a) Per il caso che il pubblico ministero, scaduti i termini per la conclusione delle indagini preliminari, non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, il Parlamento ha invitato il Governo a predisporre meccanismi procedurali idonei a consentire all'indagato e alla persona offesa dal reato (che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata) di prendere cognizione degli atti di indagine.
Il legislatore delegato è tenuto a considerare sia le esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p. sia eventuali ulteriori esigenze di cui all'art. 7, par. 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Detta disposizione prevede il rifiuto all'accesso a “parte” della documentazione relativa all'indagine, sempre che ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, qualora possa «comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un'altra persona» o qualora sia «strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale.».
Al Governo è, infine, chiesto di stabilire se il provvedimento di rifiuto debba essere adottato dal giudice per le indagini preliminari o dal pubblico ministero con possibilità di successivo controllo giurisdizionale.
b) Il legislatore delegato (art. 22, comma 1, lett. m), d.lgs. 150) ha introdotto il voluminoso art. 415-terc.p.p. (al quale si applica la citata disposizione transitoria di cui all'art. 88-bis).
La regola: scaduti i termini di cui all'art. 407-bis, comma 2 (che – come si è visto – sono termini diversi da quelli per la conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 405, comma 2; la rubrica dell'articolo in esame parla, dunque, impropriamente di «inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari»), gli atti dell'indagine devono essere depositati in segreteria, con avviso all'indagato e alla persona offesa dal reato dell'avvenuto deposito e della facoltà di esame (e di estrazione di copia) qualora il pubblico ministero non abbia disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, né abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione (comma 1, primo e secondo periodo).
L'avviso all'indagato e alla persona offesa dal reato, una copia del quale va comunicata al procuratore generale (comma 1, ultimo periodo), deve contenere anche l'indicazione della facoltà di chiedere al giudice, decorso 1 mese (3 mesi se si procede per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2) dalla notifica dell'avviso di deposito o del decreto indicato al comma 2 (con il quale il procuratore generale, qualora non riceva copia dell'avviso entro dieci giorni dalla scadenza dei termini, ordina, sempre che non decida di disporre l'avocazione, al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito entro un termine non superiore a venti giorni) senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, di ordinare al pubblico ministero di provvedere (commi 1, terzo periodo, e 3, primo e secondo periodo).
Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonché il comma 5-quinquies dell'art. 415-bis c.p.p. (comma 3, terzo periodo).
In altre parole, il giudice provvede, nei venti giorni successivi e, in caso di accoglimento, ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto va comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale e notificata al richiedente (secondo, terzo e quarto periodo del comma 5-quater dell'art. 415-bis). Il pubblico ministero è, poi, tenuto a trasmettere al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso (comma 5-quinquies dell'art. 415-bis).
Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'art. 407-bis, comma 2 (tre o nove mesi per i reati di cui all'art. 407, comma 2) sono ridotti di due terzi (comma 3, ultimo periodo).
Eccezione alla regola: è espressa, nell'incipit del comma 1, dalle parole «Salvo quanto previsto dal comma 4». E il comma 4 prevede che, prima della scadenza dei termini previsti dall'art. 407-bis, comma 2 (v. supra), se ricorrono le circostanze – delle quali si è detto - di cui al comma 5-bis dell'art. 415-bis, il pubblico ministero può presentare al procuratore generale richiesta di differimento del deposito e della notifica dell'avviso.
Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell'art. 415-bis, vale a dire entro venti giorni autorizza il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, non superiore a un anno.
Se non autorizza, il procuratore generale ordina al procuratore della Repubblica di depositare e provvedere alla notifica dell'avviso entro un termine non superiore a venti giorni.
Tutto ciò sempre che il pubblico ministero non abbia già presentato la richiesta di differimento prevista dal già citato comma 5-bis dell'art. 415-bis.
Per completezza, è opportuno, infine, segnalare che il nuovo testo dell'art. 127 disp. att. c.p.p. (come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. n), del d.lgs. 150/2022) prevede, al comma 1, che la segreteria del pubblico ministero trasmetta ogni settimana al procuratore generale dati sulle persone e sui reati (specificati nel comma 3) relativi ai:
a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'art. 407-bis, comma 2;
b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'art. 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo;
c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lett. a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli artt. 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo.
Precisa il comma 2 che, per ciascuno dei procedimenti di cui alla lett. a), va specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'art. 415-bis e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.