Danno esistenziale

Franco De Stefano
16 Aprile 2014

La nozione di danno esistenziale è stata elaborata sul finire del secolo scorso per rendere risarcibile una serie di pregiudizi areddituali derivanti alla persona del danneggiato, diversi sia dalla sofferenza interiore (ricondotta al danno morale) che dalla menomazione anatomo-funzionale del medesimo (ricondotta al danno biologico), nell'ottica del superamento della tradizionale impostazione della risarcibilità del danno non patrimoniale soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, intesi questi ultimi come limitati alla previsione dell'art. 185 c.p., cioè quelli cagionati da reato. Il danno esistenziale fu così inteso come l'ingiusta lesione alle attività realizzatrici, alle abitudini e condizioni (interne ed esterne) di vita e agli assetti relazionali della persona; e fu individuato nelle conseguenze negative che un fatto illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.) o un inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) hanno avuto sulla sfera delle relazioni sociali, umane, affettive di un soggetto. In tale complessiva accezione può accettarsi come equivalente la sua definizione di danno dinamico-relazionale.
Nozione

La nozione di danno esistenziale è stata elaborata sul finire del secolo scorso per rendere risarcibile una serie di pregiudizi areddituali derivanti alla persona del danneggiato, diversi sia dalla sofferenza interiore (ricondotta al danno morale) che dalla menomazione anatomo-funzionale del medesimo (ricondotta al danno biologico), nell'ottica del superamento della tradizionale impostazione della risarcibilità del danno non patrimoniale soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, intesi questi ultimi come limitati alla previsione dell'art. 185 c.p., cioè quelli cagionati da reato.

Il danno esistenziale fu così inteso come l'ingiusta lesione alle attività realizzatrici, alle abitudini e condizioni (interne ed esterne) di vita e agli assetti relazionali della persona; e fu individuato nelle conseguenze negative che un fatto illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.) o un inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) hanno avuto sulla sfera delle relazioni sociali, umane, affettive di un soggetto. In tale complessiva accezione può accettarsi come equivalente la sua definizione di danno dinamico-relazionale.

Nel 2003, la S.C. riconobbe l'esistenza di un pregiudizio definibile in tal senso, riconoscendo al danno non patrimoniale, complessivamente inteso, una sorta di tripartizione in biologico, morale e, appunto, esistenziale (Cass., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828): e la stessa Corte costituzionale avallò tale ricostruzione (Corte cost., n. 223/2003).

Le Sezioni Unite (Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972) hanno però drasticamente ridimensionato la configurabilità dell'autonomia di tale pregiudizio all'interno di quello genericamente inteso come non patrimoniale: sicché il danno esistenziale è oggi soltanto una delle conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita altrui nella sfera giuridica areddituale del soggetto leso.

Elemento oggettivo

Il danno esistenziale – o dinamico-relazionale – costituisce una componente del danno non patrimoniale.

La Cassazione, nelle sentenze di San Martino 2008, riconosce la risarcibilità del danno esistenziale, ma esclusivamente riconducendolo alla previsione dell'art. 2059 c.c. e, così, quando manchino espresse previsioni legislative, alla tutela minima risarcitoria di diritti inviolabili, dovendo sussistere un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972, par. 2.12) ed essendo venuta meno la sua originaria funzione di supplire ad un vuoto di tutela.

Nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno esistenziale” non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di essi: un pregiudizio che dà luogo a risarcimento solo in caso di lesione di specifici valori della persona presidiati da diritti qualificati inviolabili secondo la Costituzione (e, attraverso il suo art. 2, secondo un catalogo opportunamente aperto), che non ricevano già tutela in base ad espresse disposizioni di legge e che si differenzino dalla lesione anatomo-funzionale della persona del danneggiato e dalla sua sofferenza morale o interiore.

La Cassazione, tuttavia, oscilla tuttora tra l'affermazione dell'intangibilità delle valutazioni di onnicomprensività della liquidazione unitaria del danno non patrimoniale come operata dai giudici di merito e quella della necessaria penetrante disamina della completezza ed esaustività della liquidazione, in modo che essa garantisca ogni possibile profilo del danno non patrimoniale concretamente patito dal leso.

Da un lato, si nega la possibilità di una autonoma considerazione del danno esistenziale (Cass., sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950), atteso che: ove in esso si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c. interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel “danno esistenziale” si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (Cass., sez. III, 24 maggio 2013, n. 12985).

