corte d'Appello di Catanzaro

Sentenza n. 1106/2022 pubblicata il 05/10/2022

Corte d'Appello di Firenze

Sentenza n. 2042/2022 pubblicata il 20/09/2022

Corte d'Appello di Genova

Sentenza n. 836/2022 pubblicata il 15/07/2022

Corte d'Appello di Lecce

Sentenza n. 811/2022 pubblicata il 12/07/2022

Corte d'Appello di Venezia

Sentenza n. 1577/2022 pubblicata il 08/07/2022

Tabella 2 - Sentenza in cui sono state applicate le nuove tabelle di Milano

Agli uffici di cui sopra potrebbe altresì aggiungersi il Tribunale di Vicenza che nella sentenza n. 1156/2022 pubblicata il 2 luglio 2022 ha applicato le tabelle di Roma nell'attesa diun auspicabile adeguamento delle Tabelle di Milanoalle indicazioni della Cassazione (è quindi probabile che la minuta della sentenza sia stata materialmente redatta prima della pubblicazione della nuova tabella di Milano).

A distanza di soli quattro mesi (di cui uno assorbito – di fatto - dalla sospensione feriale) il dato statistico può dunque essere considerato già di per sé significativo. D'altro canto, le sentenze raccolte meritano di essere più specificamente analizzate al fine di verificare:

- da un lato, se le prime applicazioni pratiche della nuova tabella siano conformi o meno alle note esplicative fornite dall'Osservatorio milanese;

- dall'altro, se le fattispecie esaminate in tali sentenze denuncino eventuali incongruenze e/o criticità nel funzionamento della nuova tabella.

Per tale ragione, nella nostra analisi seguiremo l'ordine con cui le circostanze rilevanti ai fini della liquidazione del danno vengono valorizzate - da A) ad E) - nella nuova tabella.

a) Sulla prova del rapporto parentale

Preliminarmente, non potremmo però omettere di citare la sentenza con cui il Tribunale di Ancona (Sentenza n. 963/2022 pubblicata il 08/08/2022) ha riconosciuto il risarcimento al figlio di vittima anziana e residente in altra città in forza dei seguenti motivi:

“la limitatissima frequenza degli incontri con il padre negli ultimi anni di vita del de cuius (di circa tre volte al mese), che di per sé non sarebbe sufficiente ad integrare quel minimo di consistenza che il rapporto parentale deve necessariamente assumere affinché la sua lesione divenga suscettibile di risarcimento,nel caso di specie è compensata dai contatti telefonici quotidiani che il figlio ha intrattenuto con suo padre”.

Tra le righe, la sentenza parrebbe affermare che l'applicazione della tabella non debba necessariamente risolversi in un'acritica moltiplicazione del punto base per il coefficiente desunto dall'età vittima primaria e dall'età vittima secondaria, ma imponga pur sempre al Giudice di verificare la sussistenza di un rapporto “minimo”: in altri termini la pronuncia rievoca implicitamente il principio espresso dall'Osservatorio nei criteri orientativi pubblicati 2018 secondo cui “non esiste un minimo garantito” e, dunque, contraddice una delle più serrate critiche che sono state mosse alla nuova tabelle e cioè quella secondo cui “nessun margine per l'esercizio della discrezionalità emerge a fronte dell'applicazione dei criteri di carattere oggettivo, considerato che l'attribuzione dei punti appare di fatto automatica” (così su questa rivista ZIVIZ P., Il nuovo sistema milanese di misurazione a punti del danno da perdita del rapporto parentale, 18 luglio 2022).

b) Sull'età delle vittime (lettere A e B)

In senso contrario ad un'acritica applicazione delle nuove tabelle si è espressa altresì la Corte di Appello di Venezia (sentenza 1577/2022 pubblicata il 08/07/2022) che ha ridotto il risarcimento quantificato secondo i nuovi criteri, in ragione del fatto che il de cuius, al momento dell'illecito, era già affetto da alcune patologie che ne avevano ridotto l'aspettativa di vita e, pertanto, i congiunti avrebbero comunque goduto della relazione parentale per un periodo di tempo limitato:

“una tabella costituisce il punto di partenza per una compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio e, per sua natura, non può farsi carico di tutte le peculiarità del singolo caso. La probabile durata della vita della vittima rileva sempre perché ai prossimi congiunti si risarcisce un “danno conseguenza” e non un “danno evento”: nel caso specifico è sostenibile che la morte del de cuius sarebbe comunque sopraggiunta per altre patologie già esistenti in un periodo compreso tra due e cinque anni. L'anticipazione della morte, che si sarebbe verificata in tempi significativamente più lontani, costituisce il fatto illecito da risarcire”.

