Non è consentita la sanatoria della procura inesistente

Redazione scientifica
23 Dicembre 2022

Le Sezioni Unite, decidendo su questione di contrasto e di massima di particolare importanza, hanno affermato che il vigente art. 182, comma 2, c.p.c. non consente di «sanare» l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti.

Con la sentenza n. 37434 del 21 dicembre 2022 le Sezioni Unite civili hanno aderito all'interpretazione più restrittiva secondo la quale l'art. 182, comma 2, c.p.c., come novellato dalla legge n. 69/2009, consente la sanatoria della sola procura alle liti materialmente presente in atti ma, tuttavia, affetta da un vizio che ne determina la nullità e non anche la sanatoria della procura inesistente.

Secondo ii giudici il dato letterale suffraga l'idea che la legge non abbia inteso contemplare l'inesistenza (peraltro fenomeno, per così dire, esterno ed estraneo alla categoria giuridica dell'atto viziato in senso proprio), avendo inteso considerare la sola procura affetta da nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l'affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio.

L'estensione della sanatoria alla procura inesistente si porrebbe, d'altro canto, in contrasto con il principio enunciato dagli artt. 82 e 83 c.p.c., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente. Tale principio resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l'effetto ex tunc sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolarmente munito di procura.

Da ultimo si sottolinea come la recente riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022 abbia nuovamente riformulato il testo dell'art. 182 c.p.c., attribuendo un contenuto chiaramente diverso rispetto alla disposizione precedente. Non solo viene espressamente indicato il caso della «mancanza della procura», ma il vizio della nullità viene riferito al difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, quindi all'ipotesi della legittimazione sostanziale. L'innovazione conferma “a contrario” la correttezza della linea interpretativa sposata, secondo la quale la norma vigente non consente la «sanatoria» dell'inesistenza della procura.

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