Dall'altro, si sostiene l'esigenza di valutare il danno esistenziale separatamente da quello biologico (Cass., sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22585), in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo il primo ad un distinto momento essenziale della sofferenza dell'individuo, quale la significativa alterazione della vita quotidiana; ribadendosi che il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili (Cass., sez. III, 20 novembre 2012, n. 20292).

Particolarità presenta il danno esistenziale nel diritto del lavoro, riconosciuto, ad es., in caso di dequalificazione professionale o demansionamento (specie se sorretto da motivazioni discriminatorie), soppressione del riposo settimanale o delle ferie (danno da usura psicofisica, finché non rientri nella lesione medicalmente accertabile), “mobbing”, provvedimento disciplinare ingiurioso (se lesivo del decoro, della dignità o dell'onore del lavoratore). Sul punto, si ribadisce che, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale va inteso come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno; e che va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento (Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572).

La soluzione delle sentenze di San Martino resta, tuttavia ed allo stato, la più corretta dal punto di vista scientifico: l'unitarietà del danno conseguenza – quello arrecato al “valore-uomo” – è evidente, come lo è la necessità della completezza della sua valutazione di tutti i suoi profili, proprio per la poliedricità di quel valore e, quindi, per la peculiarità dei beni coinvolti. Una liquidazione separata di tali profili espone la valutazione al rischio della duplicazione delle poste risarcitorie e, così, della scorrettezza dell'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, oltre che dell'iniquità del risultato.

È, così, corretto tener certamente conto di tutti tali profili, ma senza attribuire separata rilevanza, a fini liquidatori, ad ognuno di essi, quasi fossero addendi di una somma, ciascuno dotato di autonomia. Infatti, le esigenze di personalizzazione potranno operare, se riscontrate, soltanto in sede di adeguamento del totale complessivo, considerato in modo altrettanto unitario.

Elemento soggettivo

Il danno esistenziale, nel senso detto, può conseguire a qualunque tipo di illecito ed essere quindi risarcito nelle ipotesi di reato doloso, colposo, di illecito civile doloso, colposo o rientrante nelle ipotesi di responsabilità presunta o oggettiva, ex artt. 2048 e ss. c.c.

Nesso di causalità

Il danno esistenziale può essere conseguenza di responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale. La condotta illecita deve ledere un diritto inviolabile, relativo alla persona, secondo le Sezioni Unite di San Martino: e tanto in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. ivi operata. Va tenuta ferma la risarcibilità dei soli pregiudizi consequenziali ex artt. 1223 e 2056 c.c., applicabili anche in tema di danno non patrimoniale (nesso di causalità giuridica), mentre per i soli danni da illecito contrattuale vige l'ulteriore limitazione dell'art. 1225 c.c., per il quale il risarcimento è limitato, al di fuori dei casi di dolo, al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l'obbligazione è sorta.

Onere della prova

Sul danneggiato che chiede il risarcimento del danno esistenziale incombe l'onere di provare la lesione del bene salute ed i danni consequenziali.

Il danno non patrimoniale, anche se sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (abbandonata ormai l'opposta teoria del danno evento), che va allegato e provato; non è mai configurabile, allora, un danno in re ipsa, anche se la prova può esser data con ogni mezzo e, così, anche per presunzioni, ex art. 115 c.p.c. e art. 2729 c.c.

Poiché però il pregiudizio (non biologico) attiene ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto e, cioè, i fatti da cui desumere la sofferenza in cui il danno morale si è visto oggettivarsi.

Aspetti medico-legali

Poiché il danno esistenziale integra una peculiare lesione, diversa da ogni limitazione anatomo-funzionale della persona e finanche da ogni sofferenza interiore, limitato è l'apporto della scienza medico-legale per l'acquisizione di elementi di giudizio, sia pure presuntivi.

Tuttavia, l'esame della documentazione clinica o, se del caso, dei referti di specialisti psicologi o psichiatri, quand'anche escludessero patologie in senso tecnico, potrebbe fondare elementi presuntivi da cui desumere la sussistenza e l'intensità di un'alterazione delle abitudini quotidiane di vita o delle attitudini relazionali in cui il danno esistenziale si risolve.

È importante, così, che il C.T.U. non tralasci alcun riferimento a dette risultanze, anche se esse non consentano di valutare sussistente un apprezzabile danno biologico in senso tradizionale, neppure transitorio.

