CitazioneFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 163
30 Agosto 2024
Inquadramento L'atto di citazione è l'atto processuale che dà impulso al processo civile, nei casi in cui esso è destinato a svolgersi con rito ordinario, consentendo l'instaurazione del contraddittorio con il convenuto - che viene, appunto, citato a comparire ad udienza fissa, individuata direttamente dall'attore, salva la possibilità di differimento da parte del giudice designato ex art. 171-bis cpc, nell'ambito delle verifiche preliminari alla trattazione del processo. Gli art. 163 e ss. c.p.c. regolano i requisiti di forma e contenuto dell'atto di citazione, nonché i vizi suscettibili di determinarne la nullità, disciplinando, altresì, le modalità di costituzione in giudizio dell'attore a seguito della notifica dell'atto introduttivo. L'attuale formulazione degli artt. 163 e ss. c.p.c. è il frutto delle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022, applicabili alle controversie introdotte successivamente al 28 febbraio 2023. La riforma non ha, comunque, intaccato sulla natura dell'atto di citazione e sulla sua funzione di impulso al processo introdotto con rito ordinario. Il contenuto dell'atto di citazione Ai sensi dell' art. 163 c.p.c., l'atto di citazione deve contenere una serie di requisiti che tradizionalmente vengono ricondotti a due distinti gruppi, corrispondenti alle due funzioni tipiche dell'atto di citazione: l'editio actionis (che delinea il contenuto della domanda giudiziale spiegata dall'attore) e la vocatio in ius (essendo la citazione diretta all'instaurazione del contraddittorio con il convenuto). L'atto di citazione deve, quindi, contenere: 1) l'indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore; il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda (c.d. petitum); 3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento (requisito introdotto dal d.lgs. 149/2022 per le cause introdotte successivamente al 28 febbraio 2023); 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (c.d. causa petendi); 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. - ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini - e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. , nonché con l'avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (avvertimenti, questi ultimi, introdotti dal d.lgs. 149/2022, per le cause instaurate successivamente al 28 febbraio 2023). L'atto di citazione, inoltre, salvi i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente (art. 82, comma 1 c.p.c.), deve essere sottoscritto dal difensore che, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., deve indicare il proprio codice fiscale e il numero di fax (requisito, quest'ultimo, ormai superato dall'obbligatorietà delle comunicazioni a mezzo PEC da parte della cancelleria, ad indirizzo automaticamente individuato sulla base del codice fiscale del difensore). L'art. 45-bis d.l. n. 90/2014, conv. con modif. in l. n. 114/2014, in sede di conversione, in sede di conversione ha soppresso l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e, come detto, la PEC è associata in automatico dalla cancelleria al difensore sulla base del codice fiscale. Nell'atto di citazione deve essere, di regola, contenuto anche il mandato alle liti in favore del difensore che sottoscrive l'atto, che può essere apposto in calce o a margine dell'atto, ove il difensore non sia munito di procura generale. Per espressa previsione dell' art. 125 c.p.c., tuttavia, la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione della citazione, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (sempre che non si tratti di atto per cui la legge richieda ab origine una specifica procura speciale come nel caso del ricorso per cassazione: Cass. civ., sez. un., 13 giugno 2014, n. 13431). L'inesistenza ab origine della procura non è sanabile per i procedimenti introdotti antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 (Cass. civ., sez. un., 21 dicembre 2022, n. 37434), mentre la sanatoria è espressamente prevista dall'art. 182 c.p.c. nella formulazione vigente per i procedimenti introdotti successivamente al 28.2.2023. Le regole formali di cui al DM n. 110/2023 Il decreto del Ministero della Giustizia del 7 agosto 2023 n. 110, vigente dal 26 agosto 2023 e contenente «Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile» ha stabilito criteri di redazione degli atti processuali civili e limiti dimensionali destinati a valere per le cause di valore inferiore a euro 500.000. Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c. si è stabilito, in particolare, che l'atto di citazione (al pari del ricorso, della comparsa di risposta, delle memorie difensive, dei controricorsi e degli atti di intervento) deve essere redatto con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato, con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Salve, inoltre, le esclusioni e le deroghe previste dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, l'esposizione all'interno dell'atto di citazione va contenuta nel limite massimo di 80.000 caratteri, spazi esclusi, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine, nel formato di cui all'art. 6 (e, quindi, utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti; interlinea di 1,5; margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri). Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari. La notifica della citazione La citazione, sottoscritta dal difensore, deve essere consegnata all'ufficiale giudiziario ai fini della notifica al convenuto (art. 163, u.c. c.p.c.). Tale disposizione va, tuttavia, oggi letta alla luce della nuova formulazione dell'art. 137 c.p.c. come introdotta dal d.lgs. 149/2022 e del nuovo art. 3-ter, comma 1, della l. n. 53/1994, anch'esso introdotto dal d.lgs. 149/2022: in forza delle nuove norme, infatti, l'avvocato esegue direttamente (e obbligatoriamente) la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:
In tali casi, pertanto, l'ufficiale giudiziario esegue la notifica solo se l'avvocato richiedente dà atto, nella relata, che la notifica a mezzo PEC non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Peraltro, benché la modifica dell'art. 137 c.p.c. sembri essere applicabile ai soli procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, l'orientamento prevalente presso i tribunali italiani sembra essere quello di applicare la nuova disciplina a tutte le notificazioni successive al 28 febbraio 2023 e, quindi, anche a quelle relative ai giudizi introdotti in data antecedente all'entrata in vigore della riforma. Già nel regime normativo antecedente, comunque, il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in l. n. 221/2012), nel modificare la l. n. 53/1994 («Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali») aveva previsto la possibilità per gli avvocati di effettuare notifiche in via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata e con D.M. n. 48/2013, contenente «Regolamento recante modifiche al DM n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», si era provveduto all'adeguamento delle regole tecniche del processo telematico alla nuova normativa. Il d.l. n. 90/2014 (conv. in l. n. 114/2014) aveva, inoltre, eliminato la necessità della previa autorizzazione del consiglio dell'ordine degli avvocati per la notifica telematica da parte del difensore, come previsto, invece, dalla stessa l. 53/1994 per le notifiche in proprio degli avvocati a mani e a mezzo del servizio postale. La notificazione con modalità telematica, secondo quanto disposto dall'art. 3-bis l. 53/1994, si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'art. 196-undecies, disp. att. c.p.c. e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. La notifica fatta telematicamente si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 68/2005 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2 d.P.R. n. 68/2005, fermo quanto previsto dall'art. 147, comma 2 e 3 c.p.c. il quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022, dispone che le notifiche a mezzo PEC possano essere effettuate senza limiti di orario ma, se la ricevuta di avvenuta consegna è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notifica si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7:00 del giorno successivo. Il messaggio di posta elettronica, in ogni caso, deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della l. n. 53/1994» e l'avvocato deve redigere la relata di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relata deve contenere: 1) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; 2) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; 3) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; 4) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; 5) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; 6) l'attestazione di conformità di cui prima si è detto. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo. Secondo quanto chiarito dal DM n. 48/2013, la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La medesima disciplina si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. I vizi della citazione L'art. 164 c.p.c. individua i vizi che comportano nullità dell'atto di citazione, dettando una disciplina differenziata a seconda che il vizio riguardi la vocatio in ius ovvero l'editio actionis. Quanto ai vizi della vocatio in ius, l'art. 164 c.p.c. stabilisce che la citazione è nulla qualora:
