Gestione separata INPS

Stefano Lapponi
29 Gennaio 2024

La l. n. 335/1995 sulla riforma del sistema pensionistico, ha introdotto in Italia la Gestione separata, un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori versati dai lavoratori assicurati. La sua creazione è stata determinata dall'esigenza di estendere la tutela previdenziale a quei soggetti fino ad allora esclusi. 

Inquadramento

La L. 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito una forma di tutela previdenziale volta ad assicurare i soggetti individuati all'art. 49 comma 2, lett. a), TUIR:

  • amministratori, sindaci, revisori di società associazioni o altri enti con o senza personalità giuridica;
  • collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  • partecipanti a collegi e commissioni;
  • soggetti che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

La Gestione separata dell'INPS provvede quindi alla tutela previdenziale e pensionistica dei lavoratori autonomi, dei lavoratori a progetto, dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, degli incaricati alla vendita a domicilio dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione.

Specificatamente hanno l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS:

i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) e che non sono iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza;

gli incaricati alla vendita a domicilio con reddito professionale annuo superiore a 5.000 euro;

gli spedizionieri doganali;

i titolari di borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;

i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione, conferiscono esclusivamente prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ad esclusione del caso in cui l'associato sia già iscritto ad un albo professionale;

i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate a progetto;

i lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative occasionali senza progetto (c.d. mini collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore a trenta giorni nell'anno);

i pensionati di vecchiaia che svolgono collaborazioni coordinate e continuative;

i professionisti iscritti in Albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengano rapporti di collaborazione coordinate e continuativa sempre che i relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di categoria;

i soggetti che intrattengano rapporti di collaborazioni coordinate e continuative a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali;

i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni;

i lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) che non hanno l'obbligo di iscrizione ad autonoma Cassa di previdenza che producano un reddito annuo superiore a 5.000 euro.

N.B.: Sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata i lavoratori che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo per il quale non vi sia obbligo di iscrizione ad un determinato albo professionale.

Le prestazioni pensionistiche

La Gestione separata INPS eroga tutte le prestazioni generalmente riconosciute dai fondi previdenziali obbligatori ivi compresa la pensione supplementare e il supplemento di pensione.

Prestazioni pensionistiche erogabili

Prestazioni pensionistiche dirette

  • Pensione di vecchiaia
  • Pensione anticipata
  • Assegno ordinario di invalidità
  • Pensione di inabilità

Prestazioni pensionistiche indirette

  • Pensione di reversibilità
  • Pensione indiretta in favore dei superstiti dell'assicurato che sia deceduto senza aver acquisito il diritto alla pensione

Prestazioni Pensionistiche supplementari

  • Pensione supplementare
  • Supplemento di pensione

I requisiti per il pensionamento seguono le stesse regole previste per i lavoratori autonomi. La peculiarità consiste nel fatto che, essendo la Gestione Separata istituita dopo il 1995, il sistema di calcolo delle prestazioni e i requisiti di accesso alle medesime, sono quelli vigenti per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 (calcolo c.d. contributivo puro) con preclusione di conseguire l'integrazione al trattamento minimo sull'assegno.

Facoltà di computo

L'istituto della facoltà di computo (art. 3 D.M. n 282/1996) consente agli iscritti alla Gestione Separata che possiedono periodi di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria, nei fondi esclusivi e sostitutivi o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di chiedere, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, il computo dei contributi nell'ambito della gestione separata.

I requisiti per usufruire dell'istituto sono:

  • possedere almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 acquisiti dopo il 31/12/1995;
  • possedere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995;
  • possedere una anzianità contributiva precedente il 31/12/1995.

La facoltà di computo è un istituto gratuito che consente l'utilizzo nella Gestione separata dei periodi di lavoro dipendente sia pubblico che privato e autonomo presenti in altri gestioni dell'AGO (privati autonomi e dipendenti pubblici).

Nota bene. Contributi computati nella gestione separata per il diritto alla pensione:

  • i periodi non coincidenti temporalmente e per la misura della pensione tutti i periodi anche coincidenti;
  • restano esclusi i periodi con iscrizione alle casse libero-professionali.

Le tutele previdenziali

I lavoratori soggetti alla gestione previdenziale INPS, oltre alla assicurazione pensionistica, godono di tutela previdenziale con particolare riferimento alla malattia, all'infortunio e alla gravidanza.