Criteri di liquidazione

Per i principi della giurisprudenza di San Martino non è ammessa una liquidazione autonoma del danno morale, sia pure con la precisazione che la conclusione è volta ad evitare una duplicazione delle poste risarcitorie e, al contrario, a garantire una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, complessivamente inteso. In pratica, tale impostazione consente al giudice di determinare il danno non patrimoniale in maniera omnicomprensiva, con una liquidazione unica, a ristoro totale delle lesioni morali, biologiche o esistenziali.

Perciò, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude la possibilità di un separato risarcimento di specifiche fattispecie (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero duplicazioni risarcitorie, fermo, però, l'obbligo del giudice di tener conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass., sez. III, 23 settembre 2013, n. 21716).

La giurisprudenza di merito ha reagito variamente, per lo più rimodulando le tabelle di liquidazione nel senso di agire sul valore base del “punto”, posto a base della liquidazione del danno biologico, aumentandolo di una percentuale variabile – in relazione alla peculiarità del caso concreto – a titolo di ulteriore componente risarcitoria riferita al danno non patrimoniale diverso da quello biologico. In tal senso militano le opzioni ricostruttive finali operate con le tabelle dell'Osservatorio di Milano, cui la Cassazione ha riconosciuto il ruolo di elemento unificante, a livello nazionale, delle norme sulla liquidazione del danno non patrimoniale.

Tale soluzione è il miglior tentativo possibile per contemperare l'esigenza di personalizzazione della liquidazione con quella della prevedibilità della stessa, indispensabile ai fini di un'utile gestione del contenzioso e della parità di trattamento. Va evitata una parcellizzazione delle liquidazioni delle singole componenti del danno non patrimoniale: occorre una considerazione globale del pregiudizio al “valore-uomo”, semmai accentuando i parametri di personalizzazione, ma senza operare una monetizzazione di ciascun singolo aspetto o profilo.

Comunque, ove non sia applicabile il Codice delle Assicurazioni, il danno esistenziale va liquidato - a pena di nullità per violazione o falsa applicazione di norme di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1226 e 2056 c.c. - coi valori monetari indicati dalla Tabella milanese (ora Edizione 2013): perciò, con la personalizzazione ivi indicata in termini percentuali.

Ove vi siano altri parametri già oggetto di uno sforzo di valutazione categorizzata precostituita, come nelle tabelle del danno non patrimoniale, occorre riferirsi a questi, con l'indicazione delle ragioni dell'eventuale scostamento o – se necessario – del loro abbandono. E la forfetizzazione in ragione di una percentuale del danno biologico, se riferita a casi in cui ordinariamente il danno esistenziale si accompagna a quest'altro, costituisce una valida base di liquidazione equitativa, purché il risultato finale sia attestato come adeguata personalizzazione della complessiva considerazione del detrimento del valore-uomo leso e, in particolare, riconsiderando i parametri anzidetti in ragione anche di siffatto profilo, onde garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato (Cass., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402).

In mancanza di danno biologico, la considerazione complessiva deve, invece, prescindere da tabelle di sorta e rifarsi, ma sempre unitariamente, ad una valutazione unitaria di tutte le conseguenze integranti la sofferenza soggettiva; e va applicato il criterio di liquidazione equitativa, sottratto a controlli in sede di legittimità, purché non manifestamente irrisorio o eccessivo, ovvero purché non fondato su criteri manifestamente incongrui o contraddittori.

In nessun caso sono ammessi “vuoti” nella liquidazione (Cass., sez. III, 22 agosto 2013, n. 19402).

Aspetti processuali: le parti e il giudice

L'avvocato deve chiedere già con l'atto introduttivo la componente di danno esistenziale, adducendo i fatti e gli elementi da cui desumere la sussistenza e l'entità delle gravi alterazioni delle abitudini di vita o delle attitudini relazionali in dipendenza diretta ed immediata dell'illecito posto a fondamento della pretesa risarcitoria, sia esso contrattuale od extracontrattuale. Dovrà limitare, peraltro, la domanda ai danni che siano conseguenza diretta ed immediata dell'illecito e, quando si tratti di responsabilità contrattuale, a quelli che potevano presentarsi, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, come prevedibili conseguenze del potenziale inadempimento.

È onere dell'avvocato dell'attore provare o chiedere di provare i fatti suddetti: anche a mezzo di C.T.P. sugli aspetti diversi dalle limitazioni anatomo-funzionali integranti il danno biologico tradizionalmente inteso, oppure a mezzo testimoni, ovvero mediante interrogatorio libero dell'attore stesso; ed in tutti i casi sia con riferimento al fatto stesso dell'alterazione delle abitudini di vita e delle attitudini relazionali, sia ad altri fatti da cui ricavare presuntivamente quest'ultima. Se l'allegazione va fatta da subito e fin dall'atto di citazione, per la richiesta di prova costituenda (orale) o la produzione di prova precostituita potrà anche attendersi il secondo dei termini previsti dal comma 6 dell'art. 183 c.p.c.

