Giusi Ianni
08 Giugno 2016

L'atto di citazione è l'atto processuale che dà impulso al processo civile, nei casi in cui esso è destinato a svolgersi con rito ordinario, consentendo l'instaurazione del contraddittorio con il convenuto e, a seguito dell'iscrizione a ruolo della causa, l'investimento del giudice circa la questione oggetto di controversia.
Inquadramento

IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

L'atto di citazione è l'atto processuale che dà impulso al processo civile, nei casi in cui esso è destinato a svolgersi con rito ordinario, consentendo l'instaurazione del contraddittorio con il convenuto - che viene, appunto, citato a comparire ad udienza fissa, individuata direttamente dall'attore, salva la possibilità di differimento da parte del giudice designato

ex art. 168-

bis

c.p.c.

- e, a seguito dell'iscrizione a ruolo della causa, l'investimento del giudice circa la questione oggetto di controversia. Gli

artt. 163 e ss. c.p.c.

regolano i requisiti di forma e contenuto dell'atto di citazione, nonché i vizi suscettibili di determinarne la nullità, disciplinando, altresì, le modalità di costituzione in giudizio dell'attore a seguito della notifica dell'atto introduttivo.

Il contenuto dell'atto di citazione

Ai sensi dell'

art. 16

3

c.p.c.

, l'atto di citazione deve contenere una serie di requisiti che tradizionalmente vengono ricondotti a due distinti gruppi, corrispondenti alle due funzioni tipiche dell'atto di citazione: l'editio actionis (che delinea il contenuto della domanda giudiziale spiegata dall'attore) e la vocatio in ius (essendo la citazione diretta all'instaurazione del contraddittorio con il convenuto).

L'atto di citazione deve, quindi, contenere:

1) l'indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore; il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda (c.d. petitum);

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (c.d. causa petendi);

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione;

8) l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'

art. 168-bis c.p.c.

, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli

artt. 38

e

167 c.p.c.

L'atto di citazione, inoltre, salvi i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente (

art. 82, comma 1, c.p.c.

) deve essere sottoscritto dal difensore che, ai sensi dell'

art. 125 c.p.c.

, deve indicare il proprio codice fiscale e il numero di fax. L'

art. 45-

bis

, d.l. 24 giugno 2014, n. 90

, conv., con modif, in

l. 11 agosto 2014 n. 114

, in sede di conversione ha soppresso l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Nell'atto di citazione deve essere, di regola, contenuto anche il mandato alle liti in favore del difensore che sottoscrive l'atto, che può essere apposto in calce o a margine dell'atto, ove il difensore non sia munito di procura generale). Per espressa previsione dell'

art. 125 c.p.c.

, tuttavia, la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione della citazione, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (sempre che non si tratti di atto per cui la legge richieda ab origine una specifica procura speciale

come nel caso del ricorso per cassazione

:

Cass.

civ.

,

s

ez.

U., 13 giugno 2014, n.

13431

).

La notifica della citazione

La citazione, sottoscritta dal difensore, deve essere consegnata all'ufficiale giudiziario ai fini della notifica al convenuto (

art. 163, u.c., c.p.c.

). Il

d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

(convertito in

l. 17 dicembre 2012, n. 221

) nel modificare la

l. 21 gennaio 1994, n. 53

(«Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali») ha, tuttavia, previsto la possibilità per gli avvocati di effettuare notifiche in via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata. Le nuove disposizioni sono divenute effettive decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del decreto con il quale si è provveduto all'adeguamento delle regole tecniche del processo telematico alla nuova normativa (

D

.M.

3 aprile 2013 n.48

, contenente «Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2013) e, quindi, dal 24 maggio 2013. Peraltro, in un primo momento il legislatore aveva previsto la necessità della previa autorizzazione del consiglio dell'ordine degli avvocati per la notifica telematica da parte del difensore; tale necessità è stata, invece, eliminata dal

d.l. 24 giugno 2014, n. 90

(conv. in

l. 11 agosto 2014, n. 114

), sicché allo stato attuale ogni avvocato può eseguire la notificazione a mezzo PEC, purché sia munito di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata risultante da pubblici elenchi e sia munito di procura rilasciata a norma dell'

art. 83 c.p.c.

e del dispositivo di firma digitale e purché il destinatario sia munito di un indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi. L'autorizzazione resta, invece, imprescindibile per le notifiche in proprio degli avvocati a mani e a mezzo del servizio postale.

In particolare, secondo quanto disposto dal nuovo

art. 3-

bis

della l

. n.

53/1994

, la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'

art

.

22,

comma

2,

d.lgs.

7 marzo 2005, n.

82

. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. In caso di notifica telematica, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'

art

.

6, comma 1,

d.P.R.