La legge salva Italia n. 214/2011, dall'1 gennaio 2012 estende anche ai professionisti senza cassa il diritto di fruire delle prestazioni di malattia e maternità.

Infatti la manovra Monti, infatti, ha esteso a questa categoria di lavoratori “le tutele di cui all'art. 1, comma 788, l. n. 296/2006″, cioè il diritto all'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS, all'indennità di maternità e al congedo parentale retribuito, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, mentre la misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità.

I soggetti iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie possono fruire:

  • dell'indennità di degenza ospedaliera;
  • dell'indennità giornaliera di malattia;
  • del congedo di maternità;
  • del congedo parentale.

La fruizione delle tutele previdenziali ed assistenziali è condizionata dalla contribuzione dovuta pari ad un mese (termine statuito dal d.l. n. 101/2019 conv. in L. n. 128/2019; in precedenza i mesi di versamenti dovuti erano pari a 3) di contribuzione alla Gestione Separata negli ultimi 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.

Iscrizione alle Gestione separata

L'iscrizione alla Gestione separata INPS avviene a cura dei lavoratori interessati. Nella domanda di iscrizione vanno indicati, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale, i dati relativi all'attività svolta e al committente. La domanda va presentata presso qualsiasi sede dell'INPS.

L'iscrizione alla Gestione Separata INPS è a cura del collaboratore evidenziando che, a decorrere dal 1° giugno 2011,l'iscrizione alla gestione separata INPS avviene esclusivamente per via telematica (Circolare INPS n. 72/2011).

Le aliquote contributive

Aliquote contributive per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

L'art. 1, comma 165, l. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto, per i titolari di partita IVA non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, né pensionati l'aliquota contributiva del 25% .

Nel 2019 l'aliquota del 25% risulta invariata.

Rispetto al 2017 e al 2018 è invariata anche l'ulteriore aliquota contributiva relativa alla tutela della maternità, agli assegni per il nucleo familiare , alla degenza ospedaliera alla malattia e al congedo parentali, in misura pari allo 0,72%.

Aliquote INPS Gestione Separata 2019

Le aliquote contributive dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2019 dagli iscritti alla Gestione separata, in applicazione della Legge di Bilancio (art. 1, comma 165, l. n. 232/2016) sono le seguenti:

Categoria

Aliquota

Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

25,72%

IVS: 25%

Contribuzioni minori: 0,72%

Contribuzioni minori

I soggetti iscritti alla Gestione separata INPS non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati hanno l'obbligo di versare un ulteriore contributo il cui importo andrà a coprire le c.d. “assicurazioni minori”:

  • maternità
  • assegni per il nucleo familiare
  • degenza ospedaliera
  • malattia
  • congedi parentali

quindi a copertura sostanzialmente dell'assicurazione per la malattia e per la maternità.

L'ulteriore contributo a copertura delle assicurazioni minori, che sono state progressivamente estese negli anni agli iscritti alla Gestione Separata, è pari allo:

  • 0,5% dal 1° gennaio 1998 al 6 novembre 2007;
  • 0,72% dal 7 novembre 2007 in poi.

0,50% stabilita dall'art. 59, comma 16, l. n. 449/1997+ 0,22% stabilita dall'art. 7 DM 12 luglio 2007 in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Aliquote contributive per i Collaboratori e figure assimilate

La L. n. 92/2012, all'art. 2, comma 57, ha disposto fissato per il 2018 l'aliquota del 33% per i collaboratori e le figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

All'aliquota IVA sopracitata andrà aggiunta, oltre al 0,72% per le contribuzioni minori, anche lo 0,51% quale aliquota aggiuntiva a finanziamento della DIS-COLL, come previsto dalla L. 81/2017 . La legge in fattispecie prevede per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata non pensionati, privi di partita IVA:

  • collaboratori;
  • assegnisti e dottorandi in ricerca con borsa di studio;
  • amministratori, revisori e sindaci

l'obbligo di ulteriore aliquota pari allo 0,51%

Categoria

Aliquota

Collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata non pensionati, privi di partita iva per i quali è prevista la DIS-COLL:

34,23%

IVS: 33%

Contribuzioni minori: 0,72%

Contribuzione DIS-COLL: 0.51%

Collaboratori non assicurati verso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione DIS-COLL:

33,72%

IVS: 33%

Contribuzioni minori: 0,72%

Aliquote contributive per i pensionati e per i soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria

Per i collaboratori e figure assimilate, nonché per i liberi professionisti , già pensionati ovvero assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è prevista, per il 2018, l'aliquota contributiva pari al 24%.

