Consob risponde a due quesiti sull'applicabilità dell'Opa obbligatoria

Alberto Gafforio
12 Gennaio 2023

Consob fornisce alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità della disciplina dell'OPA obbligatoria, in risposta a due quesiti relativi ad un'operazione di aumento di capitale riservato di una società quotata e ad un'operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione del debito di una società emittente.

La Consob, con comunicazioni n. 0500843 e 0503185, rispettivamente del 7 dicembre e del 16 dicembre 2022, ha risposto a due quesiti sull'applicabilità della disciplina dell'opa obbligatoria.

Il primo quesito riguarda un'operazione di aumento di capitale riservato di una società quotata, con ingresso di un nuovo socio di minoranza e contestuale stipula di un patto parasociale con il socio che detiene la maggioranza dei diritti di voto nell'emittente. Alla conclusione dell'aumento di capitale, il socio di maggioranza continuerà a detenere la maggioranza dei diritti di voto nella quotata, mentre il nuovo socio deterrà almeno il 17% del relativo capitale sociale.

In risposta al quesito la Consob ha concluso per l'inapplicabilità della disciplina, ai sensi degli artt. 106 e 109 Tuf, all'operazione in questione, in quanto alla conclusione dell'aumento di capitale: a) nessun soggetto, tranne il socio di controllo, acquisterà individualmente una partecipazione superiore al 30% del capitale; b) l'attuale socio di controllo continuerà a detenere la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili.

Il secondo quesito vede, invece, gli azionisti di un emittente coinvolti in un'operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione del debito dell'emittente stesso, in assenza dei presupposti, ossia senza alcun superamento di soglie opa imputabile ad alcuna delle parti coinvolte nell'operazione, individualmente o congiuntamente considerati.

L'operazione di rafforzamento patrimoniale consta di 2 aumenti di capitale, uno in opzione, in relazione al quale i 2 azionisti di riferimento dell'emittente si sono impegnati a sottoscrivere per intero i diritti di opzione ad essi spettanti ed a garantire la sottoscrizione dell'eventuale inoptato, ed un altro riservato ad un pool di banche, fra le quali talune già azioniste dell'emittente. Dopo l'aumento in opzione i 2 azionisti di riferimento potrebbero individualmente superare la soglia del 30% del capitale; con l'aumento riservato le percentuali partecipative detenute dai medesimi azionisti si ridurranno al di sotto della suddetta soglia e si attesteranno ad una percentuale minore rispetto a quella ad oggi posseduta. Nessuna delle banche coinvolte nell'operazione supererà individualmente la soglia del 30%, inoltre le banche, in assenza di uno specifico accordo, non possono essere considerate congiuntamente come soggetti agenti in concerto fra loro.

In risposta al quesito la Consob ha concluso per l'inapplicabilità della disciplina, ai sensi degli artt. 106 e 109 Tuf, all'operazione in questione in quanto le 2 operazioni di aumento di capitale, essendo contestuali e reciprocamente condizionate, mostrano un'unitarietà dell'operazione e la necessità quindi di considerare gli effetti sull'azionariato con riferimento all'esecuzione dell'intera operazione che, potendosi considerare unitariamente, non determina alcun superamento rilevante ai fini opa da parte di alcuna delle parti coinvolte.