Riforma Cartabia: indicazioni dal Ministero in tema di indagini preliminari e richiesta di archiviazione

Redazione Scientifica
15 Novembre 2022

Con la circolare dello scorso 26 ottobre 2022, il DAG ha dato alcune indicazioni agli uffici giudiziari utili per la fase di avvio dell'attuazione concreta della riforma.

Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Partendo dal dato testuale della nuova formulazione dell'art. 408 c.p.p., viene precisato che «la disposizione in argomento è la prima occasione, inserita nel codice di rito dal legislatore della riforma, di confronto del pubblico ministero con il nuovo standard dimostrativo richiesto per le indagini da lui compiute. “La ragionevole previsione di condanna” costituisce l'orizzonte della sua scelta e demarca il confine tra esercizio dell'azione penale ed archiviazione. Dunque, dalla «infondatezza della notizia di reato» si perviene alla nuova nozione di «ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca»; si passa, cioè, da una sorta di validazione ex post dell'atto genetico delle indagini (la notizia di reato) ad una valutazione che mira a considerare sul piano prognostico solo se gli esiti delle indagini compiute possano oggettivamente confermare l'ipotesi di accusa». In virtù dell'apertura di questo tipo di valutazione, sarà ora l'interprete a «stabilire se e quali dinamiche, anche processuali (ad es. il decorso del tempo), possano incidere sulla scelta di esercizio dell'azione penale». Sul piano organizzativo, la circolare sottolinea come la nuova regola di giudizio comporterà, plausibilmente, un aumento delle richieste di archiviazione, ma anche delle opposizioni alle richieste di archiviazione. In tal senso, «il mutamento del perimetro valutativo richiederà un più approfondito assolvimento dell'onere di motivazione della scelta che, peraltro, potrà assolvere essa stessa ad una funzione deflattiva rispetto alla proposizione di opposizioni. La condizione per la buona operatività di questa deflazione, ovviamente, è condizionata al fatto che la richiesta di archiviazione non si limiti alla mera enunciazione della formula normativa». In tema di concreta gestione dei carichi di lavoro, la circolare consiglia «che il personale amministrativo da assegnare alla lavorazione delle richieste di archiviazione - anche attingendo ai profili tecnici finanziati con il PNRR (tra i quali i 500 operatori di data entry) sia adeguatamente potenziato e che sia favorita, anche grazie all'operato delle FF.OO. ed alla loro attività di prossimità ai soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria, un'opera di sostanziale componimento del conflitto volto a favorire, ove possibile, la remissione della querela».

Iscrizione e trattazione delle notizie di reato. Le novità previste dall'art. 335 c.p.p. riguardano all'iscrizione e alla trattazione delle notizie di reato. Sull'argomento, si sottolinea che «il leitmotiv della novella è la tempestività dell'iscrizione della notizia di reato, qui più specificatamente intesa come entità a contenuto complesso la cui completezza è data non solo dall'enunciazione del fatto criminoso, ma anche dall'individuazione del soggetto o dei soggetti cui il reato è attribuito». Il P.M. deve infatti provvedere all'indicazione degli autori del reato non appena ciò sia desumibile dalle informative di reato. Il P.M. dovrà inoltre provvedere alla retrodatazione dell'iscrizione sul versante soggettivo laddove ciò non sia già avvenuto. Il legislatore ha dunque voluto porre chiaramente l'accento sull'affidamento in primis al pubblico ministero del controllo dell'evoluzione della notizia di reato, provvedendo alla sua regolarizzazione. Il ruolo forte che viene riconosciuto al P.M. impone un ripensamento della prassi di iscrizione di procedimento a carico di “persona da identificare” «collocati in una sorta di limbo intermedio tra le iscrizioni che contemplano la sola componente oggettiva della notitia criminis (mod. 44), e quelle in cui si fa riferimento a fatti attribuibili ad una persona già individuata (mod. 21)». Passando al lato pratico, «la prima applicazione del precetto consiglia, quindi, l'attivazione di opportune iniziative di raccordo con i comandi di polizia giudiziaria del circondario, per rappresentare loro quali siano gli adempimenti ai quali dare immediato corso nelle attività di compilazione degli atti, per assicurare – già nella fase antecedente al deposito della notizia di reato (che verrà trasmessa attraverso il tendenziale esclusivo strumento telematico cd “portale”) – il puntuale rispetto dell'art. 335 c.p.p. La redazione da parte della P.G., nella premessa delle comunicazioni, di un chiaro specchietto contenente tutti i dati salienti per la più completa iscrizione della notizia di reato sicuramente potrà facilitare l'analisi del documento rimessa all'esame del pubblico ministero».

Retrodatazione dell'iscrizione a istanza di parte. L'analisi dell'art. 335-quater c.p.p., che consente alla persona sottoposta alle indagini di chiedere una verifica giurisdizionale sulla regolarità temporale dell'iscrizione della notizia di reato a suo carico, porta la circolare a chiarire che la richiesta deve essere presentata, a pena di inammissibile, con indicazioni delle ragioni che la sorreggono e degli atti da cui si desume il ritardo. Il termine è quello di 20 giorni dal momento in cui l'indagato ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Il DAG precisa poi che «non ogni rilievo della sussistenza di un ritardo nell'iscrizione comporterà l'adozione, da parte del giudice adito, di un provvedimento con cui si ordina al pubblico ministero di provvedere alla indicazione della diversa data che si è determinata, bensì solo di quel ritardo che – all'esito della verifica giurisdizionale – risulti inequivoco ed ingiustificato».

L'ordine di iscrizione ex officio. L'art. 335-ter c.p.p. riguarda l'ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini. Sul tema, risulta opportuno che «le comunicazioni depositate dalla polizia giudiziaria (anche se dirette ad attività di ricerca della prova per le quali è tuttavia necessaria l'autorizzazione del G.i.p.) riportino in evidenza i nominativi degli indagati, i relativi fatti-reato e le informative precedenti alle quali si richiamano le risultanze riferite negli atti depositati. Sempre al fine di consentire un agevole esame della documentazione è parimenti opportuna la realizzazione di un'attenta indicizzazione delle risultanze da parte della polizia giudiziaria all'atto del deposito».

Rimedi alla stasi del procedimento. La circolare analizza infine, le disposizioni previste dagli artt. 407-bis, 412, 415-bis, 415-ter c.p.p. e 127 disp. att. c.p.p. I rimedi alla stasi del procedimento rappresentano una delle parti più significative della riforma, introducendo nuovi adempimenti o precisando altri già esistenti; vengono altresì modificati importanti termini processuali che la circolare sintetizzata per una pronta lettura. Viene precisato che «il potere di avocazione necessita di un ordinato e costante flusso comunicativo tra le Procure del distretto e la Procura generale», ponendo in capo alla segreteria del pubblico ministero una serie di adempimenti ulteriori al fine della comunicazione di tre elenchi così distinti:

  1. «procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, a1) per questi occorre anche specificare se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito (trattasi del nuovo procedimento sulla discovery);
  2. procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo;
  3. procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero, non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice».

*Fonte: DirittoeGiustizia