Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: i procedimenti speciali. Sospensione del procedimento con messa alla prova

Renato Bricchetti
05 Gennaio 2023

L'istituto della messa alla prova dell'imputato maggiore di età consiste in un procedimento speciale, alternativo al giudizio, avente connotazione sanzionatoria (il lavoro di pubblica utilità è una pena, principale, per i reati di competenza del giudice di pace, e sostitutiva, per effetto del d.lgs. n. 150/2022, della pena detentiva inflitta in misura non superiore a tre anni) rispetto al reato per cui si procede e contenuto premiale (l'esito positivo estingue il reato). Sul versante processuale ha potenzialità deflative, anche in prospettiva penitenziaria.
La delega

La legge delega (27 settembre 2021, n. 134) ha chiesto al Governo di modificare il procedimento di messa alla prova dell'imputato:

  • estendendone l'applicazione, oltre ai casi previsti dall'art. 550, comma 2 c.p.p. (richiamati dal primo comma dell'art. 168-bis c.p.), a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto; in altre parole ampliando il catalogo di cui all'art. 552, comma 2, c.p.p. - che già contiene alcuni reati con pena detentiva edittale superiore a quattro anni, come, ad es., la ricettazione - con altri reati con pena superiore a quattro anni ma non superiore a sei;
  • prevedendo che la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova possa essere proposta anche dal pubblico ministero».
I reati ai quali il procedimento è applicabile

a) Sostituendo l'art. 550, comma 2, c.p.p. il legislatore delegato (art. 32, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022) ha previsto l'applicabilità dell'istituto in esame, oltre che ai reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la penaedittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria (nel codice penale: artt. 261, quinto comma, 262, quinto comma, 266, primo comma, 270, secondo comma, 323, 326, 328, 329, 331, 334, 335, 340, 341-bis, 342, 343, 346-bis, 347, 348, 349, 354, 355, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371-bis, 371-ter, 374, 377, 378, 379-bis, 380, 381, 385, 388, 388-bis, 388-ter, 389, 390, 391, 391-bis, 392, 393, 403, 404, 405, 408, 409, 410, 411, quarto comma, 412, 413, 418, 420, 421, 424, 441, 443, 444, 445, 450, 451, 452, primo comma, n. 3 e secondo comma, 457, 459, 462, 464, 471, 472, 473, 474, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 494, 495-bis, 497, 497-bis, 497-ter, 500, secondo comma, 501, 501-bis, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater, 527, 528, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 558, 565, 570, 571, 573, 574, 574-bis, 581, 582, 588, primo comma, 590, 593, 594, 595, 600-ter, quarto e sesto comma, 600-quater, 600-quater.1, 600-octies, 606, 607, 608, 609, 609-undecies, 610, 612, 613, 614, 615, secondo comma, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 635-ter, 635-quinquies, 636, 637, 638, 639, 640, 640-ter, 640-quinquies, 641, 646, 647, 650 ss.) e ai reati indicati nel precedente testo del comma 2 (artt. 336, 343, secondo comma, 349, secondo comma, 588, secondo comma con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 625 e 648 c.p.), anche ai reati previsti dagli artt. 337-bis, primo e secondo comma (occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto), 340, terzo comma (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità aggravata dalla qualifica di capo, promotore, organizzatore), 348, terzo comma (esercizio abusivo di una professione aggravato per chi determina o dirige l'attività), 351 (violazione della pubblica custodia di cose), 372 (falsa testimonianza), 374-bis (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria), 377, terzo comma (intralcio alla giustizia con violenza o minaccia, se il fine non è conseguito), 377-bis (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 385, secondo comma (evasione aggravata da violenza o minaccia), con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390 (procurata inosservanza di pena in caso di delitto), 414 (apologia di delitto), 415 (istigazione a disobbedire alle leggi), 454, 460, 461 (falsità nummarie), 467, 468 (contraffazioni di pubblici sigilli), 493-ter (indebito utilizzo, falsificazione, detenzione o cessione di carte credito ), 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter (falsità personali), 527, secondo comma (atti osceni in luogo pubblico aggravati ), 556 (bigamia), 611 (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato), 614, quarto comma (violazione di domicilio aggravata), 615, primo comma (violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale), 619, secondo comma (rivelazione del contenuto della corrispondenza in caso di violazione di corrispondenza da parte dell'addetto al servizio delle poste), 635, terzo comma (danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni pubbliche), 640, secondo comma (truffa aggravata), 642, primo e secondo comma (frode in assicurazione), 646 c.p. (appropriazione indebita) e dall'art. 291-bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (contrabbandodi tabacchi lavorati esteri), dagli artt. 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della l. 18 aprile 1975, n. 110 (delitti in materia di armi), dagli artt. 82, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (delitto di istigazione pubblica, proselitismo e induzione all'utilizzo di sostanze stupefacenti), dagli artt. 75, comma 2, 75-bise 76, commi 1, 5, 7 e 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (delitti in materia di misure di prevenzione), dall'art. 55-quinquies, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (falsa attestazione della presenza in servizio e giustificazione dell'assenza con certificato medico falso), dagli artt. 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (delitti in materia di immigrazione), dagli artt. 5, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa dichiarazione dei redditi o IVA).

b) Il decreto di citazione a giudizio dovrà, inoltre, contenere (art. 552, comma 1, lett. f) c.p.p., come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150-2022) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, entro il termine di cui all'art. 554-ter, comma 2 c.p.p. (cioè prima della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere di cui al comma 1), può presentare, oltre alla richiesta di giudizio abbreviato, di patteggiamento e di oblazione anche la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

c) L'art. 90 del d.lgs. n. 150/2022 ha dettato norme transitorie stabilendo, al comma 1, che la disposizione che comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99-bisdel medesimo d.lgs., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162).

