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Scambio elettorale politico – mafioso

16 Agosto 2018

L'art. 416-ter c.p. punisce, attualmente con la pena della reclusione da sei a dodici anni, il fatto di «chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o altra utilità»; il secondo comma prevede poi l'estensione della punibilità, con assoggettamento alla medesima sanzione edittale di cui sopra, nei confronti di «chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».
Inquadramento

L'art. 416-ter c.p. punisce, attualmente con la pena della reclusione da sei a dodici anni, il fatto di «chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o altra utilità»; il secondo comma prevede poi l'estensione della punibilità, con assoggettamento alla medesima sanzione edittale di cui sopra, nei confronti di «chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma». Trattasi di delitto ricompreso nel Titolo V (Dei delitti contro l'ordine pubblico) del Libro II del codice penale e che è stato originariamente tipizzato dall'art. 11-terd.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. in l. 7 agosto 1992, n. 356. Tale modello legale ha in seguito assunto la veste ora vigente grazie anzitutto all'intervento dell'art. 1 l. 17 febbraio 2014, n. 62, con decorrenza dal 18 aprile 2014 (il testo previgente a tale intervento legislativo così recitava: «La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro»); la sanzione edittale è stata da ultimo innalzata sino al tetto sopra indicato ad opera dell'art. 1, comma 5,l. 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017. La norma rampolla dall'esigenza – particolarmente avvertita dal Legislatore nel contesto socio-culturale dei primi anni novanta – di fronteggiare il cancro dei radicati rapporti e delle cointeressenze esistenti fra il mondo politico e le associazioni malavitose, mirando in particolare a recidere i legami, le collusioni, le forme comunque di prossimità spesso esistenti tra i rappresentanti politici e gli esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso. Tale disposizione normativa mira quindi a salvaguardare l'ordine pubblico, sub specie di corretto svolgersi delle modalità di scelta della classe politica (che viene ovviamente a formarsi in maniera deviata, allorquando è frutto di illeciti accordi con gruppi criminali).

Si è scritto in dottrina che: «Il bene tutelato dalla norma incriminatrice della figura delittuosa in esame va individuato non soltanto nell'ordine pubblico, ma anche in uno dei principi cardine della costituzione politica del paese, il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche che ha tra le sue espressioni fondamentali il libero esercizio del diritto di voto» (Caringella, De Palma, Farini, Trinci, 544).

In evidenza

Con riferimento al fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo, qui verificatosi in virtù della l. 62/2014, si segnala Cass. pen., Sez. VI, n. 36382/2014 (citata anche al par. 6), a mente della quale la nuova formulazione della norma costituisce una lex mitior rispetto alla previgente. La veste oggi assunta dal delitto in esame, infatti, postula l'esistenza di un elemento costitutivo nuovo, ossia la chiara intesa in ordine al procacciamento di voti per il tramite dell'utilizzo della modalità tipicamente mafiosa. Divengono pertanto penalmente irrilevanti le condotte poste in essere sotto l'impero della legge antecedente, laddove consistenti in mere pattuizioni politico-mafiose, prive però dello specifico accordo circa le effettive modalità realizzative.

Struttura del reato

Trattasi di reato di pericolo astratto e di mera condotta. Esso prevede la punibilità di entrambe le parti del pactum sceleris; la previsione infatti circa la punibilità anche del promittente ha modificato la struttura della fattispecie tipica, divenuta ora un reato plurisoggettivo proprio. È poi ininfluente – ai fini della concretizzazione del paradigma normativo – il fatto che si riesca effettivamente a ottenere i voti promessi. È un reato comune, in quanto dello stesso può rendersi protagonista chiunque, come dimostra la stessa dizione normativa (nel senso anzitutto che il soggetto che accetti la promessa di procacciamento di voti può essere tanto il candidato in prima persona, quanto un qualsivoglia altro soggetto che si muova e agisca in sua vece). Ma tale paradigma normativo può essere realizzato, comunque, da qualunque soggetto che formuli una promessa di suffragio ottenuto mediante adozione della modalità mafiosa. Ne deriva che tale accordo può intervenire, non solo con la compagine mafiosa in quanto tale, ma anche con singoli partecipi che agiscano in veste di singoli; e addirittura – in ipotesi estrema – può divenirne protagonista un soggetto estraneo all'organizzazione.

