a) Sostituendo l'art. 550, comma 2, c.p.p. il legislatore delegato (art. 32, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022) ha previsto l'applicabilità dell'istituto in esame, oltre che ai reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la penaedittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria (nel codice penale: artt. 261, quinto comma, 262, quinto comma, 266, primo comma, 270, secondo comma, 323, 326, 328, 329, 331, 334, 335, 340, 341-bis, 342, 343, 346-bis, 347, 348, 349, 354, 355, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371-bis, 371-ter, 374, 377, 378, 379-bis, 380, 381, 385, 388, 388-bis, 388-ter, 389, 390, 391, 391-bis, 392, 393, 403, 404, 405, 408, 409, 410, 411, quarto comma, 412, 413, 418, 420, 421, 424, 441, 443, 444, 445, 450, 451, 452, primo comma, n. 3 e secondo comma, 457, 459, 462, 464, 471, 472, 473, 474, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 494, 495-bis, 497, 497-bis, 497-ter, 500, secondo comma, 501, 501-bis, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater, 527, 528, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 558, 565, 570, 571, 573, 574, 574-bis, 581, 582, 588, primo comma, 590, 593, 594, 595, 600-ter, quarto e sesto comma, 600-quater, 600-quater.1, 600-octies, 606, 607, 608, 609, 609-undecies, 610, 612, 613, 614, 615, secondo comma, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 635-ter, 635-quinquies, 636, 637, 638, 639, 640, 640-ter, 640-quinquies, 641, 646, 647, 650 ss.) e ai reati indicati nel precedente testo del comma 2 (artt. 336, 343, secondo comma, 349, secondo comma, 588, secondo comma con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 625 e 648 c.p.), anche ai reati previsti dagli artt. 337-bis, primo e secondo comma (occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto), 340, terzo comma (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità aggravata dalla qualifica di capo, promotore, organizzatore), 348, terzo comma (esercizio abusivo di una professione aggravato per chi determina o dirige l'attività), 351 (violazione della pubblica custodia di cose), 372 (falsa testimonianza), 374-bis (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria), 377, terzo comma (intralcio alla giustizia con violenza o minaccia, se il fine non è conseguito), 377-bis (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 385, secondo comma (evasione aggravata da violenza o minaccia), con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390 (procurata inosservanza di pena in caso di delitto), 414 (apologia di delitto), 415 (istigazione a disobbedire alle leggi), 454, 460, 461 (falsità nummarie), 467, 468 (contraffazioni di pubblici sigilli), 493-ter (indebito utilizzo, falsificazione, detenzione o cessione di carte credito ), 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter (falsità personali), 527, secondo comma (atti osceni in luogo pubblico aggravati ), 556 (bigamia), 611 (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato), 614, quarto comma (violazione di domicilio aggravata), 615, primo comma (violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale), 619, secondo comma (rivelazione del contenuto della corrispondenza in caso di violazione di corrispondenza da parte dell'addetto al servizio delle poste), 635, terzo comma (danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni pubbliche), 640, secondo comma (truffa aggravata), 642, primo e secondo comma (frode in assicurazione), 646 c.p. (appropriazione indebita) e dall'art. 291-bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (contrabbandodi tabacchi lavorati esteri), dagli artt. 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della l. 18 aprile 1975, n. 110 (delitti in materia di armi), dagli artt. 82, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (delitto di istigazione pubblica, proselitismo e induzione all'utilizzo di sostanze stupefacenti), dagli artt. 75, comma 2, 75-bise 76, commi 1, 5, 7 e 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (delitti in materia di misure di prevenzione), dall'art. 55-quinquies, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (falsa attestazione della presenza in servizio e giustificazione dell'assenza con certificato medico falso), dagli artt. 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (delitti in materia di immigrazione), dagli artt. 5, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa dichiarazione dei redditi o IVA).
b) Il decreto di citazione a giudizio dovrà, inoltre, contenere (art. 552, comma 1, lett. f) c.p.p., come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150-2022) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, entro il termine di cui all'art. 554-ter, comma 2 c.p.p. (cioè prima della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere di cui al comma 1), può presentare, oltre alla richiesta di giudizio abbreviato, di patteggiamento e di oblazione anche la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
c) L'art. 90 del d.lgs. n. 150/2022 ha dettato norme transitorie stabilendo, al comma 1, che la disposizione che comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 99-bisdel medesimo d.lgs., aggiunto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162).
Qualora siano già decorsi i termini di cui al già citato art. 464-bis, comma 2, c.p.p. l'imputato può formulare la richiesta, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del decreto. Qualora, invece. nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore non è fissata udienza, la richiesta deve essere depositata, a pena di decadenza, entro il predetto termine (comma 2).
Infine, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova, non si applica l'art. 75, comma 3 (comma 3), secondo il quale «Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge».
In altre parole, nel caso in cui sia disposta la sospensione del processo con messa alla prova, la parte civile costituita potrà far valere le proprie ragioni in sede civile.