11 febbraio 2005, n. 68

, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal medesimo testo normativo. Il messaggio di posta elettronica, in ogni caso, deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della

l. n. 53/1994

» e l'avvocato deve redigere la relata di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

La relata deve contenere:

1) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

2) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

3) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

4) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

5) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

6) l'attestazione di conformità di cui prima si è detto.

Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo. Secondo quanto chiarito dal

D

.M. 3 aprile 2013

n. 48

, la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La medesima disciplina si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

I vizi della citazione

L'

art. 164 c.p.c.

individua i vizi che comportano nullità dell'atto di citazione, dettando una disciplina differenziata a seconda che il vizio riguardi la vocatio in ius ovvero l'editio actionis. Quanto ai vizi della vocatio in ius, l'

art. 164 c.p.c.

stabilisce che la citazione è nulla qualora manchi l'indicazione o risultino assolutamente incerti l'ufficio adito o le parti del processo o manchi l'indicazione della data di udienza o sia stato assegnato al convenuto un termine a comparire inferiore a quello stabilito dall'

art. 163-

bis

c.p.c.

o manchi l'avvertimento al convenuto circa le decadenze in cui può incorrere in caso di intempestiva costituzione. La ratio di tale previsione è quella di evitare che per effetto di vizi formali dell'atto di citazione il convenuto possa non essere in condizione di costituirsi tempestivamente o articolare adeguatamente le proprie difese senza incorrere in decadenze. Per questi motivi, secondo la giurisprudenza di legittimità, i vizi relativi ai requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'

art. 163 c.p.c.

inficiano la validità della citazione solo quando siano tali da rendere assolutamente incerta l'identificazione dell'ufficio adito o delle parti del processo (

Cass.

civ.

, s

ez. I, 2 ottobre 2015, n. 19709

). Per le stesse ragioni, i vizi si considerano sanati ove il convenuto si costituisca in giudizio, raggiungendo in questo caso la vocatio in ius il proprio scopo. Qualora, però, non sia stato rispettato il termine di cui all'

art. 163-

bis

c.p.c.

nella notifica dell'atto di citazione o al convenuto non sia stato dato l'avvertimento di cui al n. 7 dell'

art. 163 c.p.c.

, il convenuto stesso può costituirsi al solo fine di eccepire il vizio dell'atto introduttivo, ottenendo in questo caso la fissazione di una nuova udienza di prima comparizione e trattazione nel rispetto dei termini a comparire di cui all'

art. 163

-

bis

c.p.c.

. Ove, invece, a fronte di un vizio della vocatio in ius, il convenuto non si costituisca in giudizio, il giudice dovrà dichiarare la nullità dell'atto di citazione, disponendone la rinnovazione entro un termine perentorio. A questo punto, se l'attore nel termine assegnatogli provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo, il vizio è sanato con effetto ex tunc; se, invece, la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.

Ricorre, invece, un vizio dell'editio actionis, tale da determinare la nullità della citazione, quando sia omesso o assolutamente incerto il petitum della domanda o manchi l'esposizione della causa petendi.

La valutazione circa il vizio del petitum o della causa petendi va operata, secondo le indicazioni fornite dalla Suprema Corte, con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (

Cass.

civ.

,

s

ez.

II, 29 gennaio 2015, n. 1681

;

Cass.

civ.

,

s

ez.

III, 15 maggio 2013, n.

11751

) e, tenuto conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, del comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (

Cass.

civ.

, s

ez. III, 21 novembre 2008, n.

27670

). Ove, entro questi limiti, il giudice rilevi un vizio dell'editio actionis, deve assegnare all'attore un termine perentorio per la rinnovazione dell'atto introduttivo (qualora il convenuto non si sia costituito in giudizio) ovvero per l'integrazione dell'atto stesso (qualora il convenuto si sia costituito). È irrilevante, quindi, la costituzione del convenuto ai fini del determinarsi della nullità dell'atto, potendo tale elemento solo essere valutato ai fini della ponderazione di un'effettiva assoluta incertezza del petitum o della causa petendi. Nel caso di cui al comma 4 dell'

art. 164 c.p.c.

, inoltre, la rinnovazione o integrazione dell'atto di citazione sana il vizio della domanda solo con effetto ex nunc, restando ferme le decadenze già maturate i diritti quesiti.

Vizi che non comportano nullità (a prescindere dal comportamento processuale del convenuto)

Indecifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti

L'indecifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo (

Cass. civ., Sez. III, 30 dicembre 2014, n. 27548

)

Mancata indicazione del codice fiscale

La mancata indicazione del codice fiscale del difensore o delle parti, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge, e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto (

Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2016, n. 767

).

La citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

Ai sensi del comma 1 dell'

art. 645 c.p.c.

, l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione, che deve essere notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'

art. 638 c.p.c.

(vale a dire presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto nel ricorso per ingiunzione o, in mancanza, presso la cancelleria del giudice adito in monitorio).