La ratio di tale previsione è quella di evitare che per effetto di vizi formali dell'atto di citazione il convenuto possa non essere in condizione di costituirsi tempestivamente o articolare adeguatamente le proprie difese senza incorrere in decadenze. Per questi motivi, secondo la giurisprudenza di legittimità, i vizi relativi ai requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 163 c.p.c. inficiano la validità della citazione solo quando siano tali da rendere assolutamente incerta l'identificazione dell'ufficio adito o delle parti del processo (Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 2015, n. 19709). Per le stesse ragioni, i vizi si considerano sanati ove il convenuto si costituisca in giudizio, raggiungendo in questo caso la vocatio in ius il proprio scopo. Qualora, però, non sia stato rispettato il termine di cui all'art. 163-bis c.p.c. nella notifica dell'atto di citazione o al convenuto non sia stato dato l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., il convenuto stesso può costituirsi al solo fine di eccepire il vizio dell'atto introduttivo, ottenendo in questo caso la fissazione di una nuova udienza di prima comparizione e trattazione nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c. Ove, invece, a fronte di un vizio della vocatio in ius, il convenuto non si costituisca in giudizio, il giudice dovrà dichiarare la nullità dell'atto di citazione, disponendone la rinnovazione entro un termine perentorio. A questo punto, se l'attore nel termine assegnatogli provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo, il vizio è sanato con effetto ex tunc; se, invece, la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue. Ricorre, invece, un vizio dell'editio actionis tale da determinare la nullità della citazione quando:
La valutazione circa il vizio del petitum o della causa petendi va operata, secondo le indicazioni fornite dalla Suprema Corte, con riguardo innanzitutto all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (Cass. civ., Sez. VI, 5 febbraio 2019, n. 3363; Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1681; Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2013, n. 11751) e in secondo luogo, tenuto conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, del comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore oppure se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2008, n. 27670). Ove, entro questi limiti, il giudice rilevi un vizio dell'editio actionis, deve assegnare all'attore un termine perentorio per la rinnovazione dell'atto introduttivo (qualora il convenuto non si sia costituito in giudizio) ovvero per l'integrazione dell'atto stesso (qualora il convenuto si sia costituito). È irrilevante, quindi, la costituzione del convenuto ai fini del determinarsi della nullità dell'atto, potendo tale elemento solo essere valutato ai fini della ponderazione di un'effettiva assoluta incertezza del petitum o della causa petendi. Non è possibile, inoltre, nel caso di nullità della citazione per indeterminatezza del petitum o della causa petendi, la sanabilità attraverso l'esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande (e delle eccezioni e conclusioni) già proposte, ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c. (e, oggi, dell'art. 171-ter c.p.c., per i procedimenti rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 149/2022) giacché l'esercizio dello ius poenitendi presuppone che le domande principali ed (eventualmente) quelle riconvenzionali siano state ritualmente proposte sin dall'origine o, in caso di nullità, siano state rinnovate od integrate nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice, ai sensi dell'art. 164, comma 5 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2023, n. 16517). Nel caso di cui al comma 4 dell'art. 164 c.p.c., inoltre, la rinnovazione o integrazione dell'atto di citazione sana il vizio della domanda solo con effetto ex nunc, restando ferme le decadenze già maturate i diritti quesiti. Non sono previste conseguenze processuali per la mancanza, in citazione, del requisito di cui al numero 3-bis dell'art. 163 c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 149/2022). In tal caso, quindi, il giudice non dovrà ordinare la rinnovazione della citazione (neppure in caso di mancata costituzione del convenuto), assegnando, invece, termine per l'esperimento del tentativo di mediazione ove esso sia obbligatorio in relazione all'oggetto della controversia e non risulti prova dell'esperimento ante causam (ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010). Essendo stati, invece, gli altri avvertimenti introdotti dal d.lgs. 149/2022 inglobati nel numero 7 dell'art. 163 c.p.c., la loro omissione, in forza del disposto dell'art. 164, comma 1 c.p.c. comporta vizio della vocatio in ius e necessità di ordinare la rinnovazione dell'atto in caso di mancata costituzione del convenuto.
La citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Ai sensi del comma 1 dell'art. 645 c.p.c., l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione, che deve essere notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c. (vale a dire presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto nel ricorso per ingiunzione o, in mancanza, presso la cancelleria del giudice adito in monitorio). Benché, peraltro, la norma faccia riferimento alla citazione quale forma dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, l'opposizione, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2009, n. 8014; Cass. civ., sez. un., 14 marzo 1991, n. 2714), va proposta con ricorso ove si verta in materia di lavoro o previdenza ovvero in una delle materie di cui all'art. 447-bis c.p.c. La citazione, in mancanza di specifica indicazione da parte dell'art. 645 c.p.c. dovrà contenere tutti i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. sia in punto di vocatio in ius che in punto di editio actionis. Tali requisiti, tuttavia, devono essere letti alla luce della particolare posizione processuale dell'opponente, che è attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale: il petitum, pertanto, sarà rappresentato, di regola, dalla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto (o ridimensionamento) della domanda sottesa all'originario ricorso per ingiunzione. L'opponente potrà, inoltre, anche proporre domande riconvenzionali e dovrà, a pena di decadenza, sollevare le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, inclusa quella di incompetenza del giudice che ha emesso il monitorio opposto. In tale prospettiva, l'atto di citazione in opposizione, pur dovendo contenere tutti i requisiti propri della vocatio in ius, deve avere, in realtà, il contenuto proprio della comparsa di costituzione, come identificato dall'art. 167 c.p.c. Ne consegue che il giudice non potrà dichiarare la nullità della citazione in opposizione per vizio relativo all'editio actionis ove manchino gli elementi di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. L'opponente, inoltre, proprio in quanto convenuto in senso sostanziale, dovrà, con l'atto introduttivo, contestare specificamente i fatti posti dal ricorrente a base della domanda di ingiunzione, altrimenti gli stessi dovranno considerarsi ammessi ex art. 115 c.p.c. La peculiarità della posizione processuale dell'opponente si ripercuote, altresì, sulle conseguenze del mancato avvertimento all'opposto circa le decadenze a cui può andare incontro in caso di intempestiva costituzione ai sensi dell'art. 38 c.p.c. (per quanto riguarda le eccezioni di incompetenza per materia, valore e territorio del giudice adito). In generale, infatti, ove tale avvertimento manchi, ricorre una nullità che può essere sanata solo dalla costituzione del convenuto (artt. 156 e 164 c.p.c.), dovendo, altrimenti, il giudice ordinare la rinnovazione dell'atto. Il convenuto, inoltre, pur costituendosi, ha la facoltà di eccepire il vizio, chiedendo la fissazione di nuova udienza di prima comparizione e trattazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. (art. 164, comma 3 c.p.c.), in combinato disposto con l'art. 163, n. 7, c.p.c., nuova formulazione). Ci si è chiesti, tuttavia, se tale disciplina generale valga anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dove è, di fatto, l'opposto, attore in senso sostanziale, a scegliere dove radicare la competenza con la proposizione del ricorso monitorio. Diversi giudici di merito (Trib. Lamezia Terme, ord., 28 maggio 2010; Trib. Mondovi', ord. 11 marzo 2010) si sono espressi in senso negativo, sul presupposto che il mancato avvertimento all'opposto circa le decadenze di cui all'art. 38 c.p.c. afferenti, appunto, all'incompetenza dell'ufficio giudiziario adito dall'opponente sulla base di un'originaria scelta fatta sull'opposto, nessuna incidenza può avere sulle facoltà difensive di tale ultima parte: un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 164 c.p.c. ispirata al principio della ragionevole durata del processo, impedisce e sconsiglia, pertanto, nel caso prospettato, di fissare nuova udienza di prima comparizione e trattazione, trattandosi di provvedimento che nessuna utilità avrebbe per l'opposto e che varrebbe unicamente a dilatare ingiustificatamente i tempi del processo. Riferimenti
|