Infine, ove si invochi una personalizzazione delle tabelle dell'Osservatorio di Milano, potrà essere buona norma produrle nella versione utilizzata per il calcolo; nel caso in cui si chieda, come consente la giurisprudenza di legittimità, di non tenerne conto,occorrerà indicare specificamente le ragioni che giustifichino una personalizzazione della liquidazione tale da imporne l'abbandono.

Profili penalistici

Il danno c.d. esistenziale può integrare gli estremi del reato p. e p. dall'art. 612-bis c.p., che, sotto la rubrica “atti persecutori”, dispone che sia “punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Sotto diverso profilo, occorrerà valutare se le modalità della condotta illecita integrino, di volta in volta, manifestazioni di ingiuria o di lesione dell'onore e della reputazione.

Casistica

Necessaria completezza della valutazione

  • Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche “vuoti” risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse (Cass., sez. III, 22 agosto 2013, n. 19402).
  • Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le distinzioni tradizionali (come quella tra danno morale e danno biologico) possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione, e mai al fine di risarcire due volte il medesimo pregiudizio, sol perché chiamato con nomi diversi. È perciò corretta la liquidazione del danno da uccisione di un prossimo congiunto quando risulti che il giudice del merito abbia tenuto conto delle circostanze rilevanti del caso concreto, a prescindere dai nomi che abbia usato per indicare i pregiudizi risarciti (Cass., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4043).
  • In materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, così, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno. È così corretta la liquidazione del giudice del merito, in un'azione risarcitoria promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico per esposizione a fibre di amianto, mediante considerazione delle ripercussioni “massimamente penalizzanti” della malattia sulla vita del danneggiato e valorizzazione della penosità della sofferenza, delle quotidiane difficoltà, delle cure estenuanti e dell'assenza di ogni prospettiva di guarigione, quantificando il risarcimento in misura doppia al danno biologico. (Cass. sez. lav., 21 aprile 2011, n. 9238).

Allegazione e prova anche presuntiva

  • In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della CEDU e dell'art. 1 della cd. “Carta di Nizza” - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico-relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Il danno a ciascuno dei familiari superstiti va liquidato nella sua completezza, in relazione ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Cass., sez. III, 17 aprile 2013, n. 9231).
  • Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale da provvedimento datoriale illegittimo postula una specifica allegazione su natura e caratteristiche del danno medesimo, pur potendo essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi offerti dall'ordinamento ed assumendo precipuo rilievo la prova per presunzioni, alla luce della complessiva valutazione di precisi elementi significativi - quali le ragioni dell'illegittimità del provvedimento datoriale, le caratteristiche, durata, gravità e conoscibilità nell'ambiente di lavoro dell'attuato demansionamento, la frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione professionale, le eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto - la cui isolata considerazione si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico e valutativo seguito dal giudice di merito (Cass., sez. lav., 21 marzo 2012, n. 4479; v. pure, in generale sul danno non patrimoniale da demansionamento: Cass., sez. lav., 17 settembre 2010, n. 19785; Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572).

Illegittimità del cumulo col danno morale

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno esistenziale da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato (Cass., sez. III, 18 gennaio 2011, n. 1072).

Modi di formulazione della domanda

Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, è sufficiente che nella domanda sia stato fatto espresso riferimento a tale tipo di pregiudizio, senza limitazioni connesse solo ad alcune e non ad altre conseguenze da esso derivate, non avendo rilievo che l'attore abbia poi richiesto, solo in sede di conclusioni, il cosiddetto “danno esistenziale”, il quale, pur costituendo sintagma ampiamente invalso nella prassi giudiziaria, non configura un'autonoma categoria di danno (Cass., sez. III, 9 marzo 2012, n. 3718).

Caratteri della liquidazione equitativa

La valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria. È pertanto corretta, con riferimento alle molestie sessuali subite da un lavoratrice, la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, utilizzando, quanto al danno esistenziale, il criterio della rilevanza del clima di intimidazione creato nell'ambiente lavorativo dal comportamento del datore di lavoro e del peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare della lavoratrice molestata in conseguenza dell'illecito subito (Cass., sez. lav., 19 maggio 2010, n. 12318).

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