Per ciò che attiene al momento consumativo, la previsione del primo comma si consuma nel momento e nel luogo in cui l'uomo politico accetti la promessa di ottenere voti mediante le modalità dettate dall'art. 416-bis c.p. e in corrispettivo dell'erogazione – o della promessa di dazione – di denaro o altra utilità; il secondo comma fissa invece la consumazione del reato al momento in cui un soggetto – facendosi evidentemente portavoce della volontà di un sodalizio mafioso comunque denominato, o comunque essendo in grado di contrattare spendendo il nome dello stesso – formuli la promessa di procurare voti nei modi suddetti. Il tentativo – sebbene astrattamente configurabile – pare di difficile realizzazione pratica; potrebbe forse realizzarsi in presenza di condotte idonee e univocamente dirette alla conclusione del patto contra legem, inibiti dall'intervento di elementi estranei rispetto alla volontà dei soggetti attivi (come ad esempio potrebbe essere una irruzione della P.G. nel luogo e nel momento della conclusione dell'intesa).

In evidenza

«Il reato in esame è un reato a forma libera, nel senso che, tanto la promessa quanto la sua accettazione, possono rivestire qualsivoglia forma comunicativa idonea a consentire l'incontro delle volontà criminose delle parti» (DELL'UTRI, in BELTRANI (diretto da), Codice penale commentato, AA.VV., Milano, 2017, 1579).

Oggettività del reato

L'elemento materiale del paradigma normativo in commento si sostanzia nel formulare una promessa – o nell'accettare la stessa – avente ad oggetto l'ottenimento di voti. Occorre poi che tale promessa contenga la prospettazione che tale accaparramento di voti avverrà grazie alla condizione di sottomissione e omertà, a sua volta determinata dalla forza intimidatrice che il procacciatore stesso – grazie alla notorietà delle sue relazioni con associazioni mafiose – saprà esplicare.

Il corrispettivo di tale promessa è costituito dalla dazione – in favore del procacciatore di voti – di denaro o altra utilità. La definizione di utilità qui deve essere intesa – pena la sostanziale vanificazione dell'efficacia repressiva della norma – in una accezione ampia e aperta. Deve quindi trattarsi non solo di utilità valutabili economicamente o comunque commisurabili rispetto a valori di natura economica, ma anche di vantaggi direttamente funzionali all'operatività dell'associazione, sebbene non suscettibili di immediata liquidazione di tipo economico (si pensi ad esempio all'assunzione di soggetti indicati dai gruppi criminali, ovvero a qualsiasi forma di illecita intromissione in gare o appalti comunque denominati, o magari anche all'emanazione di provvedimenti amministrativi della più variegata tipologia); resta ovviamente ferma la necessità di una determinabilità dell'utilità promessa, non essendo tale una prospettazione esageratamente vaga e generica.

Il reato può poi ritenersi integrato esclusivamente in presenza di condotte di tipo commissivo, non potendosene immaginare la realizzazione per il tramite di comportamenti di tipo meramente omissivo. Il semplice silenzio serbato può però assumere l'inequivoca significazione di assenso rispetto all'altrui prospettazione, ovvero di implicita formulazione di promessa; occorrerà in tal caso contestualizzare tali forme di manifestazione della volontà, valutandole alla luce degli elementi logici e fattuali emersi.

