Efficacia probatoria del modulo CAI a doppia firma
11 Novembre 2022
La vicenda da cui origina la questione sottoposta all'esame del Giudice di Pace di Termini Imerese può essere così sintetizzata: un'autocarrozzeria, cessionaria del credito della conducente di un'auto che, dopo un tamponamento, aveva riportato danni alla carrozzeria per 2500,00 euro, agiva in giudizio dopo aver chiesto alle compagnie assicurative dei mezzi, considerato il basso valore dell'auto, di cercare un veicolo similare nelle stesse condizioni da affidare al cedente, per procedere con la rottamazione di quello danneggiato.
Nel costituirsi in giudizio, una compagnia assicurativa eccepiva l'improcedibilità della domanda, l'improponibilità dell'azione risarcitoria per il mancato inoltro della fattura di riparazione e la nullità del contratto di cessione del credito.
Il Giudice di Pace rileva innanzitutto la contumacia della cedente, la cui auto era stata danneggiata a causa del tamponamento, facendo inoltre presente che una questione sorta nell'ambito del contenzioso riguardava il valore probatorio delle dichiarazioni contenuto nel CAI, firmato da entrambe le parti. A tal proposito, il GdP ricorda che la Corte di Cassazione ha stabilito che la valenza probatoria del CAI è liberamente apprezzabile dal Giudice in quanto il modulo ha valore di confessione stragiudiziale solo tra le parti; se poi lo stesso viene sottoscritto dal conducente non proprietario del veicolo, non ha valore confessorio neppure nei confronti di quest'ultimo.
Il CAI, quindi, anche se contiene la doppia firma, produce una presunzione che però non ha valore di piena prova nei confronti dei litisconsorzi chiamati in giudizio; se poi, come nel caso di specie, la persona chiamata a rendere interrogatorio formale non si presenta, in assenza di testimoni, non è possibile integrare il valore di legalità delle dichiarazioni dei conducenti. Insomma: il CAI sottoscritto dai soggetti coinvolti nel tamponamento ha valore confessorio stragiudiziale solo nei loro confronti e non del proprietario del veicolo o dei litisconsorti in giudizio.
Rigettate, dunque, le domande attoree, stante la mancata esibizione dei documenti richiesta con ordinanza, l'assenza di ulteriori prove a sostegno della domanda, e una CTU fondata solo su produzioni fotografiche e non sul mezzo danneggiato.
(Fonte: dirittoegiustizia.it) |