Categoria

Aliquota

Collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e/o titolari di pensione

24%

Liberi professionisti già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e/o titolari di pensione

24%

Minimali e Massimali di reddito

Il minimale di reddito per l'anno 2019, previsto dalla L. n. 233/1990 è pari ad € 15.878,00.

In base al minimale previsto i contributi minimi annui da versare sono:

Soggetti iscritti alla Gestione Separata

Minimale

Aliquota %

Contributo minimo annuo

totale

IVS

contribuzioni minori

Soggetti iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e/o titolari di pensione

15.878,00

24,00

3.810,72

   

Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

15.878,00

25,72

4.083,82

3.969,50

114,32

Collaboratori non assicurati verso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione DIS-COLL

15.878,00

33,72

5.354,06

5.239,74

114,32

Collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata non pensionati, privi di partita iva per i quali è prevista la DIS-COLL

15.878,00

34,23

5.435,04

5.239,74

195,30 (compresa DisColl)

Per l'anno 2019 il massimale di reddito previsto dall'art. 2 l. n. 335/1995 è fissato ad € 102.543,00.

Le aliquote sopra delineate vengono quindi applicate fino al raggiungimento del reddito massimale.

Ripartizione dell'onere contributivo e versamento

L'onere contributivo è ripartito in misura pari a :

2/3 a carico del committente

1/3 a carico del collaboratore.

Il versamento all'INPS è a cura del committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso utilizzando il mod. F24.

Nel modello F24 si riporta

Codice sede

Codice della sede INPS competente

Codice tributo

Codice C10 previsto per tutti gli iscritti con altra copertura previdenziale

Codice CXX per i soggetti privi di altra copertura previdenziale

Filiale azienda

Il codice di avviamento postale ed il Comune della sede legale del committente

Periodo di riferimento

Il mese e l'anno di erogazione del compenso

In caso di differenze contributive dovute , rilevate a seguito di procedura di controllo dell'INPS o addebitate a seguito di accertamento ispettivo, il codice tributo da utilizzare è COC; nel caso di specie nel campo filiale azienda occorre indicare il numero di partita IVA del committente preceduto da uno zero (12 caratteri).

Lo stesso committente entro il mese successivo alla liquidazione, deve trasmettere, telematicamente, all'INPS, la dichiarazione EMENS, relativa ai compensi liquidati nel mese precedente.

Nota Bene: le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (principio di cassa allargato). In tal senso vengono applicate le aliquote dell'anno precedente.

L'obbligo di versamento dei contributi è in capo all'azienda committente che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso a mezzo F24 telematico (aziende e datori privati) ovvero F24 EP (Amministrazioni Pubbliche).

UniEmens committenti

Il D.lgs. n. 81/2015 all'art. 52 sancisce l'abrogazione del contratto a progetto. Dal 1° luglio 2015 è, pertanto, possibile stipulare esclusivamente contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine l'INPS, per il corretto flusso degli UNIEMENS, ha inserito un nuovo “tipo rapporto” contraddistinto dal codice 18. Il flusso, quindi, prevede:

  • tipo rapporto: 18;
  • descrizione rapporto: Collaborazioni coordinate e continuative – D.lgs. n. 81/2015, art. 52 (Jobs Act).

Riferimenti

Normativi

  • D.l. n. 101/2019 conv. in L. n. 128/2019
  • Art. 1, comma 165, l. 11 dicembre 2016, n. 232
  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147
  • Legge 22 dicembre 2011, n. 214
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296
  • Legge 24 novembre 2003, n. 326
  • Legge 27 dicembre 1997, n. 449
  • Art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335

Prassi

Per i recenti orientamenti sul tema, v.  INPS, Circolare 29 gennaio 2024, n. 24

  • INPS, Circolare 29 gennaio 2015, n. 13
  • INPS, Circolare 5 febbraio 2015, n. 27
  • INPS, Circolare 11 marzo 2015, n.58
  • INPS, Circolare 21 dicembre 2007, n. 137
  • INPS, Circolare 1 aprile 1999, n. 78
  • INPS, Circolare 28 marzo 1997, n. 83
  • INPS, Circolare 25 maggio 1996, n. 112
  • INPS, Circolare 31 gennaio 2018, n. 18
  • INPS, Circolare 6 febbraio 2019, n. 19