La Corte tiene tuttavia a specificare che la riduzione non può applicata sulla componente della sofferenza soggettiva correlata alla perdita del familiare per il fatto illecito:

“si ritiene, tuttavia, che il quantum della riduzione operato dal giudice di primo grado sia eccessivo. Anche senza esplicitarlo, il Giudice ha calcolato la riduzione in circa il 40% […] così operando, ha però applicato la riduzione del risarcimento anche sulla componente della sofferenza soggettiva correlata alla perdita del famigliare per il fatto illecito. Deve escludersi che il pregiudizio morale possa essere apprezzabilmente diverso a seconda della speranza di vita del congiunto. Dovendo la personalizzazione incidere essenzialmente sulla componente esistenziale del danno, nell'ambito di una valutazione che non può che essere equitativa appare prudenziale contenere la riduzione del risarcimento nel limite del 20%”.

In altri termini, la Corte di Appello di Venezia – muovendo dal presupposto che anche il danno parentale dev'essere apprezzato tanto nella sua componente dinamico relazionale (che si misura, appunto, nella perdita del rapporto parentale futuro) quanto nella sua componente più intimamente sofferenziale – afferma che la riduzione del risarcimento in ragione di una minore aspettativa di vita del de cuius non può comunque essere calcolata in misura talmente eccessiva da ledere il diritto al pieno risarcimento della componente morale.

Sempre con riguardo alla rilevanza assunta dall'età delle vittime, il Tribunale di Cosenza (sentenza 15 ottobre 2022, n. 1756) si è poi pronunciato su di un differente caso che potremmo definire danno parentale intermittente e cioè quello in cui il congiunto deceda poco dopo la vittima primaria (nella fattispecie, il risarcimento del danno parentale era stato ovviamente richiesto dagli eredi del congiunto): “posto, infatti, che l'età dell'avente diritto al risarcimento rientra tra i criteri orientativi per la determinazione del quantum in ragione del rilievo che la sofferenza è destinata ad essere sopportata per un periodo di tempo tanto minore quanto più anziano è il superstite (e viceversa), non può non considerarsi che il decesso verificatosi nella specie a meno di un anno e mezzo dall'evento lesivo ha posto fine anche al patimento conseguente alla grave perdita parentale subita”.

Il Tribunale ha così ritenuto di attribuire il “punteggio tabellare minimo (4 punti), ossia quello previsto per la fascia di età (91 e 100 anni) caratterizzata dalla minore aspettativa di vita, che consente di tenere adeguatamente conto della effettiva durata della sofferenza patita”.

c) Sulla convivenza (lettera C)

Con riguardo a tale circostanza merita di essere esaminata la pronuncia con cui la Corte di Appello di Catanzaro (sentenza n. 1106/2022 pubblicata il 05/10/2022) ha riconosciuto alle due figlie della vittima primaria (una delle quali convivente con quest'ultima) il medesimo punteggio (20 punti) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava la relazione affettiva madre e figlie “desumibile dalla condivisione giornaliera delle principali attività della vita quotidiana”.

Nondimeno, alla figlia convivente sono stati altresì assegnati 16 punti in ragione della residenza anagrafica.

Sul punto ci preme evidenziare come la Cassazione abbia affermato - sia pur con specifico riguardo alla relazione tra partner - che la coabitazione non costituisce un dato fattuale imprescindibile per qualificare il rapporto di convivenza, cioè quello fondato sull'assunzione di un impegno di assistenza e di collaborazione reciproca (Cass. 9178/2018): ebbene, non sussistono ragioni per non applicare tale principio anche nell'ambito di altri rapporti (noteremo, anzi, che la coabitazione risulta comunque più frequente nell'ambito dei rapporti di coppia e, dunque, a tutto voler concedere, dovrebbe assumere maggior peso nell'ambito di altri rapporti parentali).

Alla luce di quanto sopra, ci si potrebbe chiedere, pertanto, se – a prescindere dalla coabitazione - la condivisione giornaliera delle principali attività della vita quotidiana tra madre e figlia così come ritenuta provata dalla sentenza in commento non integri essa stessa una forma di convivenza che consente al giudice di attribuire fino 16 punti. In altri termini: ci si potrebbe addirittura chiedere se, nel caso sottoposto alla Corte di Appello di Catanzaro, non fosse più corretto riconoscere ad entrambe le figlie 16 punti per la convivenza, salvo poi riconoscere qualche punto ulteriore ai sensi della lettera E) alla figlia residente con il de cuius.

