Il danno morale è insuscettibile di accertamento medico-legale

Ilenia Alagna
14 Novembre 2022

Se il danno è patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l'età lavorativa e quello della liquidazione e capitalizzando i redditi futuri in base al coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione.

Il caso. La Corte d'appello di Roma accoglieva il ricorso di una compagnia assicurativa avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo rideterminando del 32% il danno biologico permanente in favore di Tizio, interdetto, che riportava lesioni gravissime a seguito di un incidente stradale in cui era terzo trasportato sull'autovettura di Caio che perdeva il controllo della propria auto che capovolgendosi finiva contro un albero e decedeva a seguito dell'impatto.

Il Tribunale di Viterbo in accoglimento parziale della domanda risarcitoria proposta dagli esercenti la potestà genitoriale di Tizio contro i proprietari dell'auto e contro la loro assicurazione quale responsabile civile, condannava quest'ultima al pagamento della somma di euro 375.000. Avverso la sentenza di grado propone ricorso per cassazione la madre e tutrice di Tizio.

In riferimento al motivo relativo all'acquisizione della consulenza tecnica, il collegio osserva che erroneamente la Corte d'appello romana, in accoglimento della compagnia di assicurazioni, ha dichiarato irritualmente acquisito e valutato dal CTU un referto medico di Tizio. Al riguardo è opportuno richiamare, secondo la Cassazione, un principio da questa espresso, secondo cui in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice nei limiti delle indagini commessegli può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare.

La consulenza tecnica, dunque, per la Corte è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata all'apprezzamento del giudice di merito. La sentenza impugnata, inoltre, ha criticato la quantificazione operata dal CTU che erroneamente procedeva ad una somma algebricamente relativa alla invalidità accertata. In proposito la decisione gravata non ha tenuto conto dei criteri di liquidazione del danno in tema di lesione alla salute da effettuarsi col c.d. sistema a punto variabile. Pertanto, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata merita di essere cassata poiché non comprensibile e viziata da nullità processuale.

Sotto il secondo profilo riguardante la mancata liquidazione del danno morale va condivisa la censura proposta dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione degli artt. 1226,2056 e 2059 c.c. La Corte dapprima ha ritenuto che il danno da sofferenza morale si esaurisca nella componente tabellare, poi ha affermato la necessità della personalizzazione ed infine ha ritenuto sufficiente quello che è stato liquidato a titolo di danno biologico. Secondo la Corte, anche sotto tale profilo la motivazione non appare conforme ai principi in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute affermati dalla medesima; il danno morale, infatti, consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore prescindente dalle vicende dinamico - relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché ove provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.

Va sottolineato che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono la propria autonomia rispetto a ogni altra voce del danno non patrimoniale non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico trattandosi di sofferenza di natura interiore e non relazionale.

Trova qui, quindi, definitiva conferma, sul piano normativo, il principio già in precedenza affermato dalla Corte dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale allude a una realtà che rimane insuscettibile di alcun accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

Il provvedimento analizzato rileva altresì ai fini del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa; in particolare il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che al momento dell'infortunio non svolgeva alcun lavoro remunerativo va liquidato con equo apprezzamento delle circostanze del caso ai sensi dell'art. 2056 c.c.

Diversamente se il danno è patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l'età lavorativa e quello della liquidazione e capitalizzando i redditi futuri in base al coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione.

Nel caso analizzato Tizio, al momento del fatto era quindicenne e privo di reddito, che frequentasse un istituto tecnico per diventare meccanico riparatore di vetture da turismo e che, a seguito dei postumi invalidanti derivanti dall'incidente dovette interrompere il percorso di studi intrapreso. La Corte ha altresì affermato che il danno da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare, in conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché possa ritenersi probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico-sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto.

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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