Trattandosi di reato riconducibile entro l'alveo di quelli perpetrati avvalendosi delle condizioni dettate dall'art. 416-bis c.p., il delitto in commento è ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e rientra pertanto fra quelli per i quali operano sia il raddoppio dei termini di prescrizione ex art. 157, comma 6, c.p., sia le più severe disposizioni in tema di interruzione e sospensione della prescrizione, ai sensi degli artt. 160 e 161 c.p. Alcun problema pone l'applicabilità a tale ipotesi delittuosa delle circostanze comuni. Con riferimento invece all'aggravante ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni in l. 12 luglio 1991, n. 203, occorre operare una distinzione. E infatti, tale forma di manifestazione non è certo applicabile quale “metodo mafioso”, visto che l'adozione di tale modalità rientra già nella tipicità della fattispecie; nulla esclude, però, che l'aggravante suddetta possa trovare applicazione nella seconda forma prevista, ovvero quale “finalità agevolativa” dell'associazione ex art. 416-bis c.p.

In evidenza

In tema di rapporti con altre fattispecie criminose, si segnala quanto segue.

La disposizione codicistica in esame può anzitutto concorrere con il c.d. reato di corruzione elettorale ex art. 86 d.P.R. 15 maggio 1960, n. 570, trattandosi di figure delittuose che si posizionano in un rapporto di specialità reciproca (Cass. pen., Sez. I, n. 19230/2015). Laddove gli accordi intercorsi tra il candidato e il sodalizio criminoso travalichino l'ambito strettamente proprio della competizione elettorale, occorrerà operare dei distinguo. In presenza infatti di intese che vadano oltre il sinallagma costituito dallo scambio fra voti – ottenuti mediante le modalità dettate dall'art. 416-bis c.p. – e denaro o altra utilità, sarà necessario appurare se la condotta ulteriore si connoti quale concorso esterno nell'associazione, oppure se concretizzi una vera e propria partecipazione alla consorteria mafiosa (si veda Cass. pen.,Sez. VI, n. 44667/2016). Ancora in tema di rapporti con il reato di cui all'art. 416-bis c.p., la Cassazione insegna come il delitto in esame non postuli che l'uomo politico divenga partecipe o concorrente nell'associazione mafiosa; tale circostanza è peraltro scarsamente ricorrente nella pratica, essendo indispensabile soltanto la realizzazione di un accordo. Laddove invece la compagine mafiosa sia attiva nel cercare di inibire il libero esercizio del diritto di voto, o nel procacciare voti ad un determinato candidato in occasione di competizioni elettorali – così realizzandosi il fatto previsto dall'art. 416-bis,comma 3, ultima parte c.p. – il beneficiario di tale attività potrà essere o un aderente alla struttura malavitosa, ovvero - essendo comunque un politico che, sebbene estraneo alla associazione, possa essere a disposizione di questa per il soddisfacimento delle relative esigenze - potrà atteggiarsi quale concorrente esterno (Cass. pen., Sez. V, n. 4893/2000)

Elemento psicologico

Il coefficiente psicologico postulato dalla norma è il dolo generico. Questo consiste nella coscienza e volontà di esternare una proposta, ovvero di prestare consenso alla stessa, nella piena cognizione della situazione nella quale la stessa vada ad incastonarsi. Trattasi di reato che non può assumere la veste di reato colposo.

L'adozione delle modalità operative tipiche della consorteria mafiosa rappresenta il nucleo essenziale della previsione incriminatrice in esame. Trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie è ovviamente fondamentale che l'uomo politico beneficiario dell'accaparramento dei voti sia conscio della specifica modalità mafiosa che andrà a connotare la condotta la condotta di accaparramento del suffragio, avendo contestualmente la piena consapevolezza dell'oggetto delle intese. L'essenza della modalità mafiosa che viene qui in rilievo si ricava dal dettato dell'art. 416-bis c.p. (attitudine all'intimidazione – che può sia estrinsecarsi in atti violenti o minacciosi, sia trarre giovamento dalla notorietà e dallo spessore criminale già riconosciuto del gruppo – della quale si giovano gli adepti all'associazione, i quali sfruttano la condizione di omertà ed assoggettamento che ne derivano).