È pur vero che la tabella milanese - prevedendo l'assegnazione di 8 punti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria abitino anche solo nello stesso stabile o complesso condominiale - parrebbe riferirsi inequivocabilmente alla prossimità anagrafica e non alla convivenza così come intesa dalla Cassazione nella sentenza sopra richiamata. Purtuttavia, non potremmo neppure omettere di considerare che la nuova tabella valorizza tale prossimità anagrafica non quale circostanza in sé, ma quale fatto noto da cui, appunto, è possibile presumere che tra vittima primaria e vittima secondaria sussistesse un rapporto di reciproca assistenza e, pertanto, non è certo escluso che un siffatto legame possa essere provato per altre vie e a prescindere dalla coabitazione.

d) Sulla sopravvivenza di altri congiunti (lettera D)

Con riguardo a tale circostanza, registriamo la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (sentenza 21 settembre 2022, n. 1101) chiamato a pronunciarsi sulla domanda formulata da moglie e figlie nonché dai genitori e dal fratello della vittima primaria.

Ebbene, è interessante notare come il Giudice non abbia tenuto conto del numero assoluto dei congiunti sopravvissuti, ma abbia considerato, ai fini dell'assegnazione del relativo coefficiente, il numero di superstiti in relazione a ciascun nucleo (quello di origine e quello nato dal successivo matrimonio della vittima primaria).

Per l'effetto, il Giudice ha fatto applicazione del coefficiente 12 per ciascuno dei danneggiati atteso che nell'ambito di ciascun nucleo, ogni membro avrebbe potuto contare rispettivamente sulla sopravvivenza di altri due congiunti (per il padre: moglie e altro figlio; per la madre: marito e altro figlio; per il fratello: madre e padre; per la moglie: le due figlie; per ciascuna figlia: madre e sorella).

Nel medesimo solco si pone poi il Tribunale di Pavia (sentenza 20 settembre 2022, n. 1183/2022 pubblicata il) chiamato a decidere sulla domanda formulata da moglie e figli nonché dai genitori e dai fratelli della vittima primaria.

Ebbene, anche in questo caso il giudice ha fatto applicazione del coefficiente 12 per ciascuno dei danneggiati nell'ambito della famiglia nata dal matrimonio della vittima primaria (una moglie e due figli). Con riguardo, invece, al nucleo originario (due genitori e cinque fratelli) il Giudice ha attribuito a ciascun danneggiato il coefficiente 9 (che è invece previsto per il caso di tre superstiti), giustificando la propria decisione col fatto che si era presenza di “un numero significativo di superstiti (cinque fratelli oltre i due genitori), nettamente superiore al limite minimo riconosciuto in tabella come parametro massimo (tre)” (e dunque “assumendo a fini di punteggio il valore minimo di parametro per tre superstiti”).

In altri termini, il giudicante ha inteso quel punteggio (9) quale coefficiente minimo che dev'essere sempre applicato in presenza di tre o più superstiti (in questo caso sette).

Sul punto, occorre nondimeno considerare come la scelta dell'Osservatorio di assegnare un punteggio fino a tre superstiti sia stata giustificata da una altra ragione e cioè quella di lasciare al giudice un più ampio margine di discrezionalità per apprezzare la fattispecie concreta e valutare se assegnare un punteggio inferiore o addirittura non assegnare alcun punteggio in presenza di contesti familiari numerosi e particolarmente coesi (presumibilmente in grado, cioè, di meglio assorbire la perdita del de cuius). E proprio questo parrebbe essere il caso esaminato dal Tribunale di Pavia, atteso che il Giudice - con riguardo alla posizione dei genitori – afferma espressamente in sentenza: “la famiglia era peraltro molto unita e gli incontri erano piuttosto regolari (secondo alcune dichiarazioni di frequenza giornaliera) e vi era l'abitudine a trascorrere insieme le feste”; e ancora “si evidenzia un numero significativo di parenti e in particolare, figli superstiti (cinque) nettamente superiore al limite minimo riconosciuto in tabella come parametro massimo (tre): tale ultimo dato costituisce un fattore indubbiamente lenitivo della sofferenza collegata alla dolorosa perdita del figlio”.

e) Qualità ed intensità della relazione affettiva (lettera E)

Veniamo adesso al punto in cui potrebbero annidarsi le criticità più rilevanti nell'applicazione della tabella.