Qualora siano già decorsi i termini di cui al già citato art. 464-bis, comma 2, c.p.p. l'imputato può formulare la richiesta, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del decreto. Qualora, invece. nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore non è fissata udienza, la richiesta deve essere depositata, a pena di decadenza, entro il predetto termine (comma 2).

Infine, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova, non si applica l'art. 75, comma 3 (comma 3), secondo il quale «Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge».

In altre parole, nel caso in cui sia disposta la sospensione del processo con messa alla prova, la parte civile costituita potrà far valere le proprie ragioni in sede civile.

Proposta del pubblico ministero

a) L'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova «anche su proposta del pubblico ministero».

Recependo la direttiva, lo ha stabilito l'art. 1, comma 1, lett. m). del d.lgs. n. 150/2022 che ha in tal senso modificato l'art. 168-bis, primo comma, c.p.

I riflessi processuali della novità si vedono, anzi tutto, nell'art. 464-bis c.p.p., come modificato dall'art. 29, comma 1, lett. a), del d.lgs.

Dal comma 1 si evince che la proposizione della richiesta resta atto “esclusivo” dell'imputato ma può avvenire «anche su proposta del pubblico ministero». Se la proposta del pubblico ministero è formulata in udienza (preliminare, predibattimentale o dibattimentale), l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta.

Nel comma 2 si è chiarito che la richiesta può essere presentata – nei procedimenti a citazione diretta a giudizio – solo sino alla conclusione dell'udienza predibattimentale di cui al nuovo art. 554-bis c.p.p.

b) Il legislatore delegato, con il nuovo art. 464-ter.1 c.p.p. (art. 29, comma 1, lett. b), del d.lgs.), ha introdotto, ispirato dall'intento deflativo che anima la delega, la sospensione del procedimento con messa alla prova «su proposta del pubblico ministero» nella fase delle indagini preliminari.

Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, poteva avvisare l'interessato, ove ne ricorressero i presupposti, che aveva la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis c.p. e che l'esito positivo della prova avrebbe estinto il reato (art. 141-bis, comma 1, disp. att.).

Ora il comma 1 dell'art. 464-ter.1 c.p.p. stabilisce che il pubblico ministero può formulare (eventualmente anche avvalendosi dell'ufficio di esecuzione penale esterna – UEPE: v. art. 141-ter, comma 1-bis, disp. att., inserito dall'art. 41, comma 1, lett. s), del d.lgs. n. 150/2022) la proposta (che contiene durata e contenuti essenziali del programma trattamentale) con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415-bis, che viene notificato all'indagato.

La disposizione è ribadita nell'art. 141-bis, comma 1-bis, disp. att. (inserito dall'art. 41, comma 1, lett. r).

L'indagato può aderire alla proposta, con dichiarazione scritta, entro venti giorni (comma 2).

Termine palesemente insufficiente come lo è quello (identico) che l'art. 415-bis, comma 3, assegna alla difesa dell'indagato per contrastare o confrontarsi con la scelta procedimentale del pubblico ministero.

In ogni caso, se l'indagato aderisce, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare memorie entro dieci giorni (comma 3).

E fin qui c'è da sperare che la avvenuta conclusione delle indagini preliminari sia sinonimo di serietà e completezza del lavoro del pubblico ministero, fondamentali per attivare scelte difensive consapevoli e ponderate.

Proseguiamo con la sequenza procedimentale.

Il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 (l'eventuale pronuncia è adottata de plano ed è soltanto ricorribile per cassazione) e se ritiene che la proposta cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'art. 464-quater, comma 3, primo periodo c.p.p. (vale a dire, idoneità del programma di trattamento presentato e valutazione prognostica positiva sul fatto che l'imputato si astenga dal commettere ulteriori reati), richiede all'UEPE di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato (comma 4).

Quindi L'UEPE trasmette al giudice entro novanta giorni (termine ordinatorio) il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato (comma 5).

A quel punto il giudice per le indagini preliminari decide previo confronto cartolare con imputato e persona offesa dal reato ma, se lo ritiene necessario, può fissare udienza camerale partecipata (art. 127) e, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, può disporre la comparizione dell'imputato (comma 6).

Infine, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene idoneo il programma trattamentale elaborato ed eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova (comma 7).

Il giudice per le indagini preliminari può, naturalmente, anche respingere la concorde richiesta di sospensione (sia per l'insussistenza delle condizioni, sopra indicate, necessarie per l'accoglimento, sia per altre ragioni, come, ad es., la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità: si pensi alla particolate tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.) o dichiararla inammissibile (ad es. perché il fatto non integra un reato per cui sia ammissibile la messa alla prova) sia per altre ragioni, come la ritenuta diversa qualificazione giuridica del fatto , così come può reputare necessaria un'integrazione degli elementi utili alla decisione.

c) Un mero adeguamento lessicale è previsto nell'art. 464-septies, comma 2, c.p.p. secondo il quale, in caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento (non più il processo) riprenda il suo corso.

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