In evidenza

Per quanto concerne la possibilità di ritenere integrata la fattispecie delittuosa in analisi anche in presenza di un dolo eventuale, si è scritto in dottrina che: «[…] sembra deporre in senso negativo, circa la punibilità a titolo di dolo eventuale del reato in esame, il richiamo espresso alle modalità di cui al comma 3 dell'art. 416-bis c.p., contenuto nel comma 1 dell'art. 416-ter c.p., che sembra elevare la mafiosità del metodo di procacciamento dei voti a elemento strutturale dell'accordo illecito, rendendola parte integrante di esso. Da questa prospettiva, pare, dunque, che l'impiego del metodo di azione tipico dell'associazione di stampo mafioso costituisca un presupposto specifico della condotta di accettazione del politico e che, di conseguenza, occorra la piena rappresentazione e volizione, da parte dell'imputato, di concludere un accordo implicante il ricorso, da parte dell'organizzazione mafiosa, alla forza di intimidazione e costrizione, che caratterizza il suo tipico modus operandi. In maniera più decisa, invece, sembra potersi escludere la possibilità di ascrivere al campo di applicazione della disposizione in esame le ipotesi nelle quali il candidato abbia soltanto il mero sospetto della caratura mafiosa della promessa, dovendo - anche qualora si voglia rispondere positivamente al quesito circa la sufficienza del dolo eventuale - ritenersi necessario, quantomeno, accertare che questi, pure nel caso in cui fosse stato certo della mafiosità della promessa, avrebbe comunque concluso il patto di scambio». E ancora: «Con riferimento alla fattispecie punita dal comma 2 dell'art. 416-ter c.p., infine, la punibilità del reo a titolo di dolo eventuale può essere esclusa con certezza. La disposizione citata, infatti, punisce proprio la condotta di chi si impegna a procurare voti, in favore del politico compiacente, avvalendosi del metodo mafioso; è difficile immaginare, dunque, anche solo in via teorica, che costui possa agire animato da dolo eventuale, essendo questi l'autore della promessa, che deve avere ad oggetto, specificamente, l'impiego del metodo mafioso, quale strumento di raccolta dei suffragi promessi» (Finazzo, in DP, 2016).

Profili processuali

È reato procedibile d'ufficio e di competenza del tribunale in composizione collegiale, ex art. 33-bis, comma 1, lett. c) c.p.p. Per esso:

  • l'arresto in flagranza è facoltativo;
  • il fermo è consentito;
  • è possibile l'applicazione di tutte le misure cautelari personali, compresa la custodia in carcere;
  • a norma dell'art. 204 c.p.p. (nella stesura successiva all'intervento dell'art. 40, comma 2, l. 3 agosto 2007, n. 124), non è consentito porre il segreto di cui ai precedenti artt. 201 (segreto d'ufficio), 202 (segreto di Stato) e 203 (segreto concernente gli informatori della P.G. e dei servizi di sicurezza), in relazione a fatti, notizie o documenti concernenti – tra gli altri – il delitto di cui all'art. 416-ter c.p. Laddove segreto venga comunque opposto, sarà demandata al giudice – e prima dell'esercizio dell'azione penale al Gip – la questione attinente alla definizione della natura del reato;

In evidenza

A norma del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come novellato dall'art. 2, comma 29, l. 15 luglio 2009, n. 94, la responsabilità amministrativa degli enti per fatti costituenti reato è stata estesa – tra gli altri – anche al reato di cui all'art. 416-ter c.p. La previsione sanzionatoria si trova all'art. 24-ter d.lgs. 231/2001, mentre all'art. 9 sono previste le sanzioni di tipo interdittivo a carattere temporaneo (per una durata non inferiore ad un anno), ovvero definitivo (allorquando l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente adoperati allo scopo unico o comunque prevalente di consentire o agevolare la commissione di tale reato).

Casistica

La l. 62/2014 ha modificato il contenuto dell'accordo criminoso ma non ha determinato alcuna abolitio criminis. Anche nel testo previgente era infatti richiesto – ai fini dell'integrazione della norma – che si verificasse una promessa di ottenimento di consenso elettorale; la modalità attraverso la quale la norma esigeva si conseguisse tale consenso era poi quella tipicamente mafiosa, connotata dalla soperchieria e della prepotenza (Cass. pen., Sez.I, n. 36079/2016).