Come noto, la circostanza E) è stata introdotta al dichiarato fine di restituire al giudice un margine di discrezionalità per meglio adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto e, dunque, valorizzare circostanze ulteriori e differenti rispetto a quelle già contemplate in tabella dalla lettera A) alla lettera D).

Ed è proprio al fine di comprendere il corretto atteggiarsi della circostanza E) nell'economia complessiva della nuova tabella che riteniamo di poter eleggere quale caso di scuola la pronuncia del Tribunale di Firenze (sentenza n. 2689/2022 pubblicata il 28 settembre 2022) in cui il danneggiato, oltre ai 16 punti già assegnati per l'assenza di altri congiunti superstiti, si è visto riconoscere un ulteriore punteggio in forza della lettera E): “tenuto conto della prova di un legame affettivo di qualità e intenso, e del presumibile stravolgimento della vita della vittima secondaria, privata anzi tempo dell'unica figura genitoriale rimastale, che le aveva fatto da padre e da madre da quando aveva 18 anni fino alla data del decesso; dunque si può presumere che il venir meno dell'unico genitore rimasto abbia caratterizzato il danno morale sofferto dall'attrice di una particolare penosità e sofferenza interiore, trattandosi di giovane donna senza fratelli, rimasta prematuramente orfana di madre nella più delicata età dell'adolescenza e poi privata anche del padre a 33 anni, non in modo naturale”.

D'altro canto, non vi è dubbio che una troppo disinvolta valorizzazione della circostanza E (proprio perché strutturata come una clausola aperta) rechi con sé il rischio di condurre ad indebite duplicazioni risarcitorie, come evidenziato dalle motivazioni addotte dal Tribunale Cosenza nella sentenza 15 ottobre 2022, n. 1756: “per le sorelle (53 e 44 e anni): considerato che non è stata tempestivamente allegata la convivenza con la sorella (in atto di citazione solo il padre è stato indicato quale convivente), ritenuto che, in relazione al parametro sub lett. E) (qualità ed intensità della relazione affettiva), possano essere attribuiti ulteriori 10 punti, in considerazione della natura del legame parentale e della presumibile sofferenza interiore patita”.

In un simile caso, infatti, la natura del legame parentale e la presumibile sofferenza interiore risulterebbero già adeguatamente valorizzate mediante il riconoscimento del punteggio correlato alle lettere A), B) e D) e pertanto, in assenza di circostanze ulteriori e specifiche, del tutto incongrua risulterebbe l'attribuzione di un ulteriore punteggio ai sensi della lett. E.

A maggior ragione risulta palesemente errata la decisione della Corte d'Appello di Catania (sentenza 21 luglio 2022, n. 1621) nella parte in cui afferma che“15 punti è il valore medio di cui fare applicazione in mancanza di prova positiva di una relazione affettiva molto o, al contrario, assai poco intensa - a titolo di personalizzazione del danno per la sofferenza interiore patita e per l'incisione del lutto sulla dimensione dinamico - relazionale della vittima secondaria”(come a dire che il punteggio medio previsto dalla lettera E) dovrebbe essere sempre e comunque riconosciuto, salvo attribuire quello massimo ogni qualvolta vi sia prova di“una relazione affettiva molto intensa”).

Altra pronuncia in cui la tabella non ha trovato corretta applicazione è la sentenza del Tribunale di Livorno (sentenza 5 agosto 2022, n. 650) in cui sono stati riconosciuti ben 25 punti per la “qualità ed intensità della relazione affettiva genitore-figlio, per il quale non sono dedotti elementi peculiari a parte la convivenza”. In tal caso, infatti, l'unico elemento “caratterizzante” il rapporto sarebbe la convivenza, nondimeno tale circostanza sarebbe stata valorizzata dal Giudice per ben due volte: la prima mediante l'attribuzione di 16 punti in forza della lettera D), la seconda mediante l'ulteriore e indebita assegnazione di 25 punti in forza della lettera E).

f) Sull'obbligo di motivazione

Le criticità da ultimo evidenziate impongono peraltro di svolgere alcune considerazioni più generali sulla necessità che il Giudice non solo utilizzi adeguatamente la nuova tabella, ma dia conto in motivazione delle ragioni per cui è giunto ad assegnare un determinato punteggio in relazione a ciascuna circostanza e ciò a maggior ragione ove si consideri che il suo potere discrezionale (di certo più ampio e marcato con riguardo alla lettera E) potrebbe comunque residuare, come visto, anche nella valorizzazione delle altre circostanze contemplate dalla tabella.