Benché, peraltro, la norma faccia riferimento alla citazione quale forma dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, l'opposizione, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (

Cass.

civ.

, s

ez. III,

2 aprile 2009, n. 8014

;

Cass.

civ.

, sez. U

., 14 marzo 1991, n. 2714

), va proposta con ricorso ove si verta in materia di lavoro o previdenza ovvero in una delle materie di cui all'

art. 447-

bis

c.p.c.

. La citazione, in mancanza di specifica indicazione da parte dell'

art. 645 c.p.c.

, dovrà contenere tutti i requisiti di cui all'

art. 163 c.p.c.

, sia in punto di vocatio in ius che in punto di editio actionis. Tali requisiti, tuttavia, devono essere letti alla luce della particolare posizione processuale dell'opponente, che è attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale: il petitum, pertanto, sarà rappresentato, di regola, dalla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto (o ridimensionamento) della domanda sottesa all'originario ricorso per ingiunzione. L'opponente potrà, inoltre, anche proporre domande riconvenzionali e dovrà, a pena di decadenza, sollevare le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, inclusa quella di incompetenza del giudice che ha emesso il monitorio opposto. In tale prospettiva, l'atto di citazione in opposizione, pur dovendo contenere tutti i requisiti propri della vocatio in ius, deve avere, in realtà, il contenuto proprio della comparsa di costituzione, come identificato dall'

art. 167 c.p.c.

. Ne consegue che il giudice non potrà dichiarare la nullità della citazione in opposizione per vizio relativo all'editio actionis , ove manchino gli elementi di cui al n. 4 dell'

art. 163 c.p.c.

.

L'opponente, inoltre, proprio in quanto convenuto in senso sostanziale, dovrà, con l'atto introduttivo, contestare specificamente i fatti posti dal ricorrente a base della domanda di ingiunzione, altrimenti gli stessi dovranno considerarsi ammessi

ex

art. 115 c.p.c.

. La peculiarità della posizione processuale dell'opponente si ripercuote, altresì, sulle conseguenze del mancato avvertimento all'opposto circa le decadenze a cui può andare incontro in caso di intempestiva costituzione ai sensi dell'

art. 38 c.p.c.

: come noto, la riforma operata dalla

l. n. 69/2009

ha introdotto un nuovo onere a carico di chi notifica un atto di citazione, imponendo all'attore di avvertire, a pena di nullità (

art. 164 c.p.c.

), il convenuto circa le decadenze cui può andare incontro in caso di intempestiva costituzione, oltre che ai sensi dell'

art. 167 c.p.c.

(per quanto riguarda la proposizione di domande riconvenzionali e la chiamata in causa di terzi), anche ai sensi dell'

art. 38 c.p.c.

(per quanto riguarda le eccezioni di incompetenza per materia, valore e territorio del giudice adito).

Ove tale avvertimento manchi, ricorre una nullità che può essere sanata solo dalla costituzione del convenuto

(artt. 156

e

164 c.p.c.

), dovendo, altrimenti, il giudice ordinare la rinnovazione dell'atto. Il convenuto, inoltre, pur costituendosi, ha la facoltà di eccepire il vizio, chiedendo la fissazione di nuova udienza di prima comparizione e trattazione nel rispetto dei termini di cui all'

art. 163 bis c.p.c.

(

art. 164, terzo comma, c.p.c.

, in combinato disposto con l'

art. 163, n. 7, c.p.c.

, nuova formulazione). Ci si è chiesti, tuttavia, se tale disciplina generale valga anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dove è, di fatto, l'opposto, attore in senso sostanziale, a scegliere dove radicare la competenza con la proposizione del ricorso monitorio.

Le prime pronunce di merito (

Trib. Lamezia Terme, ord. 28 maggio 2010

; Trib. Mondovì, ord. 11 marzo 2010) si sono espresse in senso negativo, sul presupposto che il mancato avvertimento all'opposto circa le decadenze di cui all'

art. 38 c.p.c.

, afferenti, appunto, all'incompetenza dell'ufficio giudiziario adito dall'opponente sulla base di un'originaria scelta fatta sull'opposto, nessuna incidenza può avere sulle facoltà difensive di tale ultima parte: un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'

art. 164 c.p.c.

, ispirata al principio della ragionevole durata del processo, impedisce e sconsiglia, pertanto, nel caso prospettato, di fissare nuova udienza di prima comparizione e trattazione, trattandosi di provvedimento che nessuna utilità avrebbe per l'opposto e che varrebbe unicamente a dilatare ingiustificatamente i tempi del processo.

Riferimenti

CENDON

(a cura di), Commentario al codice di procedura civile. Artt. 163-322, 1a ed., Milano 2012, 1731e ss.;

IANNI

, Opposizione a decreto ingiuntivo, Milano, 2013, 41 e ss.;

LUISO

, Diritto processuale civile, I, Milano, 2015, 56 e ss..

Sommario