È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 ottobre 2022, n. 243 il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» (c.d. Riforma Cartabia).
Tale provvedimento sarebbe dovuto entrare formalmente in vigore il 1° novembre 2022. Tuttavia, il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 ha aggiunto, all'art. 6, un inedito art. 99-bis d.lgs. n. 150 per rinviarne l'entrata in vigore al 30 dicembre 2022.
Nella Relazione n. 68/2022 l'Ufficio affronta alcune disposizioni transitorie (Titolo VI) in tema di:
- modifica del regime di procedibilità (art. 85 d.lgs. 150/2022)
- notificazioni al querelante (art. 86 d.lgs. 150/2022)
- processo penale telematico (art. 87 d.lgs. 150/2022)
- assenza e di restituzione nel termine per proporre impugnazione in procedimenti per reati antecedenti al 1° gennaio 2020 (artt. 88 e 89 d.lgs. 150/2022)
- sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 90 d.lgs. 150/2022)
- rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 91 d.lgs. 150/2022)
- giustizia riparativa (artt. 92 e 93 d.lgs. 150/2022)
- videoregistrazioni di testi, parti e periti (art. 94, comma 1 d.lgs. 150/2022)
- giudizi di impugnazione (art. 94, comma 2 d.lgs. 150/2022).
- pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 95 d.lgs. 150/2022)
- esecuzione e conversione delle pene pecuniarie (art. 97 d.lgs. 150/2022)
- estinzione delle contravvenzioni alimentari (art. 96 d.lgs. 150/2022).
Oltre che alcune questioni di diritto intertemporale in tema di:
- misure cautelari relative a reati divenuti procedibili a querela;
- non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.);
- durata delle indagini preliminari e di rimedi alla stasi del procedimento (art. 415-ter c.p.p.);
- nuove regole di giudizio per l'archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere;
- nuovi casi di citazione diretta a giudizio (art. 550, comma 2, c.p.p.) e di celebrazione dell'udienza di comparizione predibattimentale (art. 554-bis c.p.p.);
- nuove cause di inammissibilità delle impugnazioni e di nuove ipotesi di inappellabilità.
*Fonte: DirittoeGiustizia