La riforma e il processo penale telematico
14 Novembre 2022
PNRR Giustizia e digitalizzazione del processo
Come è noto, l'Italia ha assunto l'impegno di ridurre in cinque anni del 40% il tempo medio di durata dei procedimenti civili e del 25% di quelli penali nonché di ridurre del 90% l'arretrato che grava sugli uffici giudiziari. Si tratta di obiettivi fondamentali perché dal loro raggiungimento dipende il conseguimento dei fondi previsti dal Piano per la ripresa dell'Europa.
Il PNRR per il Ministero della giustizia, in particolare, individua tre linee di intervento.
La legge delega n. 134 del 2021
La legge n. 134 del 2021, intitolata Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (cd. riforma Cartabia), nell'ambito degli interventi finalizzati al perseguimento di tale scopo, ha delegato il Governo ad istituire il processo penale telematico.
L'idea di fondo che ha ispirato tale delega consiste nella consapevolezza che l'utilizzo dell'informatica contribuirà non poco al recupero di efficienza della funzione giudiziaria penale e alla celere definizione dei processi.
I principi e i criteri direttivi per la realizzazione del processo penale telematico sono contenuti nell'art. 1, comma 5, lett. a) e b) della legge n. 134 del 2021 che, affrontando il profilo centrale del tema, ha previsto la sostituzione della precedente impostazione fisica-cartacea dell'atto processuale e del fascicolo che lo contiene con una dimensione di privilegiata natività digitale dell'atto (così, B. Galgani, Contributo per un rito penale dal volto digitale: Gli assist offerti dalla legge delega “Cartabia”, in A. Marandola, Riforma Cartabia e rito penale. La legge delega tra impegni europei e scelte valoriali, Milano, 2022, p. 40).
In particolare, le direttive della legge delega prevedono: - che gli atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza; - che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di atti e di documenti, le comunicazioni e le notificazioni debbano essere effettuate con modalità telematiche; - che il Ministero della Giustizia, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, debba fissare le regole tecniche per i depositi, le comunicazioni e le notificazioni; - che, per gli atti che le parti compiono personalmente, il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica.
L'art. 1, comma 5, lett. c), della legge n. 134 del 2021, inoltre, ha stabilito che il decreto delegato debba prevedere una disciplina transitoria ispirata ai criteri di gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche; di razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega; di coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto.
La legge delega, dunque, ha preso atto che il superamento del sistema processuale “cartaceo e l'avvento di un modello esclusivamente digitale non è scenario realizzabile a brevissimo, perché implica il superamento di una molteplicità di problemi.
Princìpi e criteri direttivi per il legislatore delegato in tema di processo telematico, infine, sono contenuti nell'art. 1, comma 6, della legge n. 134 del 2021, che ha previsto la possibilità per l'imputato di indicare anche i recapiti telatici di cui ha disponibilità, dichiarando domicilio presso un proprio idoneo recapito telematico, nonché, limitatamente al profilo delle forme di documentazione dei verbali, nell'art. 1, comma 8, della legge delega.
Il decreto legislativo n. 150 del 2022
La delega è stata attuata dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha delineato un organico contesto normativo di riferimento per l'istituzione di “un ambiente digitale per il procedimento penale” (così, si esprime la relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo).
La scelta di fondo è consistita nella introduzione di alcune nuove norme nel Libro II del codice di procedura penale, che è dedicato agli atti del procedimento. Queste nuove disposizioni istituiscono il citato ambiente digitale per tutte le fasi del procedimento penale, disciplinando la formazione, la conservazione e la sottoscrizione dell'atto “in forma di documento informatico” (art. 110 cod. proc. pen.) e l'istituzione del “fascicolo informatico” (art. 111-ter cod. proc. pen).
L'introduzione di queste norme, che presentano una portata generale, ha permesso di limitare l'intervento sulle disposizioni dei libri successivi del codice di rito a pochi snodi normativi che coinvolgono i temi del processo penale telematico.
Il legislatore, poi, non ha voluto introdurre nuove previsioni di invalidità degli atti per favorire una maggiore facilità di attuazione della riforma. Sul punto, si è solo provveduto ad adattare le cause di invalidità esistenti alla transizione digitale, sulla base della considerazione che un sistema, già ricco di previsioni invalidanti, non necessitasse di ulteriori ipotesi.
Il profilo della gradualità, imposto dalla legge delega, inoltre, è stato realizzato per mezzo di una disposizione transitoria secondo cui: - la riforma entrerà in vigore solo a seguito di un decreto del Ministero della Giustizia, che accerterà l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di completa gestione del fascicolo informatico e che interverrà entro il 31 dicembre 2023; - l'art. 87, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, stabilisce che, con un regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, debbano essere individuati i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione - sino a quel momento, pertanto, l'eventuale utilizzo di applicativi informatici nel processo penale rimane disciplinata dalla normativa previgente.
È solo il caso di aggiungere, infine, che l'attuazione della delega per la transizione digitale del processo penale si è rivelata operazione complessa, perché ha richiesto l'intervento di studiosi e operatori provenienti da esperienze professionali diverse, giuridico ed informatico, i quali hanno agito senza poter avvalersi di una consolidata e condivisa letteratura di riferimento sul piano scientifico. In difetto di un valido ed ampio supporto scientifico, anche la mera precisazione delle definizioni è stata difficile.
La stessa legge delega, del resto, ha lasciato imprecisato qualche passaggio di rilievo, usando, per esempio, come sinonimi la modalità “telematica” e quella “digitale”. Riferimenti
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