Riforma Cartabia: gli emendamenti approvati in Senato

Antonella Marandola
20 Dicembre 2022

Lo scorso 13 dicembre, il Senato ha approvato, con modificazioni, il ddl di conversione del d.l. n. 162/2022 con cui la disciplina transitoria della riforma Cartabia in ambito penale diviene più articolata. In questo focus vedremo nel dettaglio come.
Modifica delle disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità (Art. 85)

Viene espunta la previsione che gli uffici giudiziari debbano dare informazione alla persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, che aveva destato allarme per il rilevante aggravio organizzativo.

Al suo posto, il nuovo comma 2 si occupa del tema, pure controverso, relativo alle conseguenze della novella sulle misure cautelari in corso per i reati divenuti perseguibili a querela. Solo in tali casi permane l'onere informativo, da parte dell'autorità giudiziaria che procede, di ricercare la persona offesa e verificarne la volontà punitiva. Qualora la querela non venga acquisita entro venti giorni, la misura perde efficacia. Non viene meno il diritto a proporre querela successivamente.

Durante in decorso di tale temine si è espressamente prevista la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, sino alla acquisizione della querela e, in ogni caso non oltre venti giorni.

Durante tale periodo potranno essere compiuti solo gli atti urgenti, gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo (comma 2-bis).

Una ulteriore previsione è stata introdotta, con il comma 2-ter, per quelle norme novellate (artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p.) che prevedono la procedibilità d'ufficio nel caso in cui i fatti risultino connessi con altri reati procedibili d'ufficio. La disposizione ribadisce espressamente la permanenza della procedibilità d'ufficio per quei reati, ora procedibili a querela, commessi prima dell'entrata in vigore della riforma.

Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile (Art. 85-bis)

È risultato indispensabile contemplare espressamente i casi in cui al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme si sia già superata la fase dell'accertamento sulla costituzione delle parti in udienza preliminare. In tali casi, in mancanza di una disposizione di raccordo, si sarebbe pregiudicata la possibilità della costituzione della parte civile in dibattimento. È stata, quindi, introdotta la nuova disposizione che prevede in tali casi l'applicazione delle disposizioni previgenti.

Modifica delle disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico (Art. 87)

Opportunamente si è giunti alla modifica del sesto comma della norma transitoria che aveva sollevato diversi dubbi applicativi.

Un primo intervento introduce la possibilità per (la sola) parte di depositare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero.

Viene, inoltre, soppresso il secondo periodo i cui contenuti sono disciplinati dai nuovi commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6 -quinquies.

Il tema è quello del deposito degli atti nel portale telematico, già previsto dalle disposizioni emergenziali. Con l'interpolazione di cui al comma 6-bis si è esplicitato il contenuto del rinvio riproducendo la disciplina del deposito dell'art. 24 commi da 1 a 3 originariamente citato.

Si tratta degli atti per i quali, già ad oggi, è previsto il deposito esclusivo attraverso il portale telematico la cui disciplina viene estesa sino al termine di entrata in vigore del processo penale telematico.

Analogamente a quanto previsto con le norme emergenziali, al comma 6-ter, si prevede la possibilità di estensione del deposito attraverso il portale di ulteriori atti che potranno essere indicati da successivi decreti ministeriali.

Il comma 6-quater disciplina i casi di malfunzionamento del sistema, attestato da provvedimento del DIGSIA, con conseguente proroga dei termini fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale.

Il comma 6-quinquies, infine, esclude espressamente la validità del deposito a mezzo PEC degli atti individuati a norma degli articoli precedenti. Tale disposizione renderà inefficace il deposito via PEC man mano che sarà consentito il deposito con il portale telematico di atti ulteriori.

Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti documenti e istanze (Art. 87-bis)

Viene finalmente prorogata la facoltà di deposito a mezzo pec per tutti gli atti per i quali non è ancora consentito l'uso del portale e sino al momento della attivazione.

Gli indirizzi degli uffici destinatari e le specifiche tecniche sono quelli indicati del provvedimento del DIGSIA. Qualora il messaggio superi le dimensioni stabilite dal sistema, è consentito l'invio di più messaggi. Il termine per il deposito è entro le 24 ore del giorno di scadenza.

La disposizione ha colmato una lacuna già evidenziata, soprattutto con riferimento agli atti di impugnazione, per i quali concorreva a complicare il quadro l'abrogazione del deposito fuori sede e a mezzo posta.

Il comma 3 ed i seguenti si soffermano sulle specifiche caratteristiche delle impugnazioni, quanto all'atto di impugnazione è prevista espressamente la firma digitale e la specifica indicazione degli allegati.

È previsto che l'invio avvenga dall'indirizzo del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Tali modalità valgono anche per motivi nuovi e memorie.

Il sesto comma opera come norma di chiusura estendendo le modalità previste dai tre commi precedenti a tutte le impugnazioni comunque denominate. Contiene inoltre la specifica previsione, relativa alle materie cautelari, personali o reali, sull'indirizzo di ricezione del giudice competente.