Nondimeno, tra le sentenze raccolte, si rinvengono alcune motivazioni talmente sintetiche da non consentire in alcun modo di verificare come la nuova tabella sia stata concretamente applicata. In tal senso si leggano, a titolo esemplificativo, le seguenti motivazioni:

- “quanto liquidato dal Tribunale appare altresì non congruo anche alla luce delle nuove e più recenti tabelle integrate a punti del Tribunale di Milano (cfr. Cass. sez. VI, 23 giugno 2022, n. 20292) per la quantificazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale (edizione 2022), in ragione delle circostanze sopra descritte e di ogni altro elemento emerso in corso di causa. Questa Corte ritiene, pertanto, di liquidare i seguenti importi (già ridotti del 20% secondo la percentuale di colpa attribuita alla vittima): alla moglie euro 200.000,00; a ciascuno dei figli euro 200.000,00; a ciascun genitore euro 160.000,00; al fratello euro 40.000,00” (Corte d'Appello Catania, sentenza 28 settembre 2022, n. 1837/2022 pubblicata il);

- “il Tribunale di Milano ha pubblicato nel giugno 2022 le tabelle redatte in conformità ai principi sintetizzati nella massima innanzi riportata. In base a dette tabelle, considerando l'età della vittima e di ciascuno dei due parenti danneggiati, la convivenza e l'esistenza di un superstite nel nucleo familiare (il padre per il figlio e questi per il padre) si potrebbe riconoscere astrattamente l'importo di euro 168.250,00 per ciascuno dei due danneggiati per una somma complessiva di euro 336.500,00. Questo importo va tuttavia ridotto per tenere delle menomazioni preesistenti e concorrenti in capo alla vittima. Per una corretta valutazione, é necessario fare riferimento alla relazione del consulente tecnico […] Gli elementi da valutare ai fini della riduzione del danno sono dunque una preesistente invalidità permanente in capo alla vittima quantificata nel 70% e il rilievo che l'infarto fatale avrebbe potuto verificarsi anche in assenza dell'evento infezione. Tutto ciò̀ ritenuto, appare equo ridurre il risarcimento del danno ad euro 100.000,00 somma liquidata all'attualità” (Corte di Appello di Firenze, sentenza 20 settembre 2022. n. 2042bblicata il).

Ebbene, non vi è dubbio che tale tecnica redazionale, se da un lato costituisce il retaggio di una cattiva prassi venutasi a consolidare sotto la “vigenza” della tabella storica, dall'altro rappresenta di fatto proprio una delle cause che hanno poi determinato la Corte di Cassazione ad intervenire in materia e a suggerire l'impiego di una tabella a punti, atteso che l'eccessiva discrezionalità riconosciuta al giudice dalla vecchia forbice molto spesso si è risolta in liquidazioni del tutto arbitrarie anche perché non sorrette da adeguata motivazione.

D'altro canto, è da escludersi fermamente che l'impiego della nuova tabella a punti possa oggi esonerare il Giudice dall'obbligo di motivare le proprie determinazioni: al contrario, la struttura della nuova tabella impone al giudice non solo di esprimere il punteggio assegnato a ciascuna circostanza, ma altresì di rendere palesi le ragioni per cui ha ritenuto di applicare quel punteggio e ciò a maggior ragione ove si consideri che il giudice – lo si ripete - potrebbe essere chiamato a rimodulare il coefficiente previsto dalla tabella anche con riguardo alle circostanze dotate di maggiore obiettività (lettere A e B).

In definitiva, il rischio di una eccessiva automatizzazione del processo di liquidazione del danno - così come paventato da alcuni autori (in tal senso BONA M., La tabellazione del danno parentale dopo la proposta milanese: Roma, Milano o altro? 28 Luglio 2022; ZIVIZ P., cit.) - non sarà certo determinato dall'impiego in sé della nuova tabella milanese, ma piuttosto da un acritico utilizzo di tale strumento da parte degli uffici giudiziari.

Conclusioni

Da un esame delle prime sentenze che hanno fatto ricorso alla nuova tabella milanese, emerge dunque qualche criticità che parrebbe determinata da un'errata comprensione del “funzionamento” di alcune delle circostanze contemplate dalla nuova tabella (in particolare quelle previste dalle lettere D) ed E). Ed è proprio al fine di prevenire eventuali equivoci circa la corretta applicazione dei coefficienti correlati a quelle circostanze, l'Osservatorio Milanese potrebbe anche valutare in futuro di integrare le note esplicative contenute nella nuova tabella.

