Procedura di licenziamento collettivo in caso di un unico soggetto datoriale tra più società

01 Dicembre 2022

La Corte di Cassazione nell'ordinanza in commento ribadisce il principio secondo cui quando si configura in concreto un unico soggetto datoriale tra più società, la procedura di licenziamento collettivo deve coinvolgere tutti i lavoratori dell'unico complesso aziendale scaturito da tale integrazione, pur in assenza di prova dell'utilizzo promiscuo delle attività dei dipendenti effettivamente licenziati

In una fattispecie di più imprese formalmente distinte, ma con un'unica organizzazione imprenditoriale, intesa anche come unico centro decisionale, i requisiti dimensionali e quantitativi prescritti dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991 - ai fini dell'applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi - devono essere riferiti all'unico complesso aziendale costituito dalle predette imprese. Infatti, è configurabile, a vari fini, di un'impresa unitaria, a prescindere dal carattere simulatorio del frazionamento dell'unica attività, e valorizzando la mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un'unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale.

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