Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: i procedimenti speciali. Il procedimento per decreto

Renato Bricchetti
28 Dicembre 2022

Il Parlamento ha indicato in tre punti gli interventi reputati necessari in funzione di efficacia del procedimento e di incentivazione all'accesso.
Premessa

Per incentivare l'utilizzo di questo procedimento, la riforma Orlando ha consentito al giudice, nel determinare la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, di tener conto anche della condizione economica dell'imputato e ha abbassato da 250 a 75 euro il valore di conversione di un giorno di reclusione.

Si è previsto, dunque, nel nuovo comma 1-bis dell'art. 459 c.p.p., per il caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato, da moltiplicare per i giorni di pena detentiva, sia, in deroga all'art. 135 c.p. e all'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (ora, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 71, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150/2002, art. 56-quater della legge medesima), di euro 75 per un giorno di pena detentiva.

Il valore giornaliero a quel tempo previsto (250 euro), oltre a non essere realistico, rendeva problematico e comunque disincentivava l'utilizzo dello strumento, alimentando le opposizioni.

Anche per queste ragioni si era pensato di non modificare l'art. 135 c.p. ma di costruire la norma come eccezione al medesimo.

La modifica dovrebbe avere rivitalizzato il procedimento per decreto che è il rito speciale in assoluto più “conveniente”, anche se – come si è detto – la previsione di una consistente diminuzione della pena per le contravvenzioni giudicate con rito abbreviato potrebbe attutire le potenzialità della disposizione in esame.

Il Parlamento ha indicato in tre punti gli interventi reputati necessari in funzione di efficacia del procedimento e di incentivazione all'accesso.

Termine per la richiesta. Condanna a pena sostitutiva

a) Attualmente l'art. 459, comma 1, c.p.p. stabilisce che la richiesta al giudice per le indagini preliminari deve essere presentata “entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato”.

Secondo la prevalente giurisprudenza, il termine è considerato di natura ordinatoria, ma se il pubblico ministero non lo osserva il giudice per le indagini preliminari può non accogliere la richiesta (così, tra altre, Cass. pen., sez. V, 22 aprile 2005, n. 41146, Rv. 232541).

b) Il legislatore delegato è tenuto a prevedere che la richiesta di decreto di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'art. 335 c.p.p.

c) L'art. 28, comma 1, lett. a), n. 1, del d.lgs. n. 150/2022 ha, modificando il comma 1 dell'art. 459 c.p.p., allungato il termine (ordinatorio) per la presentazione, da parte del pubblico ministero, al giudice per le indagini preliminari della richiesta di decreto di condanna: da sei mesi ad un anno, decorrenti dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato.

Identico allungamento è stato introdotto nell'art. 64, comma 1, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che tratta del procedimento per decreto di condanna nei confronti dell'ente per responsabilità amministrativa dipendente da reato (art. 68 d.lgs. n. 150/2022).

d) Il legislatore delegato (art. 28, comma 1, lett. a), n. 2 e 3) ha, poi, sostituito il comma 1-bis e inserito il comma 1-ter, articolando una più ampia disciplina della condanna a pena sostitutiva.

Il comma 1-bis disciplina l'irrogazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva.

Il ragguaglio, in deroga all'art. 135 c.p., è basato sulla previsione che un giorno di pena detentiva può valere da 5 a 250 euro.

È il giudice a individuare il valore giornaliero, sulla base del principio che esso «corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare» e moltiplicarlo per i giorni di pena detentiva.

Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'art. 133-ter c.p. (come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 150/2022): in altre parole, il giudice, con il decreto, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la pena pecuniaria sia pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata non può essere inferiore a 15 euro e non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

In ogni momento, comunque, il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Tuttavia, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'UEPE (ufficio di esecuzione penale esterna) con la relativa disponibilità dell'ente, la pena detentiva, entro gli stessi limiti, può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ed anche (comma 1-ter) quando è stato emesso decreto di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'art. 56-bis, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e il programma dell'UEPE. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.

Pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria. Estinzione del reato

a) Attualmente l'art. 460, comma 5, c.p.p. si limita a prevedere che il reato si estingue se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso – si legge nell'ultimo periodo del comma - si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

L'art. 461, comma 1, c.p.p. stabilisce, a sua volta, che, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato può proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto. E – aggiunge il comma 5 - se l'opposizione non è proposta o è dichiarata inammissibile, il decreto di condanna diventa esecutivo.

b) Il Governo è tenuto:

  • a stabilire che, ai fini dell'estinzione del reato, è necessario il pagamento della pena pecuniaria;
  • ad assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto di condanna, affinché il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto.

c) L'art. 460, comma 1, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, amplia il contenuto del decreto di condanna, prevedendo (nuova lett. h-bis) l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (v. art. 129-bis) e (lett. h-ter) l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione, possibilità espressa da un'indicazione specifica contenuta nel dispositivo del decreto (nuova lett. d).

Come è ribadito nel comma 5, il condannato, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto, può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione.

Il decreto, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo e il reato è estinto, oltre che nei casi già previsti, se il condannato ha pagato la pena pecuniaria.

Altri interventi modificativi

a) L'art. 461, comma 1, c.p.p. come modificatodall'art. 28, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 150/2022, prevede che l'opposizione deve essere proposta con le forme previste dall'art. 582 c.p.p. (a sua volta modificato dall'art. 33, comma 1, lett. e). L'art. 87, comma 4, di detto d.lgs. prevede, tuttavia, che il vigente art. 461, comma 1, continuerà ad applicarsi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di regolamenti da emanarsi entro il 31 dicembre 2023 ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati.

b) L'art. 462 c.p.p., come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150/2022 stabilisce che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell'art. 175, ma anche dell'art. 175-bis per il caso di malfunzionamento dei sistemi informatici (il primo modificato, il secondo inserito dall'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150/2020).

Anche in tal caso si applica la disposizione transitoria di cui al sopra citato art. 87, comma 4, oltre che quella di cui al comma 5 riguardante l'art. 175-bis.