Ciò detto e allargando lo spettro della nostra analisi, emerge comunque un dato significativo e cioè che in un periodo di tempo relativamente breve numerosi uffici giudiziari - peraltro dislocati in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale - hanno già fatto applicazione delle nuove tabelle milanesi. Oltretutto, occorre dare atto di alcune sentenze in cui sono state impiegate le tabelle di Roma senza alcun riferimento esplicito all'intervenuta pubblicazione della nuova tabella milanese (infra Tabella 3): dunque, non è da escludersi che altri uffici giudiziari si determino da qui a breve ad applicare i nuovi criteri elaborati dall'Osservatorio di Milano (l'eventuale adozione della nuova tabella potrebbe richiedere del tempo, in quanto dovrà ovviamente essere deliberata da ciascun ufficio con le formalità previste dalle norme che governano l'ordinamento giudiziario e, in particolare, dall'art. 47 quater O.G.).

Tribunale di Brescia

Sentenza n. 2381/2022 pubblicata il 05/10/2022

Tribunale di Catanzaro

Sentenza n. 1430/2022 pubblicata il 10/10/2022

Tribunale di Novara

Sentenza n. 471/2022 pubblicata il 19/08/2022

Tribunale di Oristano

Sentenza n. 370/2022 pubblicata il 15/07/2022

Tribunale di Prato

Sentenza n. 578/2022 pubblicata il 10/10/2022

Tribunale di Rovigo

Sentenza n. 663/2022 pubblicata il 25/07/2022

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Sentenza n. 3089/2022 pubblicata il 22/08/2022

Tribunale di Sassari

Sentenza n. 925/2022 pubblicata il 19/09/2022

Tribunale di Vallo della Lucania

Sentenza n. 601/2022 pubblicata il 02/09/2022

Tribunale di Vasto

Sentenza n. 238/2022 pubblicata il 10/08/2022

Tabella 3 - Sentenze in cui sono state applicate le tabelle di Roma

In ogni caso, il fatto stesso che alcuni uffici giudiziari continuino a fare applicazione della vecchia forbice (supra Tabella 1) dimostra che i valori monetari espressi dalla tabella storica sono tuttora percepiti come attuali e godono di un suffragio amplissimo.

Vi è poi un ulteriore aspetto di cui occorre tener conto e cioè il fatto che le nuove tabelle sono state impiegate anche al di fuori dei contesti in cui sono destinate ad operare in via prevalente (e cioè il comparto della RC Auto e della RC Sanitaria).

In tal senso, ci preme infatti segnalare le due sentenze “gemelle” con cui il Tribunale di Napoli ha fatto ricorso alla nuova tabella milanese per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale causato non dall'illecito del terzo, ma dalla volontà del medesimo genitore di sottrarsi ai propri obblighi di assistenza morale e affettiva nei confronti del figlio (sentenza 11 luglio 2022, n. 7031/2022).

In entrambi i casi, invero, il Giudice ha proceduto con una rilevante decurtazione del risarcimento quantificato secondo la nuova tabella, giustificando tale scelta col fatto che “la sofferenza subita dal minore, per quanto grave, non è, in ogni caso, paragonabile a quella subita a causa del decesso”. Nondimeno, da tali pronunce emerge una chiara vocazione delle nuove tabelle a governare fattispecie differenti rispetto a quelle più tradizionali e di ciò dovrà tener conto l'Osservatorio di Milano nella sua attenta e costante attività di monitoraggio.

Guida all'approfondimento

BONA M., La tabellazione del danno parentale dopo la proposta milanese: Roma, Milano o altro, Ridare.it/IUS Responsabilità civile, 28 Luglio 2022

CHIRIATTI G., La liquidazione del danno parentale secondo Cass. 10579/2021: più che un endorsement per Roma, un invito a Milano, Ridare.it/IUS Responsabilità civile, 22 giugno 2021

SPERA D., Tabelle milanesi integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Edizione 2022, Ridare.it/IUS Responsabilità civile, 29 giugno 2022

ZIVIZ P., Il nuovo sistema milanese di misurazione a punti del danno da perdita del rapporto parentale, Ridare.it/IUS Responsabilità civile, 18 luglio 2022.

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