Immigrazione: in vigore il decreto sicurezza
09 Gennaio 2023
Il c.d. decreto sicurezza (d.l. n. 1/2023) è entrato in vigore il 3 gennaio 2022. Il testo, oltre a sopprimere in parte il comma 2 dell'art. 1 d.l. n. 130/2020, conv. in l. n. 173/2020, aggiunge ulteriori commi alla norma citata precisando che le disposizioni di cui al comma 1 in materia di permessi di soggiorno e controlli alla frontiera «non si applicano nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge l'evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità [...] fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146». Vengono quindi specificate le condizioni necessarie a tal fine.
Il nuovo comma 2-ter dispone che «il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità, fatta salva, in caso di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, l'applicazione delle sanzioni».
Infatti il comma 2-quater prevede, oltre alle sanzioni penali per i casi in cui il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa per il comandante della nave del pagamento di una somma compresa tra 10mila e 50mila euro, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del fermo della nave. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l'organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare (comma 2-quinquies).
*Fonte: DirittoeGiustizia |