Gestione separata INPS
29 Gennaio 2024
Inquadramento La L. 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito una forma di tutela previdenziale volta ad assicurare i soggetti individuati all'art. 49 comma 2, lett. a), TUIR:
La Gestione separata dell'INPS provvede quindi alla tutela previdenziale e pensionistica dei lavoratori autonomi, dei lavoratori a progetto, dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, degli incaricati alla vendita a domicilio dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione. Specificatamente hanno l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS:
Le prestazioni pensionistiche La Gestione separata INPS eroga tutte le prestazioni generalmente riconosciute dai fondi previdenziali obbligatori ivi compresa la pensione supplementare e il supplemento di pensione.
I requisiti per il pensionamento seguono le stesse regole previste per i lavoratori autonomi. La peculiarità consiste nel fatto che, essendo la Gestione Separata istituita dopo il 1995, il sistema di calcolo delle prestazioni e i requisiti di accesso alle medesime, sono quelli vigenti per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 (calcolo c.d. contributivo puro) con preclusione di conseguire l'integrazione al trattamento minimo sull'assegno. Facoltà di computo L'istituto della facoltà di computo (art. 3 D.M. n 282/1996) consente agli iscritti alla Gestione Separata che possiedono periodi di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria, nei fondi esclusivi e sostitutivi o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di chiedere, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, il computo dei contributi nell'ambito della gestione separata. I requisiti per usufruire dell'istituto sono:
La facoltà di computo è un istituto gratuito che consente l'utilizzo nella Gestione separata dei periodi di lavoro dipendente sia pubblico che privato e autonomo presenti in altri gestioni dell'AGO (privati autonomi e dipendenti pubblici). Nota bene. Contributi computati nella gestione separata per il diritto alla pensione:
Le tutele previdenziali I lavoratori soggetti alla gestione previdenziale INPS, oltre alla assicurazione pensionistica, godono di tutela previdenziale con particolare riferimento alla malattia, all'infortunio e alla gravidanza. La legge salva Italia n. 214/2011, dall'1 gennaio 2012 estende anche ai professionisti senza cassa il diritto di fruire delle prestazioni di malattia e maternità. Infatti la manovra Monti, infatti, ha esteso a questa categoria di lavoratori “le tutele di cui all'art. 1, comma 788, l. n. 296/2006″, cioè il diritto all'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS, all'indennità di maternità e al congedo parentale retribuito, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, mentre la misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. I soggetti iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie possono fruire:
La fruizione delle tutele previdenziali ed assistenziali è condizionata dalla contribuzione dovuta pari ad un mese (termine statuito dal d.l. n. 101/2019 conv. in L. n. 128/2019; in precedenza i mesi di versamenti dovuti erano pari a 3) di contribuzione alla Gestione Separata negli ultimi 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile. Iscrizione alle Gestione separata L'iscrizione alla Gestione separata INPS avviene a cura dei lavoratori interessati. Nella domanda di iscrizione vanno indicati, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale, i dati relativi all'attività svolta e al committente. La domanda va presentata presso qualsiasi sede dell'INPS. L'iscrizione alla Gestione Separata INPS è a cura del collaboratore evidenziando che, a decorrere dal 1° giugno 2011,l'iscrizione alla gestione separata INPS avviene esclusivamente per via telematica (Circolare INPS n. 72/2011). Le aliquote contributive Aliquote contributive per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie L'art. 1, comma 165, l. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto, per i titolari di partita IVA non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, né pensionati l'aliquota contributiva del 25% . Nel 2019 l'aliquota del 25% risulta invariata. Rispetto al 2017 e al 2018 è invariata anche l'ulteriore aliquota contributiva relativa alla tutela della maternità, agli assegni per il nucleo familiare , alla degenza ospedaliera alla malattia e al congedo parentali, in misura pari allo 0,72%. Aliquote INPS Gestione Separata 2019 Le aliquote contributive dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2019 dagli iscritti alla Gestione separata, in applicazione della Legge di Bilancio (art. 1, comma 165, l. n. 232/2016) sono le seguenti:
Contribuzioni minori I soggetti iscritti alla Gestione separata INPS non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati hanno l'obbligo di versare un ulteriore contributo il cui importo andrà a coprire le c.d. “assicurazioni minori”:
quindi a copertura sostanzialmente dell'assicurazione per la malattia e per la maternità. L'ulteriore contributo a copertura delle assicurazioni minori, che sono state progressivamente estese negli anni agli iscritti alla Gestione Separata, è pari allo:
0,50% stabilita dall'art. 59, comma 16, l. n. 449/1997+ 0,22% stabilita dall'art. 7 DM 12 luglio 2007 in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Aliquote contributive per i Collaboratori e figure assimilate La L. n. 92/2012, all'art. 2, comma 57, ha disposto fissato per il 2018 l'aliquota del 33% per i collaboratori e le figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. All'aliquota IVA sopracitata andrà aggiunta, oltre al 0,72% per le contribuzioni minori, anche lo 0,51% quale aliquota aggiuntiva a finanziamento della DIS-COLL, come previsto dalla L. 81/2017 . La legge in fattispecie prevede per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata non pensionati, privi di partita IVA:
l'obbligo di ulteriore aliquota pari allo 0,51%
Aliquote contributive per i pensionati e per i soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria Per i collaboratori e figure assimilate, nonché per i liberi professionisti , già pensionati ovvero assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è prevista, per il 2018, l'aliquota contributiva pari al 24%.
Minimali e Massimali di reddito Il minimale di reddito per l'anno 2019, previsto dalla L. n. 233/1990 è pari ad € 15.878,00. In base al minimale previsto i contributi minimi annui da versare sono:
Per l'anno 2019 il massimale di reddito previsto dall'art. 2 l. n. 335/1995 è fissato ad € 102.543,00. Le aliquote sopra delineate vengono quindi applicate fino al raggiungimento del reddito massimale. Ripartizione dell'onere contributivo e versamento L'onere contributivo è ripartito in misura pari a : • 2/3 a carico del committente • 1/3 a carico del collaboratore. Il versamento all'INPS è a cura del committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso utilizzando il mod. F24. Nel modello F24 si riporta
In caso di differenze contributive dovute , rilevate a seguito di procedura di controllo dell'INPS o addebitate a seguito di accertamento ispettivo, il codice tributo da utilizzare è COC; nel caso di specie nel campo filiale azienda occorre indicare il numero di partita IVA del committente preceduto da uno zero (12 caratteri). Lo stesso committente entro il mese successivo alla liquidazione, deve trasmettere, telematicamente, all'INPS, la dichiarazione EMENS, relativa ai compensi liquidati nel mese precedente. Nota Bene: le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (principio di cassa allargato). In tal senso vengono applicate le aliquote dell'anno precedente. L'obbligo di versamento dei contributi è in capo all'azienda committente che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso a mezzo F24 telematico (aziende e datori privati) ovvero F24 EP (Amministrazioni Pubbliche). UniEmens committenti Il D.lgs. n. 81/2015 all'art. 52 sancisce l'abrogazione del contratto a progetto. Dal 1° luglio 2015 è, pertanto, possibile stipulare esclusivamente contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine l'INPS, per il corretto flusso degli UNIEMENS, ha inserito un nuovo “tipo rapporto” contraddistinto dal codice 18. Il flusso, quindi, prevede:
Riferimenti Normativi
Prassi Per i recenti orientamenti sul tema, v. INPS, Circolare 29 gennaio 2024, n. 24
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