Il settimo comma introduce nuove inammissibilità delle impugnazioni, specificamente relative alle modalità telematiche di invio. Saranno dichiarate inammissibili le impugnazioni prive di sottoscrizione digitale e nei casi di invio da e ad indirizzi non asseverati.

In tali casi l'inammissibilità potrà essere dichiarata d'ufficio con ordinanza, ne conseguirà l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Le ipotesi transitorie contemplano specifici oneri per gli uffici di inserimento di copie analogiche per attestazione ed «ai fini della continuità del fascicolo cartaceo» (commi 2 e 9).

Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari (Art. 88-bis)

Si è ritenuto di inserire una previsione di ultrattività delle norme in vigore relative alle indagini in corso.

La norma pone, quale termine discriminate, la data di iscrizione della notizia di reato, le nuove norme non si applicano alle iscrizioni precedenti.

Fanno eccezione le iscrizioni successive per fatti connessi ad altri già iscritti ovvero per i reati più gravi indicati nell'art. 407 comma 2 anche nelle ipotesi di collegamento investigativo (art. 371, comma 2, lett. b) e c) c.p.p.).

Tuttavia, per le iscrizioni di reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma, troveranno applicazione le nuove disposizioni relative alla retrodatazione di cui all'art. 335-quater c.p.p.

Tale modifica di fatto differisce gli effetti della novella in materia di indagini preliminari e introduce un tempo di latenza in cui, non può escludersi che le novità introdotte possano essere rivalutate.

Disposizioni transitorie in materia di sentenze di non luogo a procedere (Art. 88-ter)

L'interpolazione dell'art. 88-ter prevede che la inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applichi solo ai provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore della riforma.

Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale (Art. 89-bis)

Anche questo intervento additivo sancisce la ultrattività delle disposizioni previgenti per i procedimenti nei quali l'atto introduttivo è emesso in data precedente all'entrata in vigore della riforma.

Le norme che hanno introdotto l'udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta a giudizio saranno applicate, dunque, solo ai procedimenti nei quali il decreto di citazione sia emesso dopo il 30 dicembre 2022.

Modifiche delle disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa (Art. 92)

L'inserimento di questa ulteriore previsione differisce di sei mesi l'entrata in vigore delle disposizioni che hanno introdotto nel sistema la giustizia riparativa. Il termine è coordinato a quello assegnato alle Conferenze locali per la strutturazione dei Centri per l'erogazione dei servizi di giustizia riparativa. La previsione mira ad assicurare che l'introduzione di questa rilevante novità sia supportata dalla rete esterna prevista dalla riforma.

Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento (nuovo articolo 93-bis)

Anche questo intervento è stato sollecitato dalle prime reazioni alla riforma e dal dibattito che ne è scaturito.

Si è voluto evitare il “rischio” di rinnovazione dei dibattimenti a causa della indisponibilità dei sistemi di videoregistrazione.

La disposizione differita prevede che: «se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già resto dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze».

Il termine fissato per l'entrata in vigore della nuova norma è a data fissa: il 1° gennaio 2024, solo alle dichiarazioni rese successivamente si applicherà la novella.

In questo caso il legislatore ha ritenuto di individuare un termine avulso dalla applicazione della nuova disciplina della registrazione audiovisiva (art. 510, comma 2-bis c.p.p.) che peraltro è stato modificato dalla successiva disposizione.

In pratica fino alla scadenza stabilita, continuerà a trovare spazio la giurisprudenza sulla rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice, cristallizzata nelle Sezioni Unite n. 41736/2019, Bajrami che la legge delega si proponeva di superare.

Non è dato prevedere lo stato di avanzamento della operatività del nuovo sistema e la situazione sul territorio alla fine del 2023, ma può sin d'ora ipotizzarsi che il dibattito sarà puntualmente riproposto.

Modifica delle disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni (art. 94, comma 1)

Come si è detto la previsione di attivazione dell'obbligo dell'audio-video-registrazione è stato ridotto a sei mesi dall'entrata in vigore della riforma. L'autonomia di tale termine dal precedente non esclude una successiva rivalutazione dello stato di attivazione.

Disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione (nuovo art. 94, comma 2)

Anche questo intervento correttivo risponde ad un tema sollevato da più parti.

Si è stabilito che per i procedimenti nei quali l'impugnazione sia stata proposta entro il 30 giugno 2023 continuino ad applicarsi le disposizioni in vigore durante lo stato di emergenza mentre il “nuovo rito” troverà applicazione nei procedimenti per le impugnazioni proposte dal 1° luglio 2023.

Si è scelto di individuare esplicitamente nell'impugnazione proposta, l'actus al quale fissare il tempus del rito applicabile. Se avverso lo stesso provvedimento sono presentate diverse impugnazioni è la data della prima a cristallizzare il rito.

Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive (Art. 97-bis)

Un ulteriore intervento, infine, per infondere ultrattività alle disposizioni abrogate relative a condanne per sanzioni sostitutive e relativi provvedimenti di conversione. Il fine è consentire, da una parte l'iscrizione dei provvedimenti già emessi, ma non ancora registrati, dall'altra di quelli che dovessero essere in futuro applicati a titolo di disposizioni più favorevoli.

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