All'indomani della novella ultima (l. 17 aprile 2014, n. 62), l'archetipo normativo in esame contiene un elemento costitutivo nuovo, rappresentato dal contenuto dell'intesa. Questa deve infatti includere l'impegno del sodalizio criminale ad operare nei confronti degli elettori, pure materialmente esercitando il potere intimidatorio. Restano quindi fuori dall'alveo di attuale punibilità della norma le condotte precedenti alla suddetta riforma, laddove si risolvano in accordi di tipo politico-mafioso, privi però di chiara previsione in ordine alle modalità di ottenimento dei voti (Cass. pen., Sez. VI, n. 36382/2014).

Secondo la nuova veste assunta dalla norma, allorquando l'agente – ossia, chi si impegni a reperire il sostegno elettorale – sia un soggetto intraneo alla compagine mafiosa e si muova per conto e nell'interesse della stessa, non è preteso che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità preveda anche la realizzazione, o la chiara pianificazione, di una campagna elettorale condotta per il tramite di minacce e prepotenze. Solo in tal caso, infatti, il ricorso alle modalità di accaparramento del consenso nei modi di cui all'art. 416-bis, comma 3, c.p.p. deve reputarsi insito nello stesso accordo contra legem (Cass. pen., Sez. VI, 25302/2015).

Il Supremo Collegio ha sottolineato come il delitto in esame sia riconducibile alla elencazione di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., in quanto reato che viene perpetrato avvalendosi delle condizioni descritte dall'art. 416-bis c.p. Ciò comporta che si tratti di fattispecie delittuosa in relazione alla quale debbono trovare applicazione le più rigorose disposizioni dettate - in materia di interruzione della prescrizione - dagli artt. 160 e 161 c.p. (Cass. pen., Sez. VI, n. 8654/2014).

I giudici di legittimità hanno da molto tempo chiarito come il delitto di scambio elettorale politico-mafioso – in conformità alla sua collocazione sistematica, fra i delitti contro l'ordine pubblico – sia primariamente finalizzato a scongiurare l'allarmante relazione, che può instaurarsi fra il mondo politico e la malavita di tipo organizzato. Solo in via residuale e secondaria, quindi, la fattispecie in esame offre salvaguardia anche all'interesse al corretto svolgimento delle operazioni elettorali, bene giuridico già tutelato dagli artt. 96 e 97 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Cass. pen., Sez. VI, n. 10785/2004). Trattasi di disposizioni normative in relazione alle quali è pienamente ipotizzabile il concorso, situandosi esse in condizioni di specialità reciproca (Cass. pen., Sez. I, n. 19230/2015). Sul tema dei rapporti tra le due figure delittuose, si veda anche Cass. pen., Sez. VI, n. 18080/2012, a mente della quale la sussistenza delle modalità intimidatorie e prevaricatrici proprie delle associazioni mafiose segna il punto di discrimine, fra la figura delittuosa ed art. 416-ter c.p. e le succitate previsioni – in qualche modo similari – contenute nel T.U. Elezioni).

La natura di reato di pericolo rende sufficiente – ai fini dell'integrazione della previsione ex art. 416-ter c.p. – l'esistenza di un mero accordo riguardante lo scambio tra voto da una parte e denaro o altra utilità dall'altra; il tutto con il correlato impegno a procacciare voti, proveniente da soggetto dotato della sicura attitudine a esplicare un condizionamento diffuso, basato sulla prepotenza e sulla sopraffazione. Basta cioè che le indicazioni di voto vengano chiaramente avvertite dalla collettività indifferenziata come promananti da una consorteria mafiosa, non postulando la norma l'effettiva realizzazione di una campagna elettorale caratterizzata da intimidazioni e neppure la programmazione di una attività di procacciamento condotta con modalità del genere (Cass. pen., Sez. VI, n. 37374/2014). Si segnala però anche che Cass. pen., Sez. VI, n. 25302/2015 ha precisato come sia irrilevante, effettivamente, che l'intesa riguardante lo scambio di voti contro denaro o altra utilità includa anche la concretizzazione – o la chiara programmazione – di una campagna elettorale fondata sull'intimidazione; ciò però solo allorquando colui che si impegni a procacciare voti sia un soggetto intraneo al sodalizio mafioso. Solamente in tale evenienza, infatti, il ricorso alla modalità mafiosa può fondatamente reputarsi contenuto in maniera implicita nell'intesa.

La fattispecie incriminatrice in commento realizza un c.d. reato contratto, che giunge a consumazione già al momento dello scambio delle promesse oggetto del programma negoziale e che non postula la materiale esecuzione dell'impegno assunto da parte dei due poli dell'illecito sinallagma. Tanto che la concretizzazione dell'intesa (procacciamento di suffragio per il tramite dell'utilizzo di modalità mafiose e pagamento del corrispettivo) assume la valenza e il tenore del post factum, destinato magari ad essere penalmente rilevante solo laddove appaia tale da integrare differente ipotesi di reato, eventualmente concorrenti o assorbenti con quella in esame (Cass. pen., Sez. I, n. 19230/2015).

Il Supremo Collegio ha chiarito come l'obbligo - gravante sul giudice di rinvio e consistente nel doversi comunque attenere alla decisione della Corte di Cassazione, per ciò che inerisce alle questioni di diritto che essa decida – abbia un carattere assoluto ed inderogabile. Tale connotato resta fermo pure nel caso in cui – proprio in conseguenza di tale decisione di rinvio – venga a determinarsi un mutato orientamento giurisprudenziale. La questione che ha dato origine alla pronuncia concerneva proprio l'interpretazione della norma di cui all'art. 416-ter c.p., nella veste assunta all'indomani della l. 62/2014; in relazione a tale disposizione codicistica si è dunque stabilita la non indispensabilità – ai fini della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi – del fatto che l'accordo contenga espressamente l'attuazione o la programmazione di una campagna elettorale attuata mediante metodo intimidatorio (ciò ovviamente nel caso di pattuizione conclusa con soggetto intraneo al sodalizio mafioso, il quale agisca per conto di questo). La Corte ha qui ricordato come l'immodificabilità della decisione contenuta nella sentenza di annullamento con rinvio precluda la possibilità di una rimessione della questione alle Sezioni unite (Cass. pen., Sez. II, n. 25722/2017).

Guida all'approfondimento

AMARELLI, Il metodo mafioso nel nuovo reato di scambio elettorale: elemento necessario o superfluo per la sua configurazione?, in Dir. pen. cont., 2014;

BARAZZETTA, sub art. 416-bis c.p., in Commentario Dolcini e Marinucci, Milano, 2015;

CARINGELLA, DE PALMA, FARINI, TRINCI, Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale, Roma, 2015;

COTTU, La nuova fisionomia dello scambio elettorale politico-mafioso, tra istanze repressive ed equilibrio sistematico - Il commento, in Dir. pen. proc., 2014;

DELLA RAGIONE, Il nuovo articolo 416-ter c.p. nelle prime due pronunce della Suprema Corte, in Dir. pen. proc.,, 2015, 3, 303;

FIANDACA, Accordo elettorale politico-mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Una espansione incontrollata del concorso criminoso, in Foro italiano, 1996;

Finazzo, in Digesto Penale, 2016;

FONZO, PULEIO, Lo scambio elettorale politico-mafioso. Un delitto fantasma?, in Cassazione Penale, 2005;

MAIELLO, Il nuovo art. 416-ter c.p. approda in Cassazione, in Giurisprudenza Italiana, 2014, 12;

MOROSINI, “Riflessi penali e processuali del patto di scambio polito-mafioso”, in Foro Italiano, 2001, II;

TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2008;

VAIRO, A proposito di corruzione elettorale o voto di scambio, in Giustizia penale, 1995;

ZUFFADA, La Corte di Cassazione ritorna sull'art. 416-ter c.p.: una nuova effettività per il reato di scambio elettorale politico mafioso?, in Dir. pen. cont., 